Giurisprudenza - Deroga Decibel
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C03 - Normativa - Pag. ATS-C03.05
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2012 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane! La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo". Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane. |
II rintocco delle campane è, da tempo immemorabile, una costante presenza nella vita della comunità ecclesiale e civile, scandendone i momenti più significativi.
Destinate, anzitutto, a convocare i fedeli ad atti di religione e di culto, ed in particolare alla celebrazione dei sacramenti e dei riti liturgici, le campane, nel corso dei secoli, hanno acquistato ulteriori funzioni, quale strumento atto a richiamare i fedeli alla preghiera nel corso della giornata (l`Angelus), ma anche ad indicare particolari circostanze della vita della comunità (come segno di festa o di pericolo imminente) o dei singoli (il lutto), ovvero a scandire lo scorrere delle ore (si pensi agli orologi campanari delle chiese).
L`utilizzo delle campane o, ad ogni modo, dei moderni strumenti di riproduzione sonora, meccanici ed elettronici, è, da tempo, al centro di un vivace dibattito in materia di inquinamento acustico ed immissioni sonore, come dimostrato, peraltro, dall`incremento del contenzioso giudiziario sul tema, dovuto essenzialmente al fatto che i campanili, situati per antica tradizione in pieno centro abitato, possono rivelarsi fonte di disturbo per i residenti delle zone limitrofe, specie se azionati in dati orari della giornata o con una certa frequenza, ovvero nel caso di suono particolarmente intenso dovuto all`installazione di potenziometri dell`amplificatore.
L`uso delle campane per scopi liturgici, in
quanto espressione della libertà di esercizio del culto, è tutelato dall`art.
2 dell`Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 di
cui alla Legge 25 marzo 1985 n. 121 e regolamentato dall`Autorità
ecclesiastica.
Tale riconoscimento, tuttavia, non significa che l`utilizzo delle campane non
incontri dei limiti. Il rispetto della libertà religiosa, infatti, non può
andare a detrimento dei beni fondamentali dei cittadini, ed in primis della
salute, intesa come integrità psicofisica.
A tal fine, la Chiesa, in occasione della Conferenza Episcopale del maggio 2002, ha incaricato il Comitato per gli enti ed i beni ecclesiastici - Sezione I, di dettare le linee guida atte a disciplinare l`utilizzo delle campane a scopo di culto nel rispetto delle legittime esigenze della popolazione, al fine di realizzare un equo contemperamento fra la tutela dei valori garantiti dalla Carta Costituzionale, quali la proprietà e la salute, da un lato, ed il diritto di libertà e professione religiosa, dall`altro.
Il 13 maggio 2002 è stata, quindi, emanata dalla C.E.I., la Circolare n. 33 con cui è stata riconosciuta la competenza dei Vescovi delle diocesi ad assumere provvedimenti finalizzati a regolamentare lo scampanio a scopo liturgico e religioso, stabilendone, altresì, gli orari - e distinguendo i giorni festivi da quelli feriali -, le modalità del suono, la durata, etc. - e ciò anche in riferimento agli orologi campanari di parrocchie o di altri enti ecclesiastici -, con particolare attenzione al contesto sociale di riferimento e con la possibilità, per le diocesi più estese e comprendenti ambienti molto differenti tra loro, di modulare le prescrizioni conformemente alle diverse realtà coesistenti.
In tal senso, la normativa statuale e la disciplina concordataria di cui all`art. 2 della Legge 25 marzo 1985 n. 121 - secondo cui alla Chiesa compete il potere di regolamentare l`uso delle campane in quanto attinente all`esercizio del culto - devono necessariamente coordinarsi. Per meglio comprendere il significato di tale coordinamento, occorre, anzitutto, distinguere se il suono delle campane sia, o meno, collegato all`esercizio del culto.
Infatti, solo nel caso in cui l`uso delle campane abbia attinenza con le manifestazioni di culto rileva la normativa concordataria, mentre per l`impiego non liturgico (come ad esempio nel caso di orologio campanario), l`uso non differisce da quello di qualsiasi altro strumento sonoro e non gode di particolare tutela, non potendosi invocare né l`applicazione del citato art. 2, né l`applicazione dei regolamenti ecclesiastici locali (Pret. Messina, 15 marzo 1976).
L`uso funzionale all`esercizio del culto,
comunque, non si sottrae all`applicazione della normativa statuale, e, in
particolare, al giudizio di cui all`art. 844 cod. civ., il quale stabilisce il
discrimine tra le immissioni lecite e quelle illecite, sulla base del criterio
della “normale tollerabilità” delle immissioni sonore.
Più specificatamente, l`art. 844 del codice civile, regolamentando i rapporti
tra proprietari di fondi confinanti, statuisce che “Il proprietario di un
fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino,
se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione
dei luoghi.
Nell`applicare questa norma l`autorità
giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni
della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Non esiste, tuttavia, nel codice civile una misura in base alla quale
aritmeticamente stabilire il limite oltrepassato il quale le immissioni -
nella specie, acustiche - devono considerarsi intollerabili, giacché, in
questa materia, domina il criterio della relatività e del “caso per caso”,
essendo affidato al giudice di merito un compito moderatore ed equilibratore,
da esercitarsi di volta in volta, con equo e prudente apprezzamento, sulla
base delle singole situazioni particolari, ovverosia delle condizioni dei
luoghi, delle attività normalmente svolte in un determinato contesto, del
sistema di vita e delle correnti abitudini della popolazione in un dato
momento storico, nonché della destinazione della zona ove sono situati gli
immobili (Cass. 5697/2001; Cass. 11 ottobre 1995, n. 10588; Cass. 20 dicembre
1985, n. 6534).
Tutti i predetti elementi devono essere valutati
in modo obiettivo, cioè in relazione alla sensibilità dell`uomo medio e,
quindi, prescindendo da considerazioni attinenti le singole persone
interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazioni o
meno alla rumorosità, etc.).
Al criterio della normale tollerabilità, l`art. 844, secondo comma, cod. civ.
ne aggiunge un altro, costituito dalla necessità, in caso di immissioni
connesse all`espletamento di attività produttive, di contemperare le esigenze
della produzione con le ragioni della proprietà.
Il dovere del giudice di effettuare tale contemperamento consente di elevare la soglia di tollerabilità delle immissioni (Cass. 1226/1993; Cass. 1616/1973), le quali, pertanto, devono considerarsi lecite anche quando superano il criterio della normale tollerabilità, se non eliminabili o riducibili (Cass. n. 5697/2001; Cass. n. 13334/1999).
In particolare, nel caso del suono delle campane limitato all`annuncio delle celebrazioni religiose, il giudizio di normale tollerabilità deve essere effettuato “conciliando” le ragioni della proprietà con le esigenze non già della produzione, ma della vita religiosa, sul presupposto che tale suono non è modificabile a piacimento. Ne consegue che il problema che si pone per l`utilizzatore è solo quello di farne un uso moderato e conforme alle regole, con possibile sacrificio, quindi, purché di lieve entità, del riposo individuale dei soggetti direttamente coinvolti (Pret. Mantova, 16 agosto 1991). Deve, in ogni caso, escludersi la tollerabilità delle immissioni, secondo i principi di cui all`art. 844 cod. civ., allorquando esse siano nocive alla salute (Cass. 14 dicembre 1968, n. 3971; Cass. 9 agosto 1989, n. 3675). Anche il suono delle campane può assumere rilievo come eventuale causa di lesione del diritto alla salute tutelato dall`art. 32 Cost., risarcibile ai sensi dell`art. 2043 c.c. ((Pret. Castrovillari, 16 febbraio 1991). In tali circostanze non si è esitato ad inibire la diffusione dei rintocchi, disponendo, con provvedimento d`urgenza, il sigillo del potenziometro dell`amplificatore al fine di contenere, nei limiti della normale tollerabilità, la relativa attività sonora (Pret. Verona, 29 giugno 1984).
Per quanto concerne il rapporto tra la disciplina privatistica di cui all`art. 844 cod. civ. e quella pubblicistica, la giurisprudenza ritiene che, alla materia delle immissioni sonore atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione, non sia applicabile la Legge quadro sull`inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447. Tale normativa, infatti, come quella contenuta nei regolamenti locali, è rivolta alla tutela della quiete pubblica, disciplinando, quindi, non già i rapporti tra i privati, bensì i rapporti verticali fra privati e Pubblica Amministrazione con riferimento ai livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete (Cass. 27 gennaio 2003, n. 1151; Trib. Milano, 28 marzo 2002).
La dottrina, pur condividendo la regola della non interferenza tra le due specie di norme, ritiene, tuttavia, che gli standards massimi di tollerabilità, contenuti nelle leggi o nei regolamenti comunali, costituiscano inevitabilmente un punto di riferimento per il giudice civile, anche se il loro mancato superamento (stante la minor rigorosità dei suddetti parametri rispetto a quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell`art. 844 cod. civ.) non comporta sempre un giudizio positivo sulle immissioni subite.
Più specificatamente, come una recente sentenza
della Corte d`Appello di Genova ha sottolineato con riferimento al suono delle
campane ad uso liturgico, tra le due discipline esiste un rapporto “non
biunivoco”, nel senso che se l`immissione riscontrata supera i livelli
pubblicistici, essa è certamente intollerabile ex art. 844 cod. civ., ma, di
contro, il rispetto di detti livelli non è sufficiente ad affermare che
l`immissione sia tollerabile (App. Genova, Sez. I, 30 marzo 2006).
In relazione al diritto penale, la condotta immissiva può essere sanzionata
ricorrendo, almeno nelle ipotesi meno gravi, all`art. 659 c.p. (disturbo del
riposo e delle occupazioni delle persone).
Per la sussistenza di tale reato occorre, tuttavia, verificare in concreto l`esistenza di un disturbo della quiete pubblica, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. È necessario, cioè, che i rumori superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l`attitudine a propagarsi e a disturbare una pluralità indeterminata di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate.
Ne consegue che la contravvenzione non è
configurabile nei casi in cui siano offesi solamente i soggetti che si trovano
in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori (Cass. sez. I, 7
giugno 1996, n. 5714).
In linea generale, deve, tuttavia, escludersi che le campane costituiscano, di
per sé, fonte rumorosa con riferimento al suono prodotto per richiamare i
fedeli ai culto. Lo scampanio, infatti, rientra nelle consuetudini della vita
della comunità, e costituisce fatto periodico e di breve durata, normalmente
privo di intensità tale da porre problemi inerenti al disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone a norma del citato articolo del codice
penale. (Cass. n. 848/1995).
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Bib-TS-039 - Monografia di Avv. Salvatore Pasculli