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 Normativa ecclesiastica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C02 - Normativa - Pag. ATS-C02.02

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Circolare n. 33/2002: Regolamentazione suono campane

  

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

 

INDICE:

 

0. Introduzione

L’utilizzo del suono delle campane è un elemento della tradizione secolare della Chiesa. Il loro impiego per uso liturgico nelle Chiese d’Occidente è testimoniato a partire dai secc. V-VI, mentre già nell’ottavo secolo si hanno tracce di un rito di benedizione delle campane. Il suono delle campane destinato anzitutto a convocare i fedeli ad atti di religione e di culto, in particolare alla celebrazione di sacramenti e di riti liturgici, si è esteso nel tempo diventando segno per scandire i principali momenti della giornata (Mattutino, Angelus, Vespro) o per indicare circostanze della vita della comunità (feste, pericoli imminenti, ecc.) o dei singoli fedeli (il momento della morte) [1].

Tale utilizzo, pacificamente accolto non solo dalla comunità ecclesiale, ma anche da quella civile, ha suscitato, invece, negli ultimi anni alcuni problemi, che meritano una specifica considerazione. Il Comitato ritiene pertanto opportuno offrire agli E.mi Vescovi alcune indicazioni in materia e dare qualche suggerimento affinché questa pratica tradizionale sia tutelata nel modo più corretto ed efficace. 

INDICE

 

 

1. Le normative canoniche-liturgiche

 Il codice di diritto canonico del 1917 dedicava alle campane e al loro uso il can. 1169. Tale canone stabiliva, nel primo paragrafo, che «conviene che ogni chiesa abbia delle campane, con le quali i fedeli siano invitati agli uffici divini e agli altri atti religiosi». Il secondo paragrafo richiedeva che le campane delle chiese fossero consacrate o benedette secondo il rito contemplato nei libri liturgici. La norma codiciale si preoccupava altresì che l’uso delle campane fosse sottoposto «unicamente all’autorità ecclesiastica» (§ 3). Anzi, a questo proposito, il paragrafo quarto stabiliva che «fatte salve le condizioni, approvate dall’Ordinario, apposte da quelli che abbiano donato una campana a una chiesa, la campana benedetta non può essere adibita per usi meramente profani, se non in caso di necessità o con licenza dell’Ordinario o almeno per una legittima consuetudine».

Il 20 marzo 1931 la Sacra Congregazione del Concilio intervenne nella materia con un decreto “de sacrarum campanarum usu”, pubblicato in AAS XXIII (1931), 129-130. Dopo aver constatato come in non pochi casi parroci o rettori di chiese, senza consultare i propri Ordinari, consentissero un uso delle campane per motivi «meramente profani o civili», la Congregazione richiamava autorevolmente parroci e rettori stessi affinché «regolassero l’uso delle sacre campane delle proprie chiese» conformandolo rigorosamente alla norma del Codice. In tal modo il decreto ribadiva l’eccezionalità dell’uso «non strettamente religioso» delle campane, da sottoporsi comunque a tempestiva licenza dell’Ordinario, per grave causa e in modo saltuario.

Nel corso del processo di revisione del codice di diritto canonico, fino a un certo momento si ipotizzò di mantenere una norma sostanzialmente analoga a quella allora vigente. Nel 1979 però i redattori del nuovo testo mutarono opinione, suggerendo di espungere la questione dal corpus codiciale. Tutti i consultori si dissero d’accordo, sostenendo che «circa le campane saranno sufficienti le norme contenute nei libri liturgici» (Communicationes 12 [1980] 336).

Di fatto, l’unica indicazione circa le campane dal punto di vista liturgico si trova nel Rituale romano del Benedizionale promulgato dalla Conferenza Episcopale Italiana il 9 giugno 1992. Nel cap. XLIX, intitolato “Benedizione delle campane”, tra le premesse, al n. 1455, si ricorda: «Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».

Occorre poi ricordare quanto disposto circa il significato liturgico ed ecclesiale del suono delle campane nella Nota pastorale “La progettazione di nuove chiese”, pubblicata dalla Commissione episcopale per la liturgia della Conferenza Episcopale Italiana il 18 febbraio 1993: nel n. 22 si raccomanda che «nella progettazione [di nuove chiese], si prevedano la collocazione e l’uso delle campane per la loro tradizionale funzione di richiamo, di festa e comunicazione sonora» (Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1993, 51-67).

 

INDICE

 

 

 

2. Problemi e possibilità nell’attuale contesto sociale italiano

Negli ultimi tempi il suono delle campane è diventato un tema di attualità, fonte di preoccupazione per una serie di ragioni. La prima e la più immediata è l’aumento dei casi di contenzioso giudiziario connessi all’utilizzo delle campane e degli altri sistemi di diffusione sonora per finalità di culto. Il secondo motivo è dato dal succedersi di interventi normativi a livello statale e regionale in materia di inquinamento acustico, segno anche di un’accresciuta sensibilità sociale a questo tema. Una terza ragione è da ricercarsi nel contesto sociale italiano, sempre più multiconfessionale: ciò suscita un’inedita attenzione nei confronti di simboli e segni religiosi cristiani che sembravano pacificamente acquisiti, sia per contestarne la legittimità (talora in nome di un asserito rispetto per la presenza di minoranze religiose), sia, al contrario, per rivendicarne il valore (anche in forme poco prudenti e avvedute).

            Rinviando all’appendice per un quadro sintetico dei più recenti interventi della giurisprudenza penale, civile e amministrativa e della normativa vigente che tale giurisprudenza interpreta, pare opportuno offrire alcune considerazioni sintetiche.

            Una prima riflessione consiste nella sottolineatura del carattere primariamente cultuale ed espressivo della vita religiosa della comunità cristiana che è proprio del suono delle campane. Si tratta, infatti, di un mezzo finalizzato, anzitutto, al culto, come segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche o come elemento che ne è in qualche modo parte (si pensi al loro suono in occasione della Veglia pasquale), nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana (per es., l’ingresso di un nuovo parroco). Nel corso dei secoli e in un contesto di società cristiana, il suono delle campane ha acquistato anche altri significati: esse sono così diventate segno di festa (anche per avvenimenti civili), modalità per segnalare l’imminenza di un pericolo, mezzo per indicare lo scorrere delle ore (si pensi agli orologi campanari). Occorre osservare che tali significati si sono solo aggiunti a quello liturgico e a quello religioso: questi ultimi non sono venuti meno e, a fronte di abusi – come sopra si è ricordato – sono stati con forza rivendicati dall’autorità ecclesiastica. Se l’utilizzo di carattere prevalentemente sociale delle campane è destinato a mutare e forse, in alcuni casi, a scomparire, il carattere liturgico e in generale religioso, che è proprio e costitutivo del suono delle campane, rappresenta invece una realtà che rientra nella più vasta sfera di libertà di espressione del culto, che la Chiesa rivendica per sé e che la Repubblica italiana ha esplicitamente riconosciuto nell’art. 2 dell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984. Ne consegue che, senza per ciò stesso rifiutare altri significati, risulta opportuno che, quando è necessario, la comunità cristiana si impegni con chiarezza a chiedere il rispetto del valore cultuale e tipicamente religioso del suono delle campane, come di una delle espressioni del diritto alla propria libertà religiosa.

            Naturalmente – ed è una seconda considerazione – la richiesta del rispetto della propria libertà religiosa non può comportare un disinteresse per le legittime esigenze di tutela di altri beni dei cittadini, primo fra tutti quello della salute. Si tratta, quindi, di caratterizzare l’utilizzo cultuale e religioso delle campane secondo alcune modalità che ne determinino, tra l’altro, l’uso di norma nei soli orari diurni, la breve durata dei rintocchi, la moderata intensità del suono.

 

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3. Necessità di una regolamentazione ecclesiastica

Il suono delle campane è da sempre regolamentato più dagli usi tradizionali che da espliciti interventi normativi dell’autorità ecclesiastica, del resto sostanzialmente inutili in un contesto sociale a grandissima maggioranza connotato dalla tradizione religiosa cattolica. Senza disconoscere il radicamento del suono delle campane in usi secolari, può essere, però, opportuno che l’autorità ecclesiastica disponga oggi una regolamentazione in materia. I motivi che spingono in questa direzione derivano da quanto fin qui evidenziato: sottolineare l’appartenenza del suono delle campane, come segno cultuale e religioso, alla sfera della libertà religiosa; rivendicare l’esclusiva competenza in materia della autorità ecclesiastica; garantire l’attuazione generalizzata di quelle norme prudenziali che manifestano rispetto per le legittime esigenze della convivenza sociale.

Non deve essere poi trascurato il fatto che la tendenza della recente produzione giurisprudenziale e normativa (cf. l’art. 2, comma 3, lettera m, della legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13) è di riconoscere anche in questo campo il principio dell’autoregolamentazione delle confessioni religiose.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene utile suggerire ai Vescovi delle diocesi italiane di assumere un apposito provvedimento finalizzato a regolamentare il suono delle campane.

Esso dovrebbe evidenziare nella premessa i seguenti punti:

a)      il carattere tradizionale e l’importanza attuale del suono delle campane;

b)     il suo prioritario, anche se non esclusivo, significato liturgico e di servizio alla comunità cristiana;

c)     la sua appartenenza alla sfera della libertà religiosa;

d)     l’esclusiva competenza in materia dell’autorità ecclesiastica;

e)     l’opportunità di rispettare il più possibile le legittime esigenze e sensibilità attuali, come sopra evidenziato.

Il provvedimento dovrebbe poi, nella parte dispositiva, stabilire gli orari da rispettare, le modalità del suono, la sua durata, ecc., con attenzione alle legittime consuetudini e al contesto sociale (con la possibilità, per le diocesi più estese e con situazioni molto differenziate tra loro – per es. con la compresenza di città e di luoghi di montagna quasi disabitati – di articolare la normativa a seconda dei diversi contesti).

A tal fine si ritiene utile allegare un fac-simile che può servire come traccia per l’elaborazione del testo.

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Allegato

 FAC-SIMILE DI DECRETO VESCOVILE

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale: «Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».

Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Anche nella nostra diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.

Pertanto con il presente atto

decretiamo

che nella nostra diocesi si osservino le seguenti disposizioni:

 

1.     Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:

-         indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;

-         essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;

-         scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);

-         richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo.

 

2.     Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:

-         nei giorni feriali dalle ore … alle ore … (in città dalle ore … alle ore …);

-         nei giorni festivi dalle ore … alle ore … (in città dalle ore … alle ore …).

        Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale;

 

3.     Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore o, al più, alle mezz’ore, e non essere ripetuti.

 

4.     La durata del suono per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i … minuti (… minuti in città), con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di … minuti (… per la città). La durata del suono per altri scopi (per l’Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.

 

5.     L’intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull’eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo;

 

6.     le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

 

 

Dato a …….………, il …………….

 

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Vescovo diocesano

 

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Cancelliere vescovile

 

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[1] Cf. P. Bayart, Cloche, in Dictionnaire de Droit Canonique, vol III, coll. 882-7, che cita anche i due versi che tradizionalmente descrivono la funzione del suono delle campane: “Laudo Deum, plebem voco, congrego clerum. Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro” (885).

 


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Bibliografia

Bib-TS-030 - Regolamento tratto da: Chiesa Cattolica Italiana: http://banchedati.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/5301/circolare%2033.pdf 

Bib-TS-031 - Cf. P. Bayart, Cloche, in Dictionnaire de Droit Canonique, vol III, coll. 882-7

 

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