Normativa acustica
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.27
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2013 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane! La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo". Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane. |
INDICE:
Art.9 Criteri redazionali e di rappresentazione grafica per la classificazione acustica
CAPO IV PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E TUTELA
Art. 16 Piani dei soggetti economici esercenti sorgenti sonore fisse
Art. 22 Emissioni sonore da attività di svago e tempo libero
Art. 36 Adeguamento dei piani di classificazione acustica vigenti
10 DIC. 2003
REGIONE BASILICATA GIUNTA REGIONALE Seduta del Delibera n. 2337
Oggetto : Approvazione D.d.L. “Norme di tutela per l’inquinamento da rumore e
per la valorizzazione acustica degli ambienti naturali”.
Relatore il Sig. Assessore Dip.to Ambiente e Territorio
la Giunta Regionale riunitasi il giorno 10 DIC. 2003 alle ore 16.00 nella sede
dell’Ente
Ha deciso quanto di seguito riportato in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
VISTA la
Legge 26.10.1995
n. 447 avente ad oggetto: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
VISTO in particolare
l’art.
4 “Competenze delle Regioni” che attribuisce alle regioni in primo luogo la
definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione
del proprio territorio, in applicazione
dell’art.
6 comma 1 lettera a) della legge medesima, nonché l’indicazione di modalità,
tempi e procedure per la realizzazione della zonizzazione acustica e per la
adozione dei paini di risanamento acustico;
VISTO il D.d.L. predisposto dal Dipartimento Regionale competente avente ad
oggetto “Norme di tutela per l’inquinamento da rumore e per la valorizzazione
acustica degli ambienti naturali” in attuazione delle disposizioni di cui alla
prefata Legge n. 447/95;
RITENUTO pertanto necessario doversi procedere alla adozione del suddetto D.d.L.
che è parte integrante del presente atto;
VISTA la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001 art. 9;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate di:
Approvare il presente D.d.L. avente ad oggetto “Norme di tutela per
l’inquinamento da rumore e per la valorizzazione acustica degli ambienti
naturali”;
Trasmettere presso il Consiglio Regionale il prefato D.d.L. per il seguito di
competenza.
BOZZA DI LEGGE REGIONALE REGIONE BASILICATA
“NORME DI TUTELA PER L’INQUINAMENTO DA RUMORE
E PER LA VALORIZZAZIONE ACUSTICA DEGLI AMBIENTI NATURALI"
TESTO
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Finalità
Art. 2 Ambito di tutela
Art. 3 Definizioni
CAPO II COMPETENZE
Art. 4 Competenze della Regione
Art. 5 Competenze delle Province
Art. 6 Competenze dell’ARPA
Art. 7 Competenze dei Comuni
CAPO III PIANIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIALE
Art. 8 Criteri generali di classificazione
Art. 9 Criteri redazionali
Art. 10Documentazione, Misure e monitoraggi
Art. 11Procedure per la adozione
CAPO IV PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E TUTELA
Art. 12Obiettivi generali e priorità
Art. 13Piani comunali di risanamento acustico
Art. 14Criteri redazionali
Art. 15Piano regionale triennale
Art. 16Piani dei soggetti economici esercenti sorgenti sonore fisse
CAPO V AUTORIZZAZIONI
Art. 17Criteri generali
Art. 18Progetti sottoposti a procedura di VIA
Art. 19Altre opere rumorose
Art. 20Opere destinate a recettori sensibili al rumore
Art. 21Emissioni sonore da attività temporanee , manifestazioni in luogo
pubblico e aperte al pubblico
Art. 22Emissioni sonore da attività di svago e tempo libero
Art. 23Trasporti
Art. 24Attività estrattive e minerarie
CAPO VI REGOLAMENTI COMUNALI
Art. 25Regolamento edilizio
Art. 26Regolamento di Igiene urbana
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27Poteri sostitutivi
Art. 28Controlli
Art. 29Ordinanze contingibili e urgenti
Art. 30Sanzioni amministrative
Art. 31Contributi regionali ai comuni
Art. 32Fondo comunale 4
Art. 33Norme Finanziarie
Art. 34Modifica alla L.R. n.7/99
CAPO VIII NORME TRANSITORIE
Art. 35Comuni privi di zonizzazione acustica
Art. 36Adeguamento dei piani di classificazione acustica vigenti
Art. 37Adeguamento dei piani di risanamento acustico
Allegato A Limiti di rumore
Allegato B Criteri di dettaglio per la individuazione delle zone da inserire
nelle classi acustiche di cui al D.M. 14.11.1997
Allegato C Criteri per la valutazione dei programmi di intervento
Allegato D Criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima
acustico
Allegato E Legenda
TESTO
1. Al fine di promuovere la tutela della salute pubblica dall'inquinamento
acustico, la riqualificazione acustica ambientale e la valorizzazione acustica
degli ambienti naturali, in attuazione della
1. La legge si applica su tutto il territorio regionale.
1. Ai fini della presente legge si intende per inquinamento acustico
l'introduzione nell'ambiente di rumori tali da provocare fastidio o disturbo al
riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali dei monumenti, dell'ambiente abitativo o
dell'ambiente esterno o tali da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi
2. Si intende per fastidio la risposta soggettiva individuale alla variazione delle caratteristiche acustiche di un ambiente in un tempo definito
3. Si intende per disturbo la risposta soggettiva collettiva alla variazione delle caratteristiche acustiche di un ambiente in un periodo di tempo prolungato o ripetuto.
4. Si intende per deterioramento degli ecosistemi la alterazione temporanea o permanente delle caratteristiche acustiche di un luogo, tale da comportare una reazione nei comportamenti delle componenti biotiche o abiotiche, ivi compreso il disturbo delle popolazioni insediate permanentemente 5. Si intende per legittima fruizione il godimento di un luogo conformemente ai suoi caratteri urbanistici, paesistici, storici, architettonici, così come disciplinato dalle norme regionali e comunali
6. Ai fini della presente legge si intende per riqualificazione acustica ambientale il ripristino delle caratteristiche acustiche proprie di un luogo in relazione ai suoi caratteri urbanistici, paesistici, storici, architettonici, così come disciplinati dalle norme regionali e comunali, promuovendo l'eliminazione o il controllo delle sorgenti sonore esterne a tali caratteri
7. Ai fini della presente legge si intende per valorizzazione acustica degli ambienti naturali la tutela e la promozione delle sorgenti sonore naturali proprie di un luogo, favorendone la percettibilità da parte dell'uomo anche attraverso il controllo o l'eliminazione delle altre sorgenti sonore.
8. Si intende per attività rumorosa una attività che determina una variazione temporanea o permanente delle caratteristiche acustiche di un ambiente
9. Si intende per attività sensibile al rumore una attività umana che richieda quiete sonora o mantenimento delle caratteristiche acustiche proprie di un ambiente
10. Si intende per clima acustico l’insieme delle caratteristiche sonore di un luogo, quali ad esempio il livello equivalente del rumore ambientale nel periodo di riferimento, il livello equivalente del rumore residuo nel periodo di riferimento, la composizione spettrale di tali rumori, ecc.
11. Si intende per impatto acustico una variazione significativa del livello di rumore ambientale o di rumore residuo nel periodo di riferimento; per sorgenti sonore discontinue, si intende invece la variazione significativa del livello di misura anche in periodi più brevi di tempo, quali il tempo di osservazione o il tempo di misura
12. Si intende per zona acustica omogenea una posizione del territorio caratterizzata da elementi urbanistici, paesistici, storici, architettonici, omogenei; tali da farne derivare una fruizione omogenea con riferimento ai criteri principali di classificazione acustica territoriale: entità e tipologia di traffico, entità e tipologia di attività economiche, densità e tipologia di residenza
13. Sono fatte salve tutte le altre definizioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n.447 e nei relativi decreti esecutivi 6
1. Compete al Consiglio:
a) approvare il Piano Regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico di cui
all’art. 4, comma 2 della L. n.447/95.
2. Compete alla Giunta:
a) redigere, anche sulla base dei piani di risanamento comunali di cui al successivo art.13 ed in ordine di priorità secondo i criteri di cui all’allegato B della presente legge, il Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;
b) definire criteri in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando le aree da destinarsi ad attività a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di cui
all'articolo 2, comma 1 della L. 447/1995;c) definire procedure ed eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui
all'articolo 7 della L. 447/1995, per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni, dei piani di risanamento acustico;d) stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
e) stabilire le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli stessi nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, fermo restando l'obbligo di cui
all'articolo 8, comma 4 della L. 447/1995;f) stabilire i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui
all'articolo 8, commi 2 e 4 della L. 447/1995 nonché della documentazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 del medesimo articolo;
3. Compete inoltre alla Regione, anche ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 7 dell' 8/3/99:
a) definire le procedure per la acquisizione e valutazione dei i piani di risanamento acustico comunale, anche definendo criteri di priorità per la programmazione degli interventi
b) definire i criteri per le attività di monitoraggio strumentale, la formazione di una banca dati regionale e il coordinamento fra la banca dati ed i sistemi informativi dell'ambiente, regionale e nazionale;
c) predisporre campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.
1. Compete alla Provincia anche ai sensi dell'art.53 della legge regionale n. 7
dell' 8/3/99, avvalendosi, ove il caso, delle strutture e capacità dei
Dipartimenti Provinciali dell'ARPA:
a) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti ed alla valutazione dell'inquinamento acustico, nel caso di sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni
b) trasmettere ai Comuni interessati i dati così raccolti;
c) comporre eventuali conflitti fra comuni limitrofi in ordine alla classificazione acustica del territorio comunale nonché ai piani di risanamento dei Comuni;
d) esercitare il potere di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni.
2. La Provincia esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b),c), d), utilizzando, quale supporto tecnico, le strutture provinciali dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n.27/97 7
1. Compete alla Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata:
a) realizzare e gestire i sistemi di monitoraggio dell’inquinamento acustico su tutto il territorio regionale;
b) creare e tenere aggiornata una banca dati del rumore per la parte di territorio corrispondente a ciascun Dipartimento Provinciale dell’ARPAB integrata nel sistema informativo regionale ambientale, secondo criteri e modalità che saranno contenute nel primo piano triennale regionale;
c) eseguire campagne di misura secondo le indicazioni contenute nei piani regionali triennali, nei piani di risanamento comunale, o su richiesta dei comuni ai sensi degli artt. 10 e 12.
1. Compete ai Comuni:
a) procedere alla classificazione acustica del territorio comunale in zone acustiche omogenee, sulla base dei criteri definiti al capo terzo e provvedere alla trasmissione dei relativi atti alla Regione per la realizzazione della cartografia regionale di cui all’ art. 10; in tale ambito è prevista la possibilità di individuare le aree di rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, cui assegnare valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/1995, tenuto conto dei contenuti dei piani paesistici territoriali e dei piani dei Parchi, anche al fine di promuovere la riqualificazione acustica ambientale e la valorizzazione acustica degli ambienti naturali
b) adottare regolamenti edilizi e di igiene urbana conformi alle norme del capo sesto
c) curare il coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati e relative varianti con la classificazione di cui alla lettera a), conformemente alla disciplina del capo ottavo
d) adottare e trasmettere alla Regione, per l'approvazione e l'inserimento nel piano regionale, il piano di risanamento di cui all'articolo l4;
e) approvare i piani di risanamento aziendali di cui all'articolo 17, anche avvalendosi delle strutture dell'ARPA per la verifica della congruità e dell'efficacia tecnica degli interventi previsti;
f) applicare le procedure di cui ai successivi artt. 18, 19 e 20 all'atto del rilascio di:
1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
3) provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
g) autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal Comune stesso.
2. Ai fini di un più armonico e rapido raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, i Comuni possono avvalersi dei criteri di gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, di cui all'art.30 del D.to L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” secondo i criteri fissati all’art. 11 della presente legge.
3. I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del proprio territorio, con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 7, comma 5 della L. 447/1995.
1. La classificazione acustica deve essere predisposta con l’obiettivo di
prevenire l’inquinamento acustico di zone non inquinate e di risanare quelle
dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che
potrebbero arrecare fastidio, disturbo o deterioramento degli ecosistemi;
2. I Comuni procedono alla classificazione acustica dell’intero loro territorio tenendo conto delle destinazioni d’uso reali e di piano definite dagli strumenti urbanistici avendo ad obiettivo la tutela della salute pubblica dall’inquinamento acustico; qualora la pianificazione vigente contenga indicazioni non rappresentative della situazione in atto, l’Amministrazione comunale valuta la opportunità di far prevalere gli indirizzi di tutela derivanti dalle situazioni di fatto rispetto alle indicazioni di piano, se del caso procedendo alla approvazione di varianti;
3. Devono essere individuate zone omogenee cui assegnare valori di qualità e di attenzione attualmente rispettati o tali da poter essere conseguiti nel breve, medio o lungo periodo mediante gli interventi di cui al capo IV ; nell’attribuzione di una zona omogenea ad una classe non devono essere presi in considerazione gli eventi sonori aventi durata limitata nel tempo ovvero sporadici ed eccezionali.
4. Per la individuazione delle classi acustiche cui assegnare le aree omogenee territoriali, i Comuni devono prendere in considerazione le indicazioni contenute negli strumenti urbanistici o di pianificazione sovracomunale quali:
Piani paesistici;
Piani dei parchi;
Piano regionale sanitario;
Piano regionale di gestione dei rifiuti;
Piano regionale dei trasporti.
5. I valori di qualità, i valori limite di emissione ed immissione, i valori di attenzione per le sorgenti sonore e per le zone acustiche omogenee sono individuati e riportati nall’all.A della presente legge;
6. La individuazione delle zone acustiche omogenee:
Non deve configurare un peggioramento del clima acustico;
Deve essere coerente con quella dei comuni limitrofi;
Deve interessare l’intero territorio.
Una volte realizzato il progetto di zonizzazione, il Comune avvierà la procedura di formazione della classificazione acustica del suo territorio secondo le modalità indicate dall’art. 12 della presente legge.
7. I Comuni devono provvedere al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica e adottano, nei sei mesi successivi alla approvazione della classificazione , apposite varianti al Piano Regolatore Comunale Generale ai fini della coerenza acustica e di quella urbanistica;
8. Nel corso dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di variante di quelli vigenti, i Comuni devono provvedere alle necessarie verifiche di conformità al piano di classificazione acustica;
9. E’ fatto divieto, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 lett.A) della L.447/95, di prevedere la contiguità di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB (A) ;
10. Tenuto conto delle caratteristiche morfologiche del terreno e della effettiva fruizione dello stesso è fatto divieto di prevedere aree di dimensione troppo piccole tali da impedire il rispetto dei valori limite assegnati; è altresì da evitare una eccessiva semplificazione che potrebbe portare a classificare ingiustificatamente vaste aree del territorio nelle classi più elevate ( classe IV e V);
11. I Comuni nel procedere alla classificazione acustica del proprio territorio devono individuare le aree da destinare ad attività temporanee rumorose ed eventuali aree di rilevante interesse paesaggisticoambientale e turistico cui assegnare valori inferiori rispetto a quelli determinati, ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lett.a) della L.447/95, per la zona nella quale ricadono , tenuto conto del contenuto dei piani paesistici territoriali , dei piani dei parchi e degli ulteriori strumenti di pianificazione sovracomunale;
12 Per le aree di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico alle quali si intendono assegnare valori inferiori rispetto a quelli determinati per la zona nella quale ricadono, sono individuate sei possibili sottoclassi così come riportate nella tabella di cui al successivo art. 9, nelle quli i comuni potranno ricomprendere appunto parti del loro territorio che meritano di essere ulteriormente tutelate e valorizzate.
13 Criteri di dettaglio per la individuazione delle zone da inserire nelle singole classi acustiche di cui al D.M. 14.11.1997 sono riportati nell’allegato B della presente legge.
1. I comuni per redigere il progetto di zonizzazione acustica devono seguire i
seguenti criteri:
Le planimetrie devono essere redatte in formato sovrapponibile a quelle di piano regolatore. Qualora vengano applicati criteri di classificazione riferiti ai vincoli e alle indicazioni derivanti dalla pianificazione regionale, si deve fare ricorso alla legenda di cui all’allegato E della presente legge;
Gli elaborati devono contenere come minimo:
- Analisi della situazione urbanistica;
- Analisi delle aree in cui le destinazioni d’uso non corrispondono alle
previsioni urbanistiche;
- Ai fini della adozione della classificazione acustica i Comuni devono
predisporre delle tavole territoriali sovrapponibili alle tavole del Piano
regolatore comunale e una relazione tecnica contenente i criteri seguiti e le
note di attuazione;
2. Il regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 31 disciplina i
criteri di rappresentazione grafica e redazionali.
1. Eventuali rilievi fonometrici, realizzati nell'ambito della procedura di
classificazione acustica o nel controllo dei piani di cui al successivo capo
quarto, sono consegnati da Comuni, Province e Dipartimenti provinciali dell’ARPA
alla Regione per la formazione della banca dati acustica regionale;
2. Le cartografie di classificazione acustica approvate dai comuni vengono inserite nella cartografia acustica regionale
3. Le aree inserite nei piani di risanamento di cui al successivo art.13 sono oggetto di verifiche strumentali, nel rispetto delle norme tecniche di misura impartite dallo Stato così come raccolte nel regolamento esecutivo
4. I comuni possono avvalersi delle strutture e capacità dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA per la effettuazione dei rilievi strumentali.
1. I Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri
generali contenuti negli artt. 8 , 9 e 10 e nel rispetto delle procedure di cui
ai successivi commi;
2. La deliberazione con cui vengono approvati gli elaborati relativi alla classificazione acustica viene affissa per un periodo di trenta giorni all’Albo pretorio, con l’indicazione che gli elaborati possono essere esaminati in un ufficio comunale accessibile al pubblico; entro i successivi trenta giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune proposte e osservazioni
3. Contemporaneamente alla affissione, il Comune trasmette la deliberazione ed i relativi elaborati, per quanto di competenza, alle amministrazioni comunali confinanti ed alla amministrazione provinciale di competenza; entro 120 giorni dall’avvio della procedura, comuni e provincia possono formulare rilievi e proposte. Sono incluse nella procedura di consultazione le amministrazioni comunali che ricadono nei confini amministrativi di altre province o regioni
4. Decorsi i termini di cui ai commi 1e 2 rispettivamente, il comune ritiene concluse le consultazioni e procede alla adozione del provvedimento, tenendo conto delle osservazioni e proposte dei cittadini e delle amministrazioni interessate, ovvero motivando puntualmente il mancato recepimento.
5. Copia del provvedimento di adozione e dei relativi allegati viene trasmesso alla amministrazione regionale. .La Amministrazione regionale provvede inoltre a dare notizia della avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione
6. Modifiche o revisioni del provvedimento di classificazione vengono adottate con analoga procedura
7. I comuni e la provincia possono avvalersi delle strutture e capacità dei Dipartimenti provinciali dell’ARPA per la formulazione dei propri pareri.
8. Qualora insorgano conflitti tra comuni confinanti in merito alla classificazione acustica proposta, la provincia esperisce un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti; qualora tale tentativo si riveli infruttuoso, convoca una conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate, ivi comprese, se del caso, quelle provinciali e regionali, , ai sensi dell’art.14 della legge 7 agosto 1990 n°241. Entro 30 giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi i Comuni interessati approvano la classificazione acustica del proprio territorio sulla base delle determinazioni assunte dalla Conferenza stessa.
Nella tutela dell’inquinamento da rumore la Regione promuove in primo luogo l’adozione degli strumenti operativi che abbiano come obiettivo principale oltre che il ripristino delle caratteristiche proprie di ciascun luogo, la tutela, la promozione e la valorizzazione delle sorgenti sonore naturali
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui
all'articolo
2, comma 1, lettera g) della L. 447/1995 o qualora, nell'individuazione
delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di
preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto diretto di aree, anche
appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori di qualità fissati dalla
classificazione acustica si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello
sonoro equivalente, i Comuni adottano i piani di risanamento acustico
coordinandoli con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed
integrazioni, con i piani regionali vigenti in materia di ambiente e con gli
strumenti urbanistici vigenti
2. I piani acustici comunali possono anche rispondere ad obiettivi di riqualificazione e valorizzazione, secondo quanto stabilito dalla classificazione acustica ai sensi dell’art. 8 comma 2.
3. I piani comunali devono essere coerenti con le indicazioni fornite dal piano regionale triennale.
4. I piani devono indicare:
a) la tipologia e l'entità dei rumori presenti, ivi compresi quelli derivanti da sorgenti mobili, preferibilmente individuate con apposita campagna di rilevamento;
b) le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;
c) i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore;
d) le priorità, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale;
e) le modalità , i tempi e le competenze per la verifica o collaudo degli interventi previsti
f) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi economici necessari relativamente agli interventi di competenza comunale;
g) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
h) I comuni , per la stesura dei piani di risanamento acustico , possono avvalersi del supporto tecnico – scientifico del competente Dipartimento provinciale dell’ARPA ; gli accertamenti strumentali devono rispettare le norme tecniche di misura impartite dallo Stato così come raccolte nel regolamento esecutivo e sono trasmessi dai Comuni dalle Province e dai Dipartimenti provinciali dell’ARPA alla Regione per la formazione della banca dati acustica regionale;
5. Nella definizione delle priorità i comuni faranno riferimento ai criteri contenuti nell’allegato B, se del caso motivando la adozione di criteri o soglie quantitative differenti
6. I piani di risanamento , redatti secondo i criteri contenuti nel regolamento esecutivo della presente legge, sono adottati dal Consiglio comunale, entro sei mesi dalla approvazione della classificazione acustica di cui all'articolo 8; hanno validità non superiore a 5 anni e sono soggetti a procedura di aggiornamento;
7. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della L. 447/1995 e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore presentati al Comune competente da società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della L. 447/1995.
8. I Comuni trasmettono i piani di risanamento, entro sessanta giorni dalla adozione, alla Regione, che li approva entro centoventi giorni. Decorso tale termine, i piani si intendono, comunque, approvati.
9. La Regione valuta i piani secondo i criteri contenuti nell’allegato B e ne tiene conto nella redazione dei piani regionali triennali
Ai fini della adozione dei piani comunali di risanamento e tutela
dall’inquinamento acustico, i Comuni applicano i criteri di cui al precedente
art.13 predisponendo delle tavole territoriali sovrapponibili alle tavole del
Piano Regolatore comunale e una relazione tecnica contenente i criteri seguiti e
le note di attuazione.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano regionale
triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui
all'articolo
4, comma 2 della legge n. 447/1995
2. In sede di prima applicazione il Piano regionale deve essere approvato entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di attuazione della presente legge e deve comprendere gli impegni alla costituzione del centro di documentazione acustica e della banca dati nonché l’analisi delle forme di coordinamento dei principi contenuti nella presente legge con le altre attività di programmazione e pianificazione territoriale.
3. I piani successivi terranno conto dei contenuti dei piani comunali.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano regionale, vengono utilizzati le somme di cui all'articolo 34, nonché quelle disponibili per ogni comune attraverso il fondo di cui all’art.33.
5. Il piano regionale triennale contiene l’indicazione degli interventi da finanziare, il piano di riparto e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
6. La realizzazione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico è inserita tra gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
7. I criteri di redazione del piano regionale triennale sono indicati nel regolamento.
1. Si intendono per sorgenti sonore fisse quelle esercitate anche in modo
discontinuo nello stesso luogo o all’interno della medesima attività e comunque
tali da determinare immissioni verso i medesimi recettori. Sono escluse dalla
presente disciplina le attività di cui al successivo art.21.
2. Le imprese, ai sensi dell’art. 15 comma 2 della L. 447/95 , devono verificare, entro sei mesi dalla pubblicazione della classificazione acustica comunale, la rispondenza delle sorgenti sonore fisse ai valori fissati con la procedura dell’art.8 della presente legge.
3. In caso di rispondenza, le imprese trasmettono alla amministrazione comunale entro i trenta giorni successivi una dichiarazione in tal senso.
4. In caso di mancata rispondenza, le imprese devono presentare, entro il mese successivo al termine di cui al comma 2, apposito piano di risanamento. Le imprese che non presentano il piano di risanamento nel termine prescritto devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il mese successivo al termine di cui al comma 2.
5. Il piano di risanamento deve contenere una adeguata relazione tecnica con indicazione del termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi. Tale termine non può superare i tre anni. Il piano, sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio ed alla Regione per conoscenza.
6. Il Comune, verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dal piano di risanamento acustico, approva, entro tre mesi dalla ricezione i piani stessi .Decorso inutilmente tale termine il piano si intende approvato e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo le modalità e i tempi previsti; a tal fine comunicano entro i successivi trenta giorni l’avvio dei lavori al Comune che effettua controlli tesi a verificare l’effettiva e puntuale esecuzione del piano.
7. Al termine degli interventi previsti dal piano, il soggetto proponente trasmette al comune ed alla regione per conoscenza, una relazione tecnica di verifica e collaudo delle opere, indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
8. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4 della L. 447/1995. L’avvio degli eventuali nuovi interventi per adeguarsi alla nuova classificazione può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento
9. I piani di contenimento delle emissioni sonore dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono disciplinati dal’art.10.5 della legge n°447 del 26 ottobre 1995
10. I piani di contenimento delle emissioni sonore dei servizi pubblici essenziali sono disciplinati dall’art. 3.1.i della legge n°447 del 26 ottobre 1995
11. Per la verifica dei piani i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico del competente Dipartimento provinciale dell’ARPA
12. Le misure e i monitoraggi effettuati per redigere e controllare i piani devono rispettare le norme tecniche impartite dallo Stato così come raccolte nel regolamento esecutivo e sono consegnati dai Soggetti economici, dai Comuni dalle Province e dai Dipartimenti provinciali ARPA alla Regione, per la formazione della banca dati acustica regionale
1. Le autorizzazioni e le licenze per attività rumorose o sensibili al rumore
sono rilasciate dal Comune previo accertamento della conformità ai valori di
qualità e limiti di emissione e immissione stabiliti con la procedura di
classificazione acustica di cui all’art. 8
2. Il regolamento di esecuzione disciplina la modulistica e i contenuti minimi della documentazione di impatto e clima acustico di cui ai successivi articoli e commi.
3. Nei casi in cui sia prevista la denuncia di inizio attività o altro atto equivalente, anziché la presentazione di istanza autorizzativa, la documentazione di impatto o clima acustico deve essere presentata dall’interessato unitamente alla denuncia o al diverso atto previsto.
4. La documentazione di impatto per le infrastrutture stradali e ferroviarie deve essere presentata contemporaneamente in comune e regione; la regione esprime al comune il proprio parere entro 120 giorni.
5. La documentazione di clima acustico relativa alla realizzazione e/o modifica di ospedali e case di cura e riposo deve essere presentata anche alla regione – Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali per le eventuali osservazioni di carattere ambientale che verranno trasmesse al Comune entro i successivi 60 giorni.
6. Ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di impatto acustico di cui ai successivi articoli, le autorizzazioni e licenze rilasciate dai comuni per attività rumorose o sensibili al rumore devono essere riepilogate nella relazione biennale di cui
all’ art.7.5 della legge n°447 del 26 ottobre 1995 per i soli comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
1. I progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale in
base alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria, devono prevedere il
contenimento delle emissioni ed immissioni sonore entro i limiti stabiliti con
la procedura di classificazione acustica di cui all’art. 8. A tal fine
contengono la previsione dell’impatto acustico, elaborata secondo i criteri
descritti nel regolamento di esecuzione,
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Comune può formulare specifiche raccomandazioni o prescrizioni nell’ambito della istruttoria prevista dalla procedura di VIA
3. Qualora i progetti di cui al comma 1 interessino territori per i quali la procedura di classificazione non è ancora avviata o ultimata, compete al Comune definire in via provvisoria i limiti da applicare alle opere in progetto avvalendosi della collaborazione dell’ARPA. E’ fatta salva comunque la ultimazione della classificazione entro il termine previsto dall’art.11 della presente legge.
4. Entro 1 anno dall’inizio delle attività per le quali è stata presentata la valutazione di impatto acustico, il soggetto titolare dell’opera provvede ad effettuare la verifica delle emissioni ed immissioni sonore mediante rilievi strumentali; l’esito di tale collaudo deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla sua effettuazione, alla Amministrazione comunale che sulla base delle risultanze può formulare ulteriori specifiche prescrizioni.
1. Nella presentazione alla Amministrazione comunale della istanza di autorizzazione alla realizzazione, modifica, potenziamento o esercizio di :
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti
b) strade di tipo A,B,C,D,E,F secondo la classificazione di cui al d.lgs n°285 del 30 aprile 1992
c) discoteche,
d) circoli privati e pubblici esercizi in cui sono installati macchinari o impianti rumorosi
e) impianti sportivi e ricreativi
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
g) impianti e strutture produttive in cui sono installati impianti o macchinari rumorosi
h) servizi commerciali polifunzionali
i soggetti titolari delle opere o dei progetti presentano alla amministrazione comunale una documentazione di impatto acustico, secondo i criteri definiti nel regolamento di esecuzione
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il proponente preveda che si possano produrre valori di emissione o immissione superiori a quelli stabiliti con la procedura di classificazione acustica di cui all’ art. 8, l’istanza deve contenere oltre alla previsione di impatto acustico anche la descrizione e stima della efficacia degli interventi di mitigazione.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può formulare ,anche avvalendosi della collaborazione dell’ARPA, specifiche prescrizioni nell’atto di autorizzazione anche in riferimento alle fasce orarie in cui è possibile espletare l’attività.
4. Entro 1 anno dall’inizio delle attività per le quali è stata presentata la documentazione di previsione di impatto acustico, il soggetto titolare dell’attività stessa provvede ad effettuare la verifica delle emissioni ed immissioni sonore mediante rilievi strumentali; l’esito di tale collaudo deve essere trasmesso alla Amministrazione comunale entro 30 gg dalla sua effettuazione che sulla base delle risultanze può formulare ulteriori specifiche prescrizioni.
5. E’ facoltà delle amministrazioni comunali stabilire, con il regolamento edilizio, altre opere ed attività per le quali si richiede la presentazione della documentazione di impatto acustico, particolarmente nelle aree di cui all’art.8 comma 9.
1. Nella presentazione alla Amministrazione comunale della istanza di
autorizzazione alla realizzazione, modifica, potenziamento o esercizio di :
a) scuole e asili
b) ospedali
c) case di cura e riposo
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
e) insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all’articolo 19 i soggetti titolari delle opere o dei progetti presentano alla amministrazione comunale una documentazione di clima acustico, secondo i criteri definiti nel regolamento di esecuzione
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il proponente preveda che si possano verificare all’esterno dell’immobile, in spazi utilizzati da singoli o comunità, valori di immissione superiori a quelli stabiliti con la procedura di classificazione acustica di cui all’art. 8, l’istanza deve contenere oltre alla previsione di clima acustico anche la descrizione e stima della efficacia degli interventi di mitigazione.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora il proponente prevede che si possano verificare all’interno dell’immobile, in spazi utilizzati da singoli o comunità, valori di immissione superiori a quelli stabiliti dall’art.4 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, l’istanza deve contenere oltre alla previsione di clima acustico anche la descrizione e stima della efficacia degli interventi di mitigazione.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, il Comune può, anche avvalendosi della collaborazione dell’ARPA, formulare specifiche prescrizioni nell’atto di autorizzazione o in atti intermedi.
5. Entro 1 anno dall’inizio delle attività per le quali è stata presentata la documentazione di previsione di clima acustico, il soggetto titolare dell’attività stessa provvede ad effettuare la verifica delle immissioni sonore mediante rilievi strumentali; l’esito di tale collaudo deve essere trasmesso alla Amministrazione comunale entro 30 gg dalla sua effettuazione
6. E’ facoltà delle amministrazioni comunali stabilire, con il regolamento edilizio, altre opere ed attività per le quali si richiede la previsione del clima acustico, particolarmente nelle aree di cui all’art.8, comma 9.
7. E’ vietata la realizzazione di nuove opere appartenenti alle tipologie di cui al comma 1 in aree poste all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A,B,C,D, di ferrovie ed altre infrastrutture di trasporto lineare su rotaia. Il dimensionamento delle fasce è disciplinato dal regolamento.
1. L’autorizzazione comunale allo svolgimento di attività temporanee rumorose e di manifestazioni rumorose in luogo pubblico e aperto al pubblico deve contenere anche l’esito della valutazione acustica elaborata in base alla documentazione di impatto acustico prodotta dal proponente all’interno dell’istanza autorizzatoria.
2. Il Comune può esentare dall’obbligo di autorizzazione di cui al comma precedente particolari attività rumorose di carattere eccezionale o di limitata durata.
3. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione stabiliti con la procedura di classificazione acustica di cui all’art.8, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
4. Le deroghe non sono ammissibili per impianti installati in modo permanente.
5. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti , tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. nelle fasce orarie stabilite dai regolamenti comunali.
6. Le attività di spazzamento, e raccolta dei rifiuti, come anche le attività di manutenzione di spazi verdi, sono consentite tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche dei luoghi nelle fasce orarie stabilite dai regolamenti comunali.
7. Qualora ne ravvisino l'opportunità, determinata dalle caratteristiche dei luoghi ovvero da esigenze locali, i Comuni possono, con apposito regolamento, stabilire deroghe ai predetti limiti e fissare orari e modalità di esecuzione delle attività di cui ai commi 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo.
1. L'impiego domestico di macchine e attrezzature rumorose, comprese le piccole
manutenzioni, è consentito negli orari stabiliti dai regolamenti comunali tenuto
conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli
insediamenti.
2. L’impiego didattico, dilettantistico e professionale di strumenti musicali, l’ascolto di radio, TV, Hi Fi è consentito negli orari stabiliti dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti
3. Le attività sportive o ricreative rumorose, quali ad esempio motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente nelle località e nelle fasce orarie autorizzate dal comune ai sensi del precedente art. 19.
1. Tutte le nuove opere di realizzazione, modifica, potenziamento, relative ad
infrastrutture di trasporto, ivi compresi stazioni e autoparchi sono soggette
alla disciplina di cui al precedente articolo 19.
2. Sono definite nuove le opere i cui progetti esecutivi vengono approvati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3. Le fasce di rispetto di cui all’art.3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997 sono disciplinate dallo stato e recepite nel regolamento di esecuzione della presente legge.
1. Tutte le nuove opere di realizzazione, modifica, potenziamento, relative ad
attività estrattive e minerarie sono soggette alla disciplina di cui al
precedente articolo 19.
2. Sono definite nuove le opere i cui progetti esecutivi vengono approvati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3. Le attività estrattive e minerarie non possono essere considerate cantieri o attività temporanei ai sensi del precedente articolo 21.
1. Le modifiche del regolamento edilizio necessarie per l’adeguamento alla presente legge, nonché alle disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n°447 e dei relativi decreti di attuazione, sono adottate dal Consiglio comunale, entro sei mesi dalla approvazione della classificazione acustica di cui all'articolo 8 ed hanno validità non superiore a 5 anni.
2. Tali modifiche comprendono almeno:
a) la indicazione delle procedure da seguire per la redazione, approvazione e collaudo dei progetti relativi alla realizzazione e manutenzione degli edifici e loro parti destinate ad ambienti abitativi
b) la indicazione dei requisiti minimi di accettabilità per la redazione, approvazione e collaudo dei progetti relativi alle altre tipologie di edifici
3. Il regolamento edilizio stabilisce le categorie di fabbricati, nonché se del caso i singoli edifici cui non si applicano le procedure e i requisiti di cui al precedente comma.
1. Le modifiche del regolamento di igiene urbana necessarie per l’adeguamento
alla presente legge, nonché alle disposizioni della
legge 26 ottobre 1995 n°447 e dei
relativi decreti di attuazione, sono adottate dal Consiglio comunale, entro sei
mesi dalla approvazione della classificazione acustica di cui all'articolo 8 ed
hanno validità non superiore a 5 anni.
2. Tali modifiche comprendono almeno:
a) la indicazione delle azioni di prevenzione, controllo e riduzione della rumorosità connessa al traffico, alle attività produttive, alle attività di svago
b) la definizione dei periodi dell’anno, del mese o della settimana in cui valgono limiti di emissione o immissione più restrittivi o più permissivi di quelli fissati con la procedura di cui all’art.8, in relazione a festività, fiere, manifestazioni e simili
c) la definizione dei periodi dell’anno, del mese o della settimana in cui valgono limiti di emissione o immissione più restrittivi o più permissivi di quelli fissati con la procedura di cui all’art.8, in relazione ad attività temporanee di pubblico servizio o interesse quali la raccolta rifiuti, il lavaggio strade e simili
d) orari e modalità di autorizzazione per attività di manutenzione, giardinaggio, uso strumenti musicali e simili
e) individuazione dei criteri e delle modalità da adottare per il rispetto, anche per limitati periodi dell’anno, dei limiti inferiori fissati nell’ipotesi individuata nell’art. 8 comma 9 della presente legge.
3. I regolamenti di igiene e polizia urbana potranno contenere ulteriori disposizioni ai fini della riqualificazione acustica ambientale o della valorizzazione acustica degli ambienti naturali.
1. Qualora il Comune non provveda alla classificazione acustica entro il termine
fissato dal precedente art. 11, la Regione nomina in via sostitutiva un
commissario ad acta ed attribuisce ogni onere finanziario alla competente
amministrazione comunale.
2. Nel caso, previsto dall’art. 7 comma 3 della L. 447/95, di inerzia del Comune nella adozione del piano di risanamento acustico entro il termine fissato dall’art. 13 comma 6 della presente legge, la Regione diffida il comune a redigere il piano assegnando l’ulteriore termine di tre mesi, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta entro il mese successivo e attribuisce ogni onere finanziario alla competente amministrazione comunale.
Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le
province si avvalgono dei Dipartimenti Provinciali dell’ARPA.
In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia interessata ed il
Presidente della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibizione
parziale o totale di determinate attività.
1. L’applicazione delle sanzioni di cui
all’art.
10 della L. 447/95 e di quelle previste dalla presente legge spettano al
comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle
prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico, producano
effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni,
ed il comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora di inquinamento non
provveda all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono
applicate dalla provincia territorialmente competente su segnalazione del
Sindaco di almeno uno dei comuni interessati.
2. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 commi 1, 2 e 3 della L. 447/95 e la relativa destinazione delle entrate di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono inoltre previste le seguenti ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma da £. 2.000.000 a £. 20.000.000 per il reiterato superamento dei valori limite di emissione di cui all’art.2 comma 1, lett. e) o dei valori limite di immissione di cui all’art.2 comma 1, lett. f) della L. 447/95;
b) pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000 per la mancata presentazione del piano di risanamento acustico nei termini di cui all’art. 16 comma 5;
c) pagamento di una somma da £. 500.000 a £. 3.000.000 per il superamento dei limiti autorizzati ai sensi degli artt. 21 e 22 della presente legge salvo le deroghe autorizzate dal comune competente
1. Il Regolamento di esecuzione detta norme esecutive e redazionali di dettaglio
nelle materie oggetto della presente legge;
2. Il Consiglio Regionale adotta il suddetto regolamento entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
1. Ai fini di un più armonico e rapido raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla presente legge, la Regione può riconoscere contributi economici ai Comuni
, in conto interessi o in conto capitali , per la redazione della
classificazione acustica del territorio e dei piani di risanamento acustico,
riconoscendo priorità quelli che intendono avvalersi dei criteri di gestione
associata sovracomunale di funzioni e servizi, di cui
all'art.
6 della legge 265 del 3.8.1999 "Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli enti locali nonché modifiche
alla
legge 8 giugno 1990, n.142
2. Nell’esaminare i progetti sottoposti a istanza di contributo la regione
applica, in quanto pertinenti, i criteri di cui all’allegato B.
3. Per la erogazione dei suddetti contributi è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa con la presente denominazione: “Contributi ai Comuni per la redazione della classificazione acustica del territorio e dei piani di risanamento acustico .”
4. Nel regolamento di esecuzione sono indicati modalità, termini, criteri e priorità per l’emissione e l’erogazione dei contributi.
1. Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di
cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge n. 447/11/1995 è destinato a
costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
2. Allo stesso fondo confluiscono le somme derivanti dalle altre sanzioni di cui all’art. 30 comma 2 nonché i fondi assegnati al Comune dalla Regione nell’ambito del piano regionale triennale
3. Annualmente i Comuni informano la Regione sulla consistenza del Fondo Comunale.
1. Le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato, ai sensi del
comma 2
dell'articolo 4 della legge n. 447/1995, sono destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal Piano regionale triennale. A tal fine è istituito
nello stato di previsione della spesa apposito capitolo con la presente
denominazione : “fondo regionale per la costituzione e gestione della banca dati
acustica, la redazione e gestione del piano triennale regionale.”
Per i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno
provveduto alla classificazione acustica e fino alla data di adozione della
classificazione acustica stessa, si applicano i valori limite di cui
all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997 (Allegato A punto 1 della presente legge)
I comuni già dotati di classificazione acustica alla data di entrata in vigore
della presente legge e del relativo regolamento, procedono alla verifica di
conformità a quanto ivi previsto entro 6 mesi dalla pubblicazione del
regolamento, assumendo di conseguenza, qualora necessario, apposita variante al
Piano Regolatore Comunale
I comuni già dotati di piano risanamento acustico alla data di entrata in vigore
della presente legge e del relativo regolamento, procedono alla verifica di
conformità a quanto ivi previsto entro 6 mesi dalla pubblicazione del
regolamento, assumendo di conseguenza, qualora necessario, apposita variante al
Piano Regolatore Comunale
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Portale "Ingegneria e
Campanologia" -
Autore -
Sommario
- Mappa del Sito -
Home
Bib-TS-026 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_242628.pdf