Normativa acustica
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.23
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N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane! La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo". Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane. |
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DA PARTE DEI COMUNI
Artt. 4 / 8 - OMISSIS
TITOLO III - PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO - OMISSIS
Artt. 9 / 10 - OMISSIS
TITOLO IV - AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE
TITOLO V - AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE
Artt. 13 / 14 - OMISSIS
TITOLO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI - OMISSIS
Art. 16 - OMISSIS
TITOLO VII - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO - OMISSIS
Artt. 17 / 18 - OMISSIS
TITOLO VIII - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO - OMISSIS
Artt. 19 / 20 - OMISSIS
TITOLO IX - PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE - OMISSIS
Artt. 21 / 23 - OMISSIS
TITOLO X - PIANO REGIONALE TRIENNALE - OMISSIS
Art. 24 - OMISSIS
TITOLO XI - CONTROLLI E SANZIONI - OMISSIS
Art. 25 - OMISSIS
REGOLAMENTO REGIONALE 13 AGOSTO 2004, N. 1
«Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 -Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.»
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 35 DEL 25 AGOSTO 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO
LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
1. Il presente regolamento, in applicazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, detta:
a) criteri e modalità per la classificazione acustica del territorio da parte dei comuni con riferimento alla situazione esistente e alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;
b) criteri omogenei per la predisposizione e l’approvazione dei piani di risanamento acustico di competenza delle amministrazioni comunali;
c) altre disposizioni per l’applicazione omogenea della l.r. 8/2002.
1. I comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:
a) delle destinazioni d’uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;
b) dell’effettiva condizione di fruizione del territorio;
c) della situazione topografica esistente;
d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.
2. In sede di classificazione ai sensi del comma 1 i comuni:
a) utilizzano una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di cui alla lettera a), comma 1;
b) limitano una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;
c) utilizzano dati sociodemografici il più possibile aggiornati.
3. Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto di cui al Titolo IV.
4. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico–ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all’articolo 8 della l.r. 8/2002.
5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a cinque dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.
6. Le aree confinanti con infrastrutture ferroviarie o aeroporti devono essere congruenti con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle fasce di rispetto delle ferrovie e dell’intorno aeroportuale.
7. In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l’effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i limiti corrispondenti a una diversa classe acustica.
8. Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l’adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell’anno e l’altra nei periodi di massima affluenza turistica.
9. Le zone acustiche vengono individuate secondo i criteri del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, che definisce le classi I, II, III, IV, V, VI di cui all’allegato A.
1. Appartengono alla classe I, oltre a quanto indicato nella Tabella A dell’Allegato D, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono attività umane non compatibili con la classe I. Possono essere ricomprese inoltre in classe I, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate a fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d’uso sportivo.
2. Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all’interno di edifici residenziali o direzionali, sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle classi V o VI.
3. Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell’area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l’assegnazione alla classe I.
Art. 4. - (Zone da assegnare in classe II, III e IV) - OMISSIS
Art. 5. - (Zone da assegnare in classe V e VI) - OMISSIS
Art. 6. - (Contiguità tra zone acustiche) - OMISSIS
Art. 7. - (Classificazione in zone acustiche dei territori comunali) - OMISSIS
Art. 8. - (Elaborati relativi all’atto di adozione della classificazione acustica) - OMISSIS
TITOLO III - PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO - OMISSIS
Art. 9. - (Procedure) - OMISSIS
Art. 10. - (Aggiornamento del Piano di risanamento) - OMISSIS
1. Nell’ambito delle operazioni di classificazione acustica i comuni indicano le aree dove possono essere localizzate attività temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park e simili. Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione.
2. Per l’individuazione delle aree di cui al comma 1 si tiene conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali o indotti dalle attività quali il traffico veicolare ed il transito di persone.
3. Le aree non devono comprendere al loro interno insediamenti abitativi, non possono essere identificate all'interno delle classi I e II né in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale di cui al comma 4 vieti la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l’orario scolastico.
4. Con norme regolamentari il comune stabilisce i limiti da rispettare all'interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona all’esterno delle aree medesime.
1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Per le attività di cui al comma 1 il comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale ai sensi della l. 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
3. I limiti della deroga di cui al comma 2 si intendono come limiti di immissione dell’attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno quindici minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell’attività, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal d.m. ambiente 16 marzo 1998. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
Art. 13. - (Cantieri) - OMISSIS
Art. 14. - (Autorizzazioni) - OMISSIS
1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della l. 447/1995 devono rispettare il limite di settanta dB(A) di LAeq in facciata all’edificio più esposto. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:
a) limite in facciata all’edificio più esposto pari a ottantacinque dB(A) di LAeq per le attività all’aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell’arco della stessa giornata;
b) limite in facciata all’edificio più esposto pari a settanta dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all’aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell’arco della stessa giornata.
3. Il limite orario è fissato nelle ore 23.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
4. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l’autorizzazione da richiedere quarantacinque giorni prima dell’inizio. L’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro trenta giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.
5. I richiedenti l’autorizzazione di cui al comma 4 devono presentare la seguente documentazione:
a) indicazione dell’ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;
b) relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l’ area interessata;
c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l’ulteriore limitazione del disturbo.
6. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere
autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell’inizio della manifestazione.
TITOLO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI - OMISSIS
Art. 16. - (Progetto acustico) - OMISSIS
TITOLO VII - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO - OMISSIS
Art. 17. (Definizioni) - OMISSIS
Art. 18. - (Documentazione di previsione di clima acustico) - OMISSIS
TITOLO VIII - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO - OMISSIS
Art. 19. - (Impatto acustico) - OMISSIS
Art. 20. - (Documentazione relativa all’impatto acustico) - OMISSIS
TITOLO IX - PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE - OMISSIS
Art. 21. - (Piano di risanamento acustico) - OMISSIS
Art. 22. - (Contenuti del piano) - OMISSIS
Art. 23. - (Approvazione e realizzazione del Piano) - OMISSIS
TITOLO X - PIANO REGIONALE TRIENNALE - OMISSIS
Art. 24. - (Predisposizione del Piano triennale regionale) - OMISSIS
TITOLO XI - CONTROLLI E SANZIONI - OMISSIS
Art. 25. - (Controlli e sanzioni) - OMISSIS
Dato a Perugia, addì 13 agosto 2004
IL VICE PRESIDENTE
LIVIANTONI
CLASSE I aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
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