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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.22

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Legge Regionale Umbria  (L.R. 8  06/06/2002)

  

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

INDICE:

 

Legge regionale 8 del 6 giugno 2002

 

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 6-06-2002

REGIONE UMBRIA

«Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

 

ARTICOLO 1 - (Finalità)

1. La presente legge in attuazione dell’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente esterno, dell’ambiente abitativo e della salute pubblica, dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.

 

INDICE

 

ARTICOLO 2 - (Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si fa rinvio alle definizioni contenute nell’articolo 2 della legge n. 447/95 e nei decreti attuativi della stessa. Si assumono inoltre le seguenti definizioni:

a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica;

b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio;

c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme delle sorgenti sonore naturali ed antropiche.

INDICE

 

ARTICOLO 3 - (Competenze della Giunta regionale) - OMISSIS

ARTICOLO 4 - (Competenze delle province) - OMISSIS

ARTICOLO 5 - (Competenze dei comuni) - OMISSIS

 

 

 

1. L’ARPA, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede a:

a) istituire e tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti sonore fisse dell’intero territorio regionale, integrata con il sistema informativo regionale ambientale;

b) attuare programmi di monitoraggio dell’inquinamento acustico nel territorio regionale;

c) supportare la Giunta regionale nella predisposizione del piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, di cui all’articolo 10;

d) supportare i Comuni e le Province per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge;

e) esercitare controlli a campione per la verifica dei requisiti acustici passivi sugli edifici di nuova costruzione e su quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 15;

f) esercitare le funzioni di controllo previste dall’articolo 19.

INDICE

 

 

 

1. La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, contiene:

a) la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla normativa statale, per l’applicazione dei criteri di qualità fissati dall’articolo 2, comma 1, lett. h) della legge n. 447/95;

b) l’individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto;

c) la normativa tecnica di attuazione.

2. I Comuni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, comma 2 adottano il piano di classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l’eventuale revisione dello stesso.

 

3. Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale è la tutela dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione.

 

4. Qualora i Comuni non procedano alla classificazione acustica nei termini previsti, la Provincia competente per territorio si incarica direttamente della sua redazione, o nomina un commissario ad acta che vi provvede in sostituzione del Comune inadempiente, con oneri a carico della stessa amministrazione comunale.

 

5. I Comuni e le Province si avvalgono dell’ausilio tecnico dell’ARPA.

 

INDICE

 

 

ARTICOLO 8 - (Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico) - OMISSIS

ARTICOLO 9 - (Piano comunale di risanamento acustico) - OMISSIS

ARTICOLO 10 - (Piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico) - OMISSIS

 

 

1. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico prevista dall’articolo 8, comma 3 della legge n. 447/95, il soggetto che intende realizzare le opere ivi indicate è tenuto ad allegare al progetto apposita relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, comma 2.

 

2. La documentazione di cui al comma 1 viene presentata al comune che, avvalendosi del supporto dell’ARPA, prescrive, ove necessario, modifiche al progetto, finalizzate al rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico.

 

INDICE

 

 

1. La documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le norme regolamentari previste dall’articolo 3, è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell’art. 8 commi 1, 2, e 4 della legge n. 447/95.

 

2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, indicate al comma 1, sono rilasciate dalla competente autorità, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla zonizzazione per la specifica zona e per le eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate.

 

3. Qualora, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio attività o altro atto equivalente, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLO 13 - (Piano di risanamento delle imprese) -  OMISSIS

 

1. Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività, quali ad esempio:

a) cantieri;

b) spettacoli, concerti e comizi;

c) sagre, feste, fiere e luna park;

d) manifestazioni sportive all’aperto.

 

2. Il Comune può, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/95, autorizzare deroghe ai limiti di emissione per le attività temporanee di cui al comma 1. Il provvedimento autorizzativo del Comune prescrive:

a) le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi;

b) l’eventuale introduzione di particolari limiti, con l’indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;

c) i limiti temporali di validità della deroga e l’eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell’attività.

3. La richiesta di autorizzazione, secondo i criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, deve essere inoltrata da parte del titolare, gestore od organizzatore, alle amministrazioni comunali il cui territorio sia interessato dal superamento dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

INDICE

 

 

ARTICOLO 15 - (Requisiti acustici passivi degli edifici) - OMISSIS

ARTICOLO 16 - (Partecipazione) - OMISSIS

ARTICOLO 17 - (Sperimentazione ed innovazione) - OMISSIS

INDICE

 

 

1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico in acustica ambientale, come definita all’articolo 2 comma 6 della legge n. 447/95 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall’articolo 2, comma 6 della legge n. 447/95. In particolare:

a) la misura dei livelli di rumore nell’ambiente esterno ed abitativo, la verifica dell’ottemperanza ai valori limite ed il controllo del rispetto della normativa vigente;

b) la misura, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti interne agli stessi;

c) la bonifica acustica degli edifici e dei ricettori in generale;

d) la redazione della previsione di impatto acustico e clima acustico, di cui all’articolo 8 della legge n. 447/95;

e) la redazione dei piani di risanamento acustico dei Comuni e delle imprese e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto;

f) la classificazione acustica del territorio comunale;

g) le mappature acustiche e la predisposizione dei piani di bonifica acustica.

3. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Umbria per i tecnici residenti nel proprio territorio.

 

4. La Regione e le Province promuovono opportune attività di formazione nel campo dell’acustica ambientale.

 

INDICE

 

 

ARTICOLO 19 - (Controllo e sanzioni amministrative) - OMISSIS

ARTICOLO 20 - (Norma finanziaria) - OMISSIS

ARTICOLO 21 - (Norme finali) - OMISSIS

ARTICOLO 22 - (Modificazioni di leggi regionali) - OMISSIS

 

 

 


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Bibliografia

Bib-TS-547 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.acustica.it/docpdf/regioni/umbria/lr_umbria_08_02.pdf

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