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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.21

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Legge Regionale Toscana  (L.R. 67  29/11/2004)

  

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

INDICE:

 

Legge regionale 67 del 29 novembre 2004

 

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 67 Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

INDICE

 

Capo I - Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 - (Norme in materia di inquinamento acustico)

Art. 1 - Modifica all’articolo 1 della l.r. 89/1998

 

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 89/1998 le parole: “16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di governo del territorio.”.

 

INDICE

 

Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 89/1998 - OMISSIS

Art. 3 - Modifica all’articolo 3 della l.r. 89/1998 - OMISSIS

Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni, entro il termine perentorio del 1 marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), approvano, con la procedura prevista dall’articolo 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 89/1998 le parole: “dall’art. 24, comma 2, lett. a), della LR 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge regionale in materia di governo del territorio”.

 

INDICE

 

 

1. L’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 5 Procedura del piano comunale di classificazione acustica

1. Il comune, ai fini di cui all’articolo 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla provincia.

2. Contestualmente all’adozione del progetto di piano, il comune individua un garante dell’informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla legge regionale in materia di governo del territorio.

3. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale e la provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni.

4. Entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all’approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:

a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla provincia;

b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);

c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all’articolo 4, comma 3 contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla provincia. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 2, sono tenuti all’adeguamento entro il termine perentorio del 1 marzo 2005.

9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture provinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b2), della legge regionale 18 aprile 1996, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana).

I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende USL, competenti per territorio.".

INDICE

 

Art. 6 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998 - OMISSIS

 

 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 le parole: “Consiglio Comunale” sono sostituite dalla seguente: “comune”.

 

INDICE

 

Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998 - OMISSIS

Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 - OMISSIS

Capo II - Norme transitorie ed entrata in vigore - OMISSIS

Art. 10 - Norme transitorie - OMISSIS

Art. 11 - Entrata in vigore - OMISSIS

INDICE

 

 

 


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Bibliografia

Bib-TS-546 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.acustica.it/docpdf/regioni/toscana/lr672004con%20integ.pdf  

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