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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.19

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Legge Regionale Toscana  (L.R. 89  01/12/1998)

  

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

INDICE:

 

Legge regionale 89 del 1 dicembre 1998

 

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico.

10.12.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 42

 

Norme in materia di inquinamento acustico.

INDICE

 

Art. 1 - (Finalità della legge)

 

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

 

2. Ai fini di cui al comma 1 valgono tutte le definizioni adottate dalla l. 447/1995. Valgono inoltre le definizioni contenute nei Decreti applicativi della stessa legge.

 

3. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.

 

INDICE

 

Art. 2 - (Funzioni riservate alla Regione) - OMISSIS

Art. 3 - (Compiti delle Province) - OMISSIS

INDICE

 

Art. 4 - (Piano comunale di classificazione acustica)

 

1. I Comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2, nel rispetto dei criteri previsti allo stesso articolo comma 2, lett. a) e b), approvano, con la procedura prevista dall'art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

 

2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli 6 e art. 7 del DPCM 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione, salva la facoltà, per i Comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, lett. d).

 

3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b).

 

4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i Comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello previsto dall'art. 24, comma 2, lett. a), della LR 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

 

INDICE

 

Art. 5 - (Procedura per l'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)

 

1. Il Consiglio comunale, ai fini di cui all'art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed a quella provinciale, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri di conformità. Contestualmente all'adozione del progetto di piano il Consiglio comunale individua un garante dell'informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dall'art. 18, commi 2 e 4 della LR 5/95 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 1, chiunque puo' presentare osservazioni.

 

3. Qualora siano pervenute osservazioni ai sensi del comma 2, il Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla scadenza del deposito, provvede alla conferma del progetto di piano adottato, ovvero ad apportarvi le modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute, nel quale ultimo caso, contestualmente, trasmette il nuovo progetto di piano alla Giunta regionale ed a quella provinciale, che, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di esso, inviano il rispettivo parere di conformità.

 

4. Una volta acquisiti i pareri di conformità regionale e provinciale, ovvero decorso comunque il termine di cui al comma 3, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. La deliberazione comunale che approva il piano richiama i pareri regionale e provinciale, se pervenuti, conformandosi alle eventuali prescrizioni ivi contenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

 

5. Il piano di classificazione acustica è immediatamente depositato nella sede del Comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale. Entro 30 giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del piano, che acquista efficacia dalla pubblicazione dell'avviso.

 

6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all'art. 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti, la necessaria variante è adottata e pubblicata contestualmente alla approvazione e pubblicazione del piano di classificazione acustica.

 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

 

8. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla Provincia. I Comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri ed indirizzi definiti ai sensi dell'art. 2, sono tenuti all'adeguamento entro 24 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui all'art. 2.

 

9. Ai fini della redazione dei Piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9., i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture Provinciali dell'ARPAT, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b2), della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). I comuni acquisiscono altresì il parere delle Aziende USL, competenti per territorio.

 

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Art. 6 - (Divieto di contatto di aree) - OMISSIS

Art. 7 - (Adeguamento degli strumenti urbanistici) - OMISSIS

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Art. 8 - (Piano comunale di risanamento acustico)

1. I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:

a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3;

b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. G) della l. 447/1995, come determinati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997.

2. Se, alla data di entrata in vigore del piano di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate dal comma 1, il Consiglio Comunale provvede, entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lett. b), si verifichi successivamente, provvede entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.

 

3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'art. 7, comma 1, l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 2 della presente legge.

 

4. Contestualmente all'approvazione, il Comune trasmette il piano di risanamento alla Provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11. Copia del piano viene trasmessa anche all'ARPAT e alle Aziende USL di riferimento.

 

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Art. 9 - (Piano comunale di miglioramento acustico)

 

1. I Comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 8, possono predisporre appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità determinati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) della l. 447/1995, dall'art. 7 del DPCM 14 novembre 1997.

 

2. Il Comune trasmette il piano di miglioramento acustico approvato alla Provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11.

 

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Art. 10 - (Esercizio dei poteri sostitutivi regionali) - OMISSIS

Art. 11 - (Programma regionale di intervento finanziario) - OMISSIS

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Art. 12 - (Disposizioni in materia di impatto acustico)

 

1. I Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge.

 

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale.

 

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, l. 447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio:

a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali  polifunzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 4, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto di iniziativa.

 

6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3,comma 1, lett. a), l. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

 

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Art. 13 - (Piani aziendali di risanamento acustico) - OMISSIS

Art. 14 - (Controlli) - OMISSIS

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Art. 15 - (Compiti dell'ARPAT)

 

1. L'ARPAT, nell'ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede:

a) a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni interessate ed alle Aziende USL competenti per territorio;

b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;

c) a segnalare tempestivamente, oltre che al Comune, anche alle Province ed alla Giunta regionale, la presenza di condizioni che determinano l'obbligo di predisposizione, ai sensi dell'art. 8, del piano comunale di risanamento acustico;

d) a trasmettere alle Autorità competenti all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 9 della l. 447/1995, le relative segnalazioni.

2. Le Aziende USL, nell'ambito delle proprie competenze, possono richiedere all'ARPAT specifiche attività di rilevamento e controllo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della LR 66/1995.

 

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1. La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8, della l. 447/1995.

 

2. L'esercizio dell'attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione alla Provincia competente, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento.

 

3. La Provincia organizza, avvalendosi dell'ARPAT, iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di acustica ambientale, da attuarsi in conformità con le norme statali e regionali vigenti.

 

4. Al fine di consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attività utile è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto, oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche operanti nel settore.

 

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Art. 17 - (Sanzioni amministrative) - OMISSIS

Art. 18 - (Abrogazione di leggi) - OMISSIS

Art. 19 - (Integrazione all'art. 40 della LR 16 gennaio 1995, n. 5) - OMISSIS

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Bibliografia

Bib-TS-544 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.acustica.it/docpdf/regioni/toscana/lr%20toscana%201-12-98%20n%2089.pdf 

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