Normativa storica senza valore legale
AREA II - ARCHIVIO STORICO (ARS)
Cap. ARS-A01 - Normativa storica - Pag. ARS-A01.06
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Legge 7 maggio 1954, n. 219 - Ripristino delle campane
INDICE:
LEGGE 7 MAGGIO 1954, n. 219 (GU n. 118 del 24/05/1954)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 429, SUL RIPRISTINO DELLE CAMPANE
REQUISITE PER ESIGENZE BELLICHE OVVERO DISTRUTTE O ASPORTATE PER FATTI DI
GUERRA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.118 DEL 24 MAGGIO 1954)
PD: S9541120 - URN:
urn:nir:stato:legge:1954-05-07;219
Preambolo
ART. 1.
IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 429, RECANTE NORME SUL RIPRISTINO DELLE CAMPANE REQUISITE PER ESIGENZE BELLICHE O DISTRUTTE O ASPORTATE PER FATTI DI GUERRA, È ELEVATO AD ANNI OTTO.
CORRISPONDENTEMENTE, È ELEVATO AD OTTO IL NUMERO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI INDICATO DALL'ART. 6 DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO PER IL RIPARTO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL PROGRAMMA.
ART. 2.
IN AGGIUNTA AGLI STANZIAMENTI DISPOSTI A TUTTO L'ESERCIZIO 1952-53 È AUTORIZZATA NELL'ESERCIZIO 1953-54 LA SPESA DI LIRE 400.000.000 CHE FARÀ CARICO AL CAPITOLO 504 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ESERCIZIO PREDETTO.
ART. 3.
LE PRATICHE RELATIVE AL RIPRISTINO DELLE CAMPANE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1 CHE NON FOSSERO STATE ANCORA TRASMESSE AL MINISTERO DEI TRASPORTI, SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO, DOVRANNO ESSERE COMUNICATE AL MINISTERO STESSO, TRAMITE LA PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA O IL MINISTERO DELL'INTERNO, RISPETTIVAMENTE PER LE CAMPANE DEGLI EDIFICI DI CULTO E PER QUELLE DI EDIFICI CIVILI O DI CARATTERE COMMEMORATIVO, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
ART. 4.
IL LIMITE DI TEMPO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 429, AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI INTERESSATI PER LA RIATTIVAZIONE DI CAMPANE, È STABILITO AL 30 GIUGNO 1951.
IL MINISTERO DEI TRASPORTI È AUTORIZZATO A CONSENTIRE, DI CONCERTO CON QUELLO DEL TESORO, DETTO RIMBORSO IN RIFERIMENTO ALLE DOMANDE PERVENUTE O CHE SARANNO PRESENTATE AL MINISTERO STESSO, TRAMITE LA PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA O IL MINISTERO DELL'INTERNO, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
ART. 5.
FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE, IL RIMBORSO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE È LIQUIDATO, PER LA RIATTIVAZIONE DI CAMPANE COMUNQUE EFFETTUATA DOPO IL 21 DICEMBRE 1946, IN BASE AI COSTI ALLA DATA PREDETTA DELLE MATERIE PRIME E DELLA MANODOPERA IMPIEGATA, NONCHÉ DEI TRASPORTI.
SONO ESCLUSE DAI RIMBORSI LE RIATTIVAZIONI DISPOSTE A CURA E SPESE DEGLI ENTI INTERESSATI DOPO IL 21 DICEMBRE 1946, PER LE QUALI IL MINISTERO DEI TRASPORTI AVESSE GIÀ RILASCIATO LE AGGIUDICAZIONI DI FORNITURA ALLE DITTE FONDITRICI.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A
ROMA, ADDÌ 7 MAGGIO 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA -
MATTARELLA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: DE PIETRO
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Campanologia" -
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Bib-ST-000 - Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni
Bib-ST-005 - Testo estratto da: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:1954-05-07;219