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 Principi generali di analisi acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-J01 - Acustica - Pag. ATS-J01.09

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

L'Esperto di Acustica: conoscenze tecniche e normativa

 

 

 

INDICE

 

Materie Tecniche

 

Un operatore esperto di acustica deve conoscere i seguenti argomenti:

 

Cenni generali

  • natura del campo sonoro, sorgenti elementari

  • propagazione del suono e direttività della sorgente

  • lunghezza d’onda e numero d’onda

  • pressione, potenza ed intensità sonora

  • campo sonoro vicino e lontano, diretto e riflesso

  • condizioni al contorno: camera anecoica e riverberante

  • riflessione, assorbimento e trasmissione del suono: coefficienti di assorbimento e di trasmission loss

  • analisi in banda d’ottava e pesature acustiche

Intensimetria

  • intensimetria con 2 microfoni: calibrazione, errori e limitazioni

  • intensità attiva e reattiva

  • norma ISO 9614: indici di qualità della misura

Olografia

  • olografia: teoria della superficie piana infinita

  • definizione del piano dell’ologramma e del setup

  • mappa olografica: interpretazione dei risultati

  • intensimetria come caso speciale di olografia

  • analisi di modifiche virtuali sulle sorgenti attive

  • olografia acustica multi reference: analisi di componenti principali

  • olografia in condizioni di transitorio o quasi stazionario

Psicoacustica

  • fisiologia della percezione auditiva: bande critiche di ascolto

  • registrazione binuarale ed equalizzazione

  • indici standard (loudness, roughness, sharpness, articulation index, …)

  • filtri digitali real time

  • jury testing

  • analisi delle vie di trasmissione nel dominio del tempo

 

INDICE

 

 

Competenze tecniche degli Ingegneri

 

Un ingegnere esperto di acustica si occupa delle seguenti tematiche:

 

I) Attività di CTU in tema di emissioni e loro tollerabilità.
II) Incarichi di consulente acustico quale progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere in tema di acustica architettonica.
III) Incarico comunale per la redazione della zonizzazione acustica del territorio.



I) Attività di CTU in tema di emissioni e loro tollerabilità.

Oggetto della prestazione professionale


Il quesito posto dal giudice attiene sempre al giudizio del cm circa il superamento della "nomale tollerabilità" che come è noto in ambito giudiziario, coinvolge anche l'avere riguardo ai luoghi ed alle circostanze collaterali quali l'uso dei luoghi le precedenze d'uso e le esigenze della produzione. Si tratta di un giudizio pertanto assai complesso nel quale le cosiddette "misurazioni" sono certamente determinanti ma non esaustive. E' richiesta quindi particolare capacità, esperienza, competenza, ponderazione e prudenza allo scopo di evitare gli errori cui spesso i soli numeri possono condurre.
Spesso è necessario avere una diretta conoscenza del funzionamento dei macchinari per poterli azionare in modo da simulare normali condizioni di funzionamento. Questo aspetto è molto importante perché specie nel caso di impianti complessi e con presenza di più sorgenti sonore la anamnesi del ciclo di produzione o di funzionamento è indispensabile per una completa conoscenza del reale fenomeno acustico al di là anche di eventuali tentativi di occultamento o mascheramento cui la parte contenuta può essere tentata. Questo significa che prima di iniziare qualunque rilievo occorre studiare l'impianto e poi le sorgenti. Occorre quindi una competenza impiantistica che è preliminare a quella acustica.

Procedure istruttorie


- Analisi dell'impianto dei macchinari e delle sorgenti di rumore al fine di caratterizzare sia la possibilità di contemporaneità che le caratteristiche acustiche soggettive di prima occhiata (intensità ad orecchio, tonalità, sibili, martellamenti etc. ).
- Le misurazioni acustiche richiedono l'impiego di fonometri di caratteristiche specificate in norma.
- Se i rumori sono soggettivamente ritenuti di tipo impulsivo è necessario accertare strumentalmente tale componente impulsiva.
- Se soggettivamente vengono riconosciute presenti componenti tonali (suoni con frequenze spiccatamente caratteristiche) quali ronzii sibili o fischi occorre inoltre che il fonometro disponga di opzione per la analisi frequenziale per terzi di ottava. I normali fonometri effettuano la analisi per terzi di ottava in brevi campioni temporali (alcuni secondi:) in ordine successivo di frequenza. Il loro impiego è possibile e corretto soltanto quando si sia in presenza di eventi sonori non variabili nel tempo e cioè allorchè i successivi campioni riproducono il medesimo evento ovvero quando si sia in presenza di eventi ciclici di lungo periodo. In tutti gli altri casi è necessario che l'analisi tonale venga condotta su un unico campione sonoro; ciò può essere effettuato o dopo avere registrato tale unico evento sonoro da poi sottoporre attraverso ripetute audizioni alle analisi per i vari terzi di ottava; ovvero analizzando l'unico evento sonoro in tempo reale con specifiche apparecchiature di costo elevato.


Conclusione


Si intende qui evidenziare in conclusione che la prestazione professionale richiesta al consulente esperto d'acustica va ben oltre la conoscenza delle procedure tecniche di manipolazione dei misuratori acustici ma richiede invece sia per la caratterizzazione delle sorgenti acustiche che per la scelta dei siti di misura, una multidisciplinare competenza tecnica anche in ordine ai processi .produttivi ed ai macchinari od impianti. A tali compiti non può assolvere un operatore "solo esperto di strumenti" misuratori il quale dovrebbe operare unicamente alle dipendenze di un esperto di acustica.
E' importante precisare che la relazione conclusiva redatta dal CTU deve contenere una parte tecnica adeguata allo scopo di scopo di mettere i terzi che la leggono nelle condizioni di capire cosa egli ha fatto come ha operato ed in quali circostanza e chi ha eseguito le misure.

II) Incarichi del consulente acustico quale progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere in tema di acustica architettonica.


A:) Opere di correzione acustica di ambienti e o opere di isolamento acustico


Ambito progettuale
Il profilo professionale dell'esperto consulente acustico deve ovviamente comprendere una conoscenza dei parametri da cui dipendono i fenomeni acustici ed in specie quello della distribuzione spaziale dell'energia sonora e del complesso fenomeno della riverberazione. Deve comprendere anche una conoscenza delle caratteristiche dei materiali in relazione alle prestazioni acustiche che da tali caratteristiche sono condizionate. Deve comprendere ancora una specifica competenza sugli aspetti tecnologici connessi alla scelta e messa in opera dei materiali impiegati. Infatti sin dalla fase progettuale preliminare la scelta di particolari materiali o particolari soluzioni tecnologiche condiziona gli esiti acustici e pertanto il livello degli eventuali interventi correttivi da operare a consuntivo.
Come in tutte le problematiche di ordine tecnologico una scelta ponderata ed oculata iniziale può portare ad escludere le necessità di miglioramenti successivi.

Correzione acustica
La correzione acustica va sempre correlata con l"uso per cui gli ambienti sono destinati" sotto il profilo acustico. E' evidente la differenza, negli orientamenti progettuali, che deve operarsi nel caso di ambienti destinati all'ascolto di musica dal vivo o riprodotta tal quale o riprodotta con amplificazione, o ancora nel caso di ambienti destinati all'ascolto ed all'esercizio del parlato (ambienti per conferenza aule scolastiche, auditorium teatri di prosa). Ognuna di queste differenti destinazioni richiede la scelta e l'uso di parametri di valutazione delle prestazioni acustiche appropriati a soddisfare le attese della potenziale utenza.

Isolamento acustico
Le problematiche dell'isolamento acustico sono coinvolte ogni qualvolta si intenda limitare la propagazione dei rumori indesiderati da un ambiente ( detto disturbante) verso un altro ambiente ( detto disturbato).
Rientra ovviamente in questa tematica la protezione acustica degli ambienti ( sia civili che industriali) da rumori provenenti dall'esterno.


Problematiche generali
Al di la dei casi in cui la progettazione acustica dipende solo dalla sensibilità dell'acustico esistono specifiche normative ( es. quelle relative all'edilizia scolastica ex D M 18 12 75 e succ. modd. Ed all'edilizia abitativaex DPCM 05 1297) che prescrivono standard (tempi di riverberazione indici di isolamento da rumore di calpestio, isolamento acustico tra locali contigui) il cui rispetto sia in fase di progetto che di realizzazione impone che vengano effettuate verifiche acustiche.
In fase di progetto, nel caso di manufatti esistenti è indispensabile che tali verifiche siano effettuate sulla scorta di un accertamento acustico dello stato quo.


Ambito del collaudo
In fase di verifica di quanto realizzato il collaudo tecnico richiede sempre una determinazione strumentale con rilevamenti sia in campo che in laboratorio delle caratteristiche acustiche di materiali e delle opere per poterne qualificare i risultati acustici e verificare la loro rispondenza ai dati normativi e o di capitolato.
I parametri più ricorrenti nella qualificazione acustica dei locali sono:
- nei caso di correzione acustica di ambienti:
Tempo di riverberazione:
Uniformità spaziale della distribuzione dell'energia sonora attraverso la mappatura acustica del livello sonoro equivalente generato da una sorgente campione ( curve di isolivello):
Distribuzione spaziale dei tempi di riverberazione:
Indice RASTI per la valutazione rapida dell'indice di intellegibilità della parola:
Distribuzione spaziale dell'indice RASTI ( curve ISORASTI):
Collaudo dei coefficienti di assorbimento acustico dei materiali di rivestimento.
-nel caso di isolamento acustico tra locali
Indice di isolamento acustico di rumori da calpestio da rilevare con misure in campo utilizzando un misuratore a pestelli normalizzato;
Potere fonoisolante di pareti solai od infissi da misurare in laboratorio:
Isolamento acustico tra locali contigui da rilevare con misure in campo
utilizzando una sorgente campione.

B:) Insonorizzazione acustica di sorgenti sonore.
L'ambito prestazionale del consulente acustico può essere sia quello civile che industriale
Interventi correttivi di tale tipo possono essere infatti richiesti sia per risolvere problemi di generazione e di propagazione di rumori intollerabili (art.844 C.C.) e inammissibili (DPCM 1.3.91:) sia per risolvere problemi in tema di tutela della salute dei lavoratori esposti (L. 277:).

Nel primo caso il potenziale committente può essere sia il soggetto proprietario della sorgente disturbante che il soggetto disturbato.
L'approccio professionale è indifferente rispetto ai soggetti committenti. Si richiede di norma un accertamento preliminare delle emissioni sonore del macchinario nel suo ambiente di installazione e delle corrispondenti immissioni nell'ambiente disturbato.
Per una puntuale caratterizzazione della sorgente anche in ordine alle soluzioni correttive da proporre o progettare è opportuno ( talvolta necessario ) acquisire le informazioni acustiche solitamente contenute nelle schede tecniche di corredo dei macchinari (potenze sonore in campo semiriverberante od in camera anecoica analisi spettrale del livello sonoro in campo semiriverberante livello sonoro dB(A) a 5 m..).
Il confronto tra i sopraindicati parametri è utile sia ai fini di identificare una eventuale anomalia di funzionamento la cui eliminazione potrebbe declassare i problemi insorti sia ai fini di stabilire se è più opportuno intervenire sul potenziamento dell'isolamento del locale che ospita la sorgente ovvero, in alternativa, alla insonorizzazione della sorgente attraverso il suo confinamento all'interno di una cella fonoisolante. Non di rado le due soluzioni possono coesistere.
La scelta della soluzioni più opportune richiede pertanto attente e ponderate valutazioni, non soltanto di ordine acustico ma anche in ordine alla salvaguardia del macchinario stesso.

 

Consulenza Acustica

Nei paesi industrializzati l’inquinamento acustico provocato dalle varie attività umane costituisce uno dei principali problemi ambientali. L’esposizione a livelli di rumore sempre più elevati è una delle principali cause che influenzano fortemente la psiche e la fisiologia delle persone. Da diversi studi emerge come il rumore provochi sulle persone parecchi effetti negativi come il disturbo del sonno, della comunicazione, di carattere generale, effetti extrauditivi; oltre che un forte impatto sull’economia di scala.
Per tale motivo il progetto acustico, fin dalla fase di concept degli edifici ed unitamente all’analisi energetica, costituisce l’elemento strategico nel successo di impatto sociale dell’edificio stesso.
Un’attenta analisi acustica, oltre ad essere un “obbligo di legge”, fornisce un reale “valore aggiunto” percepito anche nella strategia edificatoria, con impatti fortemente innovativi nei processi decisionali di cantiere e di progetto.
Di particolare importanza risulta assumere il concetto di “qualità acustica” e “confort acustico”. In molte condizioni esistenti, il solo rispetto normativo di limiti imposti dal DPCM 5/12/1997 non permette di garantire un’adeguata reale peculiarità acustica all’edificio. In molti casi il sito di intervento risulta essere acusticamente inquinato e di conseguenza si necessitano particolari misurazioni fonometriche preventive, al fine di determinare le caratteristiche acustiche passive minime che l’edificio deve avere, anche molto più restrittive rispetto ai limiti imposti dal DPCM stesso. Solo in questo modo è possibile garantire fin dalla fase previsionale il successo della qualità e del confort acustico dell’edificio.
Per tale motivo RBS ha come obbiettivo di fornire consulenza in ambito acustico partendo dalle primissime fasi di progetto e di ideazione, svilupparle unitamente al progettista lungo lo sviluppo del “sistema edificio” (anche in fase cantieristica), fino alla sua completa realizzazione con la realizzazione dei collaudi finali.
In molti casi, ove non è possibile iniziare nella fase di concept, l’elevata competenza di RBS fa si che si riesca a fornire comunque il supporto necessario per verificare ed analizzare le eventuali criticità insite nel progetto, ed unitamente al progettista, trovare il miglior punto di incontro tra gli aspetti architettonici ed i dettagli acustici.
Per tale motivo le idoneità di RBS nell’acustica ambientale sono diverse e specifiche per ogni tipologia di edificio e/o attività. La forte esperienza si sviluppa in più settori quali:
misure acustiche e studi;


.misura e valutazione
del disturbo da rumore negli ambienti di vita ai sensi del DPCM 1/3/1991 e del DPCM 14/11/1997;

.verifica dei valori limite delle sorgenti sonore ai sensi del DPCM 14/11/1997;

.verifica della compatibilità acustica degli insediamenti esistenti ai limiti acustici di legge;

.valutazioni del clima acustico ed impatto acustico per la realizzazione di scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e insediamenti residenziali posti in zone critiche, edifici commerciali e/o direzionali, terziario, così come ai sensi dell’art. 8 della Legge Quadro n. 447/95;

.progettazione di interventi ai fini della correzione acustica di locali (aule scolastiche, mense, palestre, …);

.progettazione acustica degli elementi tecnologici costituenti il sistema edificio al fine del rispetto dei limiti acustici di legge;

.progettazione di interventi di isolamento acustico per la difesa dai rumori negli edifici esistenti e di nuova costruzione (fono isolamento di pareti e facciate, isolamento dai rumori di calpestio, rumori di impianti) ai sensi del DPCM 5/12/1997;

.determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e la loro verifica sia in fase progettuale che di cantiere ai sensi del DPCM 5/12/1997;

.collaudi acustici degli edifici ai sensi del DPCM 5/12/1997;

.progettazione di interventi di isolamento acustico per la difesa dai rumori degli edifici;

.acustica e locali di pubblico spettacolo/pubblici esercizi/locali di intrattenimento danzante.

 

INDICE

 

 

La classificazione acustica dei territori comunali: le Linee Guida APAT

 

Pochi mesi fa sono state pubblicate le Linee guida APAT aventi ad oggetto i criteri per la classificazione acustica dei territori comunali. Predisposte dal Dipartimento Stato dell’Ambiente e della Metrologia Ambientale dell’Agenzia, le Linee guida rappresentano il risultato finale della collaborazione tra differenti Agenzie Regionali (ed in particolare: tra ARPA Emilia - Romagna, che ha coordinato i lavori, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Sicilia, ARPA Toscana e ARPA Veneto che hanno invece costituito il Gruppo Attuatori). Queste ultime, riunite in Tavoli Tecnici Interagenziali, hanno collaborato alla realizzazione di un progetto comune volto a favorire l’attuazione delle normative di tutela ambientale nel settore acustico.

Le Linee guida costituiscono una rassegna critica e comparativa delle normative regionali e forniscono un utile documento sia per le Regioni che debbono ancora provvedere normativamente in merito, sia per le Regioni che hanno già provveduto ma che potrebbero integrare la propria disciplina.

Classificazione acustica nei territori comunali: attuazione.
La zonizzazione - ovvero la classificazione acustica di una determinata superficie - mira a suddividere il territorio in classi omogenee sulla base dei limiti di rumore, previsti dal d.p.c.m. 14.11.97, in valore assoluto.

Dal censimento eseguito dall’APAT risulta che solamente una minima parte dei Comuni italiani ha provveduto - ad oggi - alla zonizzazione del proprio territorio ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. a) della l. n. 447/95. In attesa della zonizzazione, la giurisprudenza amministrativa ha comunque ritenuto corretta l’applicazione dei limiti assoluti del previgente d.p.c.m. 1.3.91 ed i limiti differenziali di cui all’art. 4 c. 1 del d.p.c.m. 14.11.97 (V. TAR Basilicata, sez. I, sent. n. 5 del 2.1.2008; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 3656 del 24.10.2007; TAR Toscana, sez .II, sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna, Sez. II, sent. n. 634 del 23.11.99).

Dalla rassegna ed analisi della normativa regionale eseguita nel documento dell’Agenzia nazionale sui criteri ufficialmente emanati (e non quindi anche sui documenti ancora da emanare, anche se in fase di avanzata stesura) emerge inoltre come non tutte le Regioni, ma solamente la maggior parte di esse abbiano definito, ai sensi della legge n. 447/95, i criteri in base ai quali i comuni devono provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio.

Le Regioni - che secondo APAT - si sono dimostrate “diligenti” hanno fornito i propri criteri di suddivisione delle aree comunali attraverso delibere della giunta regionale, le quali garantiscono una maggiore flessibilità qualora dovessero essere apportate eventuali modifiche ed integrazioni alla materia.

Sempre secondo lo studio eseguito da APAT, la maggior parte delle Regioni non ha previsto vere e proprie norme tecniche di attuazione della classificazione acustica, ma alcune regioni (Emilia - Romagna, Umbria e Campania) hanno precisato che il piano comunale di zonizzazione dovrà essere corredato da una sorta di regolamento che stabilisca le modalità di attuazione del piano medesimo. Al riguardo, l’Emillia Romagna ha ritenuto opportuno che i comuni predispongano una relazione di accompagnamento alla classificazione acustica che disciplini le trasformazioni e le “criticità transitorie”. La zonizzazione viene pertanto a comprendere anche le regole di gestione del territorio e delle eventuali ricadute acustiche conseguenti alle trasformazioni urbanistiche.

Dall’analisi contenuta nelle Linee Guida emerge che quasi tutte le Regioni hanno disposto che i piani di zonizzazione comunali siano: a) depositati per pubblica visione, b) trasmessi a enti ed amministrazioni competenti per eventuali osservazioni e pareri; c) approvati dal Comune. Qualche Regione ha altresì previsto una pubblicazione nei BUR e/o nell’albo pretorio, o addirittura in alcuni giornali o siti web. Solo alcune regioni non hanno prospettato modalità di consultazione e partecipazione dei cittadini durante la definizione del piano: Liguria, Puglia, Abruzzo e Campania (peraltro queste ultime due regioni non hanno ancora emanato un’espressa legge regionale in materia, v. tabella allegata). Probabilmente la scelta è stata determinata dalla stessa natura del piano di zonizzazione acustica che configurerebbe un atto di pianificazione nei confronti del quale non sarebbero individuabili dei diretti contro interessanti (v. TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 746 del 26.6.03; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 4957 del 11.6.07)

ARPA: il ruolo.
Secondo lo Studio condotto dall’Agenzia nazionale, le varie discipline regionali riconoscono tutte un ruolo alle Agenzie Regionali per l’ambiente. Alcune ritengono necessario il parere tecnico e le osservazioni delle ARPA, altre prevedono che i Comuni si avvalgano o possano avvalersi delle ARPA quale supporto tecnico nella fase di predisposizione dei piani. In altri casi è solamente previsto che venga trasmessa all’Agenzia una copia del piano o la comunicazione dell’avvenuta approvazione dello stesso. Comunque, indipendentemente dalla previsione regionale, spesso le Agenzie operano ugualmente come supporto tecnico (su richiesta specifica o in regime di convenzione) sia dei Comuni che delle Province e delle Regioni in qualità di enti, questi ultimi, eventualmente deputati ad esprimersi sulle zonizzazioni effettuate dai primi. In ogni caso non viene mai messo in discussione il ruolo delle ARPA quale organo tecnico deputato agli accertamenti del superamento dei limiti di emissione (v. TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 8851 del 3.10.07; TAR Puglia, Lazio, sez. I, sent. n. 5639 del 4.12.06).

Linee guida: approccio normativo.
Dall’analisi eseguita da APAT delle normative regionali emergono tre tipi di approcci: uno “parametrico” o quantitativo che viene utilizzato sopratutto per identificare le classi intermedie (II, III, IV); uno “non parametrico” o qualitativo, che consiste in un’analisi delle destinazioni d’uso esistenti e/o previste, adottato per lo più nei territori medio/piccoli, ed infine uno “misto” o stagionale, che utilizza procedure quali-quantitative ed è adottato in quelle regioni (come la Liguria, le Marche e l’Abruzzo) i cui territori sono caratterizzati da una significativa fluttuazione stagionale turistica. Il primo ed il terzo criterio, variabili da regione a regione, utilizzano come indici determinati indicatori quali, ad esempio, la densità di popolazione o di esercizi commerciali, delle attività produttive, degli uffici, delle infrastrutture di trasporto.

Pianificazione urbanistica e acustica: connessione.
Sempre secondo le Linee guida, poiché la normativa nazionale prevede una stretta correlazione tra pianificazione urbanistica e acustica (in particolare l’art. 6 della legge 447/95, impone ai Comuni di coordinare le due pianificazioni e l’art. 1 co. 2 del d.p.c.m. 14.11.1997, che definisce le “classi di destinazione d’uso del territorio”, lo conferma), i piani di classificazione dovrebbero essere effettuati in base a criteri che garantiscano livelli di inquinamento da rumore compatibili con la destinazione d’uso e le attività umane svolte. Per questa ragione le varie normative regionali hanno, per lo più, previsto che i comuni debbano prendere spunto dagli stessi Piani Regolatori Comunali, cercando di coordinarli con essi nella creazione di una sorta di Piano Regolatore Acustico.

In particolare, la L.R. n. 15/01 dell’Emilia Romagna ha, conformemente al disposto di legge, incluso fra i suoi obiettivi quello di realizzare una stretta connessione tra normativa urbanistica e zonizzazione, prevedendo che in fase di formazione della suddivisione si operi un raffronto fra stato di fatto e stato di progetto, rendendo evidenti le eventuali conseguenze acustiche di determinate scelte urbanistiche al fine di meglio valutare la sostenibilità ambientale. La Regione ha previsto, peraltro, il frazionamento del territorio comunale in unità territoriali omogenee (UTO) su base urbanistica. A tal fine dovrebbero essere utilizzate basi cartografiche indicative del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d’uso disciplinate dagli strumenti urbanistici e dati socio-demografici aggiornati, nel caso di trasformazioni urbanistiche potenziali, i parameri delle UTO andrebbero individuati con riferimento all’intera zona omogenea definita PRG e non ancora attuata al momento della formazione della classificazione acustica.

Differentemente, la normativa toscana - come peraltro quella umbra, marchigiana e laziale – non ha previsto una così stretta correlazione con la pianificazione urbanistica, ma ha prescritto l’utilizzo delle sezioni di censimento ISTAT (che forniscono informazioni sulla densità della popolazione) come unità minima territoriale, previo controllo per evitare microsuddivioni o suddivisioni non adeguate al territorio. Solo in questo caso di “aggiustamento” delle aree sarebbero richiamati, unitamente ai confini fisici naturali, le zone individuate dal PRG.

Il divieto di contiguità: soluzioni.
Il raffronto eseguito da APAT fra le diverse normative permette di riflettere sulle migliori soluzioni ai differenti problemi applicativi come, ad esempio, il divieto di contiguità di aree con classi che differiscono di più di 5 dBA. L’art. 4 della legge n. 447/95 ha previsto che debba essere adottato un piano di risanamento acustico nel caso in cui non sia possibile rispettare il divieto a causa di preesistenti destinazioni d’uso del territorio, ma non sempre tale proibizione di legge è stata correttamente applicata dai Comuni (il Tribunale Amministrativo per il Veneto, con sentenza n. 187/2007, ha dichiarato ingiustificata la creazione di macroaree, comprendenti parti del territorio del tutto eterogenee fra loro, allo scopo di aggirare il divieto). Naturalmente, tutte le norme regionali recepiscono, almeno formalmente, quanto previsto nell’art. 4, tranne nel caso in cui si sia in presenza di discontinuità morfologiche o urbanistiche in grado di produrre un opportuno abbattimento acustico. Alcune Regioni (tra cui l’Emilia Romagna e l’Abruzzo) hanno previsto però l’adozione di un piano di risanamento acustico qualora sia concretamente accertata la sussistenza, fra le diverse aree, di differenze acustiche, mentre altre Regioni (come: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Puglia) hanno disposto l’inserimento di fasce cuscinetto, le quali però non permettono una reale corrispondenza con le caratteristiche acustiche del territorio.

Ulteriori temi di confronto.
Sempre secondo le Linee guida, quasi tutte le Regioni, pur riconoscendo che il rumore delle infrastrutture di trasporto è regolato attraverso decreti specifici che introducono le fasce di pertinenza ed i relativi limiti, hanno indicato delle metodiche per classificare le aree prossime alle infrastrutture. E ciò perché la loro presenza è annoverata nella tab. A del d.p.c.m. 14.11.97 tra i parametri che concorrono nella definizione delle varie classi acustiche e comunque rappresenta la maggiore fonte di inquinamento (che influenza, peraltro, l’uso del territorio stesso).
Per quanto riguarda, infine, le scelte della simbologia grafica, nei piani acustici spesso viene utilizzata la norma UNI 9884.

Per concludere.
Ciò che emerge dalle Linee Guida APAT sui criteri di classificazione acustici dei territori comunali è che la zonizzazione non si riduce ad una mera suddivisione in aree caratterizzate da una data attribuzione di valori limite da rispettare, ma rappresenta un importante strumento di gestione del territorio che – attraverso il coordinamento con i criteri della pianificazione urbanistica – consente l’avvio di un processo di risanamento acustico dello stato di fatto e la prevenzione efficace dell’inquinamento da rumore fin dalla fase di progettazione.
Tale conclusione - “suggerita” anche a livello comunitario dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europea, che recentemente si è pronunciata sugli obblighi imposti dalla direttiva 2002/30/CE sul contenimento del rumore negli aeroporti e dalla direttiva 2002/49/CE sulla valutazione e gestione del rumore ambientale (v. es. CGCE, Sez. III, 14 Giugno 2007, causa C 422/05; CGCE, Sez. V, 14 dicembre 2006, Causa C-138/06, CGCE, Sez. V, 7 dicembre 2006, Causa C-78/06) - non può che essere sostenuta a livello nazionale e incentivata a livello locale.

Pertanto non si può che condividere quanto conclusivamente affermato da APAT al termine della propria rassegna critica e comparativa in materia acustica: risulta fondamentale una pressione da parte dell’amministrazione centrale affinché le regioni inadempienti provvedano ad emanare le norme di loro competenza indispensabili per la classificazione del territorio da parte dei Comuni e l’attribuzione di risorse alle Regioni e ai Comuni per l’attivazione alla pianificazione acustica, la cui adozione non può essere ulteriormente rimandata.

 

INDICE

 

 


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Bibliografia

 

Bib-TS-204 - NORMATIVA REGIONALE - ABRUZZO Determinazione DF2/188 del 17.11.04 (BUR n. 6 del 28.1.05)

Bib-TS-205 - NORMATIVA REGIONALE - CAMPANIA D.G.R. n. 2436 del 1.8.03 (BUR n. 41 del 15.9.03)

Bib-TS-206 - NORMATIVA REGIONALE - EMILIA - ROMAGNA L.R. n. 15 del 9.5.01 (BUR n. 62 del 11.5.01) - D.G.R. n. 2053 del 9.10.01 (BUR n. 155 del 31.10.01)

Bib-TS-207 - NORMATIVA REGIONALE - LAZIO L.R. n. 18 del 3.8.01 (BUR n. 22 del 10.8.01, SO n. 5)

Bib-TS-208 - NORMATIVA REGIONALE -  LIGURIA L.R. n. 12 del 20.3.98 (BUR n. 6 del 15.4.98) - D.G.R. n. 1585 del 23.12.99 (BUR n. 8 del 12.1.00)

Bib-TS-209 - NORMATIVA REGIONALE - LOMBARDIA L.R. n. 13 del 10.8.01 (BUR n. 1, SO n. 33 del 13.8.01) - D.G.R. n. VII/9776 del 12.7.02 (BUR n. 29 del 15.7.02)

Bib-TS-210 - NORMATIVA REGIONALE - MARCHE L.R. n. 28 del 14.11.01 (BUR n. 137 del 29.11.01) - D.G.R. n. 896 AM/TAM del 24.6.03 (BUR n. 62 del 11.07.03)

Bib-TS-211 - NORMATIVA REGIONALE - PIEMONTE L.R. n. 52 del 20.10.00 (BUR n. 43 del 25.10.00) - D.G.R. n. 85/3802 del 6.8.01 (BUR n. 33 del 14.8.01)

Bib-TS-212 - NORMATIVA REGIONALE - PUGLIA L.R. n. 3 del 12.2.02 (BUR n. 25 del 20.2.02)

Bib-TS-213 - NORMATIVA REGIONALE - SARDEGNA D.G.R. n. 30/9 del 8.7.05 (BUR SS n. 32 del 21.10.05)

Bib-TS-214 - NORMATIVA REGIONALE - TOSCANA L.R. n. 89 del 1.12.98 modif. con LR n. 67 del 29.11.04 (BUR n. 48 del 3.12.04) - D.C.R. n. 77 del 22.2.00 (BUR n. 12 del 22.3.00)

Bib-TS-215 - NORMATIVA REGIONALE - TRENTO L.P. n. 10 del 11.9.98 (BUR n. 38 del 15.9.98) - D.P.G.P. n. 38-110/Leg. del 26.11.98 (BUR n. 39-111/Leg. del 2.2.99) - D.G.P. n. 14002 del 11.12.98 (BUR n. 5/I-II del 26.1.99)

Bib-TS-216 - NORMATIVA REGIONALE - UMBRIA L.R. n. 8 del 6.6.02 (BUR n. 27 del 19.6.02) - Regolamento Reg. n. 1 del 13.8.2004 (BUR n. 35 del 25.8.04, SO)

Bib-TS-217 - NORMATIVA REGIONALE - VALLE D’AOSTA L.R. n. 9 del 29.3.06 (BUR n. 17 del 26.4.06) - D.G.R. n. 3355 del 10.11.06 (BUR n. 5 del 30.1.07)

Bib-TS-218 - NORMATIVA REGIONALE - VENETO L.R. n. 21 del 10.5.99 (BUR n. 42 del 14.5.99)

Bib-TS-219 - NORMATIVA NAZIONALE - CIRCOLARE n.3150 DEL 22/05/1967 CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Bib-TS-220 - NORMATIVA NAZIONALE - D.P.C.M. 1/03/1991 LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO L 26/10/95 n. 447 PROGETTAZIONE ACUSTICA

Bib-TS-221 - NORMATIVA NAZIONALE - CIRCOLARE n. 1769 DEL 30/04/1996 CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

Bib-TS-222 - NORMATIVA NAZIONALE - D.P.C.M. 05/12/1997 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

 

 

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