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 Beni culturali - Restauro

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C04 - Normativa - Pag. ATS-C04.02

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Beni culturali: Regolamento lavorazioni (D.P.R. 288/2001)

  

 

 

INDICE:

 

 

Questo regolamento riconosce - tra le altre attività - la fabbricazione di campane come lavorazione artistica e tradizionale nel settore della lavorazione del bronzo e degli strumenti musicali.

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. 288

Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura

(G.U. n. 164, 17 luglio 2001, Serie Generale)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto coma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale prevede che i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
Considerato che occorre procedere alla individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ai fini della definizione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono la propria attività nei settori stessi;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e del 12 febbraio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;


E m a n a


il seguente regolamento:

INDICE

 

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come da elenco esemplificativo allegato, che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente regolamento, le attività individuate sulla base delle seguenti definizioni:

 

a) settore delle lavorazioni artistiche:

 

1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

 

2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

 

3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti.

 

b) settore delle lavorazioni tradizionali:

 

1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.

 

2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

 

3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

 

4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali.

c) settore dell'abbigliamento su misura:

 

1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.

 

2. Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

INDICE

Allegato (art. 1.)

 


ELENCO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA (ELENCO ESEMPLIFICATIVO)

 


I - Abbigliamento su misura:


lavori di figurinista e modellista;
modisterie;
confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria;
sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;
realizzazione di modelli per pellicceria;
sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento;
camicerie;
fabbricazione di cravatte;
fabbricazione di busti;
fabbricazione di berretti e cappelli;
confezione a maglia di capi per abbigliamento;
fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;
lavori di calzoleria.

 

INDICE

 

II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:


bulinatura del cuoio;
decorazione del cuoio;
limatura del cuoio;
ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);
lucidatura a mano di pelli;
fabbricazione di pelletteria artistica;
fabbricazione di pelletteria comune;
pirografia;
sbalzatura del cuoio;
fabbricazione di selle;
stampatura del cuoio con presse a mano;
tappezzeria in cuoio;
tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).

 

INDICE

 

III - Decorazioni:


lavori di addobbo e apparato;
decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;
decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;
decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);
lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;
lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.

 

INDICE

 

IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura:


riproduzione di acquaforti;
realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;
riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;
riproduzione di xilografie;
lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;
riproduzione di disegni per tessitura;
lavori di copista di galleria;
composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);
lavori di fotoincisione;
lavori di fotoritocco;

 

INDICE

 

V - Legno e affini:


lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;
lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;
lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);
fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;
tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;
lavorazione del sughero;
fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;
fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;
lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;
fabbricazione di sedie;
fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;
fabbricazione e montaggio di cornici;
fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);
ebanisteria;
fabbricazione di pipe;
fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;
carpenteria in legno;
verniciatura di imbarcazioni in legno;
fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno.

 

INDICE

 

 

VI - Metalli comuni (campane)

 

Arrotatura di ferri da taglio
Lavorazioni  di  armi  da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti
Fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco
Fabbricazioni di chiavi
Lavori di damaschinatore
Fabbricazione,  sulla  base  di  progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali
Lavorazione del ferro battuto e forgiato
Fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani)
Modellatura dei metalli
Fabbricazione di modelli meccanici
Battitura e cesellatura del peltro
Lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano)
Lavori di sbalzatura
Lavori di traforatura artistica
Lavori  di  fabbro  in  ferro  compresi  i  manufatti edili e gli utensili fucinati
Lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco
Fabbricazione  di  bigiotteria  metallica  e  di  oggettistica in metallo
Lavorazione dell'ottone e del bronzo
Carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto
Lavori di cromatura
Lavori  di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni".

INDICE

 

VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini:


lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);
lavori di cesellatura;
lavori della filigrana;
lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;
lavorazione ad intarsio delle pietre dure;
incastonatura delle pietre preziose;
lavori di miniatura;
lavori di smaltatura;
formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);
infilatura di perle.

 

INDICE

 

VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista:


servizi di barbiere;
lavorazione di parrucche;
servizi di parrucchiere per uomo e donna;
attività di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990)
 

INDICE

 

IX - Strumenti musicali (campane)


fabbricazione di arpe;
fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;
fabbricazione di ottoni;
liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;
fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;
fabbricazione di campane;
lavori di accordatura;
fabbricazione di corde armoniche.
 

INDICE

 

X - Tessitura, ricamo ed affini:


fabbicazione di arazzi;
lavori di disegno tessile;
fabbricazione e lavorazione manuale di materassi;
lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;
tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);
tessitura a mano di tappeti e stuoie;
confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili;
lavorazione e produzione di arredi sacri;
fabbricazione e tessitura di bomboniere;
fabbricazione di vele;
fabbricazione di retine per capelli;
 

INDICE


Xl - Vetro, ceramica, pietra ed affini:


lavori di applicazione di vetri;
lavori di decorazione del vetro;
fabbricazione di perle a lume con fiamma;
lavori di incisione di vetri;
lavori di piombatura di vetri;
fabbricazione di oggetti in vetro;
fabbricazione di vetrate;
molatura di vetri;
modellatura manuale a fuoco del vetro;
soffiatura del vetro;
fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;
produzione di ceramica, gres, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;
fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;
lavori di formatore statuista;
lavori di mosaico;
lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;
lavorazione artistica dell'alabastro.
 

INDICE


XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie:


rilegatura artistica di libri;
fabbricazione di oggetti in pergamena;
fabbricazione di modelli in carta e cartone;
lavorazione della carta mediante essiccazione;
fabbricazione di ventagli;
fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta;
fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
 

INDICE


XIII - Alimentaristi:


lavorazione cereali e sfarinati;
produzione di paste alimentari con o senza ripieno;
produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno;
produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;
produzione di gelateria;
produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;
produzione di olio d'oliva;
produzione di conserve animali e vegetali;
produzione e conservazione di prodotti ittici;
produzione e stagionatura di salumi;
lavorazione ed essiccazione di carni fresche;
lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;
produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari;
produzione di specialità gastronomiche;
produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari;
produzione di distillati e liquori;
lavorazione di funghi secchi e tartufi;
lavorazione di erbe e aromi;
lavorazione di frutta secca e conservata

 

INDICE

 

 

 


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Bibliografia

Bib-TS-040 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-5-25;288

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