Giurisprudenza - Deroga Decibel
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C03 - Normativa - Pag. ATS-C03.03
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane! La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo". Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane. |
27 gennaio 2009: Quesito interpretativo legge 447/1995: valutazione suono delle campane
Autore: Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Data: 27 gennaio 2009
Argomento: Libertà religiosa
Nazione: Italia
Parole chiave: Suono delle campane, Segnalazione di pericolo,
Segnale orario, Manifestazioni religiose, Richiamo dei fedeli, Emissioni sonore,
Tutela della salute, Funzioni religiose
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Direzione
Generale per la Salvaguardia Ambientale
Direzione Salvaguardia Ambientale U.prot. DSA - 2009 - 0001184 del 26 gennaio
2009
Ufficio di Gabinetto GAB - 2009 - 0002377/UL del 27 gennaio 2009
OGGETTO: Quesito interpretativo legge 447/1995: valutazione suono delle
campane.
1. segnalazione di eventi incidentali, catastrofici o di pericolo Relativamente al
punto 1. va chiarito che il rilevante interesse
collettivo della funzione di allarme delle campane e l'occasionalità e la rarità
degli eventi catastrofici comporta sicuramente la deroga all'applicazione di
qualsiasi limite alle emissioni sonore nei casi suindicati.
2. segnale orario con rintocchi con
cadenza anche di un quarto d'ora
3. richiamo dei fedeli alle funzioni
4. manifestazioni religiose, tradizionali, patronali o culturali. Per quanto riguarda il
punto 4, essendo le emissioni sonore delle
campane durante manifestazioni religiose tradizionali, patronali o culturali a
carattere temporaneo ed ascrivibili esclusivamente ad eventi occasionali,
la
fattispecie va inquadrata nell'ambito delle previsioni dell'art 6 comma 1
lettera h) della
Legge 447/1995,
che dispone che sia il Comune a concedere
l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui al
DPCM 14.11.1997,
per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico
o aperto al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune
stesso, e dell'art. 4 comma 1 lettera g) della stessa legge, che individua
nell'ambito delle competenze regionali, ed in definitiva dei regolamenti
regionali, la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni
comunali per lo svolgimento di attività temporanee che comportino l'impiego di
macchinari o di impianti rumorosi.
IL DIRETTORE GENERALE
Con riferimento al quesito in oggetto, trasmesso a questa Direzione con nota del
prot. CAB 2008 21025/UL del 15/12/2008, acquisita con prot. DSA 2008 37909 del
19/12/2008, si formulano le osservazioni di seguito riportate.
L'utilizzo delle campane può essere inquadrato rispetto a diverse modalità
operative:
1. segnalazione di eventi incidentali, catastrofici o di
pericolo,
2. segnale orario con rintocchi con cadenza anche di un quarto d'ora,
3. richiamo dei fedeli alle funzioni,
4. manifestazioni religiose, tradizionali, patronali o culturali.
Per ciascuna di tali modalità funzionali la compatibilità acustica può essere
riferita a differenti interpretazioni della normativa.
Relativamente al punto 2. si precisa che
il livello sonoro delle campane,
in corrispondenza delle ore e/o frazioni di esse, durante l'arco delle 24 ore
deve rispettare, alla stregua di ogni sorgente sonora, i valori limite previsti
dai
DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
Ciò in linea anche con la Sentenza di Cassazione del 18 marzo 1994, n.3261 della
Sezione Penale, con la quale è stato rigettato il ricorso di un parroco
condannato per avere azionato elettricamente il suono delle campane ogni quarto
d'ora di giorno e di notte, con conseguente persistente disturbo e
contravvenendo al principio di tutela della salute.
Il punto 3, va inquadrato analogamente al punto precedente nell'ambito
delle generiche sorgenti sonore assoggettabili pertanto ai predetto
DPCM
14.11.1997 per quanto riguarda i valori limite assoluti di immissione,
attenzione, emissione e di qualità.
Rispetto al caso 2, e nei riguardi dei valori limite differenziali di immissione
previsti dall'art. 4 dello stesso decreto va evidenziato che, ad avviso della
scrivente, gli eventi sonori relativi al richiamo dei fedeli alle funzioni
religiose, essendo questi inquadrabili nell'ambito di questioni facenti capo
alla libertà di espressione religiosa sancita anche dalla Costituzione e non
essendo assoggettati ad esigenze produttive, commerciali o professionali, ai
"sensi" del comma 3 dello stesso articolo devono essere derogati
dall'applicazione del criterio differenziale.
Ing. Bruno Agricola
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Bib-TS-000 - Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni