Giurisprudenza - Deroga Decibel
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C03 - Normativa - Pag. ATS-C03.02
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane! La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo". Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane. |
La Normativa Italiana e le Campane
Frequentemente si ha notizia di torri zittite o di qualche sacerdote multato per violazione della Legge 447 / 1995 o Legge Quadro sull’inquinamento acustico. Eppure oltre alla legislazione coercitiva sul suono delle campane, esiste anche la normativa italiana che tutela i “sacri Bronzi” in termini di oggetto intrinseco di valore storico o architettonico e, per quanto riguarda la Regione Lombardia, anche come “paesaggio sonoro”.
Il Decreto Giunta Regionale della Lombardia del 8/11/2002 n. 7/11045 stabilisce, tra i Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza paesistica di un progetto, di valutarne l’incidenza ambientale espressa dall’alterazione delle possibilità di fruizione uditiva complessiva del contesto paesistico-ambientale. Ossia si chiede ad un progetto di natura edilizia di rispettare il “paesaggio sonoro” esistente, di cui fanno parte anche le campane.
Dal canto opposto quando l’involucro edilizio da restaurare è il campanile (e/o le campane), occorre presentare alle Autorità preposte un’opportuna relazione di valutazione paesistica da cui si comprenda chiaramente se il tipo di intervento da effettuare è (o sarà, nel caso di aggiunte) congruente con la natura del paesaggio sonoro intrinseco (torre stessa) e circostante.
Il Testo Unico dei Beni Culturali Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, sancisce le caratteristiche che devono avere gli oggetti (campane comprese) per essere dichiarati “beni culturali” ed essere automaticamente protetti dal vincolo di Sovrintendenza.
E’ fondamentale considerare che il vincolo imposto dalla Sovrintendenza altro non è che una garanzia di corretta conservazione che lo Stato emette a favore dei proprietari e dei fruitori del bene stesso. L’autorizzazione concessa dalla Soprintendenza per effettuare un determinato intervento, comunica al Proprietario (o al fruitore) che esso è compatibile con la garanzia suddetta di cui gode l’oggetto su cui si interviene.
All’art. 2, comma 2 si legge: Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Le campane rientrano per l’interesse artistico, storico, etnoantropologico (ovvero le tecniche di suono e la tradizione locale) e come testimonianza avente valore di civiltà.
Le campane come ogni altro bene culturale sono valorizzate dallo Stato che sostiene coloro che le valorizzano. Infatti all’art. 6 si può così leggere:
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad asicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Contemporaneamente lo Stato garantisce la corretta salvaguardia di un’opera di natura religiosa concordemente alle disposizioni della Chiesa Cattolica così come si legge all’art. 9:
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
In qualsiasi caso, come si apprende dall’art. 20 comma 1, i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
E all’art. 21 si prescrive che: l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.
E’ fondamentale rammentare che per effettuare qualsiasi lavorazione di manutenzione straordinaria o di restauro sulle campane intese come oggetto intrinseco ovvero come oggetto architettonico dislocato sul campanile, si deve realizzare un progetto firmato da tecnico abilitato e domandare l’autorizzazione al Soprintendente.
In particolare, qualora l’intervento da realizzarsi fosse costituito da una mutazione della dislocazione sulla torre (in caso di spostamenti o aggiunta di bronzi) è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza per i beni Artistico Architettonici; se l’operazione riguardasse una qualsiasi lavorazione posta in opera direttamente sul bronzo (pulizia a raschiatura, a sabbiatura, accordatura, modifiche di aggancio al ceppo, modifiche strutturali come la saldatura, ecc.) l’autorizzazione è di competenza della Direzione Generale e della Soprintendenza per i Beni Artistici.
La realizzazione di interventi simili senza autorizzazione è un illecito penale così come recita l’art. 169: 1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10.
Infine la Legge 447 / 1995 o Legge Quadro sull’inquinamento acustico è causa, insieme all’art. 659 Codice Penale (Disturbo della quiete pubblica), della maggioranza delle sentenze di sigillatura dell’impianto di un campanile.
Di fronte a tali leggi occorre essere sempre molto cauti prima di ingrandire o modificare la tessitura sonora di un concerto e/o la frequenza dei rintocchi lungo la giornata, senza prendere le opportune precauzioni. Infatti non sempre gli agglomerati urbani odierni costituiscono un habitat ideale per le campane.
Secondo la Legge, ogni Comune è obbligato a suddividere il territorio in Zone acustiche omogenee per poter realizzare il Piano di zonizzazione acustica che prevede per qualsiasi agglomerato urbano residenziale il tetto massimo di 55 dB (deciBel) nelle zone residenziali durante le ore diurne e quello di 45 dB in quelle notturne.
Così ogni Comune, ha effettuato il monitoraggio acustico di tutto il territorio ad opera dei tecnici dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protenzione Ambiente) opportunamente abilitati, con l’ausilio di Fonometri che rivelano la potenza acustica delle più svariate fonti sonore.
Si osservi che la Legge non cita mai espressamente le campane, eppure proprio per la generalità con cui sono indicate le sorgenti sonore, le campane costituiscono sempre ed in ogni caso en’emissione sonora rilevante.
E’ raro trovare torri con potenza complessiva minore di 78 dB nel raggio di 1 km, va da se’ che fintanto che le campane vengono tollerate non vi sono particolari problemi. Al primo esposto scritto al Comune per disturbo della quiete pubblica, entrano in azione i tecnici dell’A.R.P.A. che rilevano le campane (suonate al massimo) e dopo l’accertamento del superamento dei limiti, scatta l’infrazione e la chiusura della torre.
La Giurisprudenza italiana osserva che di fronte alla tutela della salute pubblica, qualsiasi argomentazione di carattere culturale, storico o tradizionale non ha alcun effetto sulla revoca della sanzione e del sigillo, a meno che non si riesca a dimostrare che il promotore della denuncia iniziale non sia prevenuto o in malafede.
Allora onde evitare possibili rischi di chiusura della torre sarebbe opportuno che ogni parrocchia situata in qualche quartiere o città a rischio per la sopravvivenza delle proprie campane effettuasse uno studio acustico sui propri bronzi a partire dalle informazioni che si possono ricavare già in via preliminare dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di pertinenza.
Si tratta cioè di verificare l’esistenza di eventuali monitoraggi già effettuati dal Comune, e in base ai valori trovati realizzare un’opportuna relazione tecnica che quantifichi la potenza della torre. Con questo documento si percorrono quindi due vie:
a ) si richiede al Comune e all’A.R.P.A. con notifica agli organi di Polizia Locale, il permesso in deroga alla Legge succitata ed al Piano di zonizzazione per tutti i casi di superamento dei limiti oltre la normale tollerabilità, secondo le esigenze parrocchiali.
b) si procede ad intervento di attenuazione dei decibel emessi attraverso opportuni dispositivi specifici per l’intervento richiesto, facilmente rimovibili.
Si ricorda che qualsiasi intervento effettuato sulle campane, anche in materia acustica, deve essere adeguatamente studiato, progettato ed affidato a tecnico professionalmente abilitato.
Ing. Arch. Michele Cuzzoni
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Bib-TS-000 - Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni