Normativa ecclesiastica
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C02 - Normativa - Pag. ATS-C02.03
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2012 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
Prot. n° 72/02/E
DECRETO
Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche o per significative celebrazioni della vita della comunità cristiana.
Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana.
Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo, con attenzione alle odierne condizioni sociali e nel rispetto delle leggi civili e vigenti in Italia.
Anche nella nostra Diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose e cultuali e, insieme, a tutela della salute dei cittadini, sotto l’aspetto delle possibilità di inquinamento acustico.
Pertanto con il presente decreto, in virtù della mia potestà ordinaria, stabilisco che nella nostra Diocesi si osservino le seguenti disposizioni:
1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
– indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
– essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
– scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
– richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.
Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo.
2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:
– nei gironi feriali dalle ore 7, 30 alle ore 20;
– nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20,30.
Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale.
3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore.
4. La durata del suono per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare il minuto di orologio, eventualmente suddiviso in due momenti, distanziati tra loro, di 30 secondi ciascuno. Nelle grandi solennità la durata può essere predisposta per 1 minuto e 30 secondi, eventualmente distanziati in tre momenti di 30 secondi ciascuno. La durata del suono per altri scopi (per l’Angelus o in occasione della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare i 30 secondi e per una volta sola.
5. L’intensità del suono deve essere regolata (agendo per esempio sull’eventuale amplificazione), in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengono la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo per chi ha necessità di riposo o per particolari categorie di ammalati.
6. Le presenti disposizioni si applicano e con maggiori facilità anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.
7. Le presenti disposizioni riguardano, per gli orari, i giorni festivi e feriali e la durata, anche la riproduzione, mediante strumenti elettronici, di canti o musiche religiose.
8. Unici responsabili, di fronte al Vescovo e alla legge civile, sono i Parroci e i Rettori di chiese o i Priori di Confraternite per le chiese da loro gestite.
Dalla Sede vescovile, lì 16 luglio 2002
+ Luciano Bux
Vescovo
Sac. Ermenegildo Albanese
Cancelliere vescovile
[1] Cf. P. Bayart, Cloche, in Dictionnaire de Droit Canonique, vol III, coll. 882-7, che cita anche i due versi che tradizionalmente descrivono la funzione del suono delle campane: “Laudo Deum, plebem voco, congrego clerum. Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro” (885).
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Regolamento tratto da: Diocesi
di Oppido Mamertina:
http://www.oppido-palmi.chiesacattolica.it/pls/oppido/bd_edit_doc_dioc_css.edit_documento?p_id=902234&p_pagina=22842&rifi=&rifp=&vis=4