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 Normativa ecclesiastica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C02 - Normativa - Pag. ATS-C02.01

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Regolamento Diocesi di Bologna 1999

   

Nel 1999 la Diocesi di Bologna ha emanato un regolamento per i metodi di suono delle campane.

Bollettino Archidiocesi di Bologna, a.XC, N° 8, settembre 1999.

 

ATTI DEL VICARIO GENERALE

 

DISPOSIZIONI SUL SUONO DELLE CAMPANE

 

Premesse

 

«Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente il triplice saluto della Vergine Maria (Benedizionale, n. 1455).  Il suono delle campane e regolato dall'Autorità Ecclesiastica a norma della legge concordataria.

Una sentenza della Corte di Cassazione I.a Sezione Penale (n. 2316 del 19/05/1998) relativa alla legge sull'inquinamento acustico (n. 447/1995), richiede da parte dell'Autorità Ecclesiastica alcune indicazioni in questa materia.

La sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra, rifacendosi alla legge citata e all'art. 659 dei Codice Penale, ricorda che:

a) il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa «al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall'art. 659 del C.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro.

b) nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione nel  vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla Chiesa cattolica - (il suono delle campane) integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'Autorità ecclesiastica intesa a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari momenti forti della Chiesa, il limite della normale tollerabilità.

 In pratica, la sentenza citata afferma che:

 

- fuori dell'uso liturgico il suono delle campane viene, considerato come tutte le altre fonti sonore; 

 

- l'uso liturgico delle campane deve sottostare alle disposizioni del l'Autorità ecclesiastica competente in materia; 

 

- in assenza di queste disposizioni, e in presenza di circostanze di fatto che comportano il superamento della soglia della normale tollerabilità, anche il «suono liturgico» può essere contro la legge citata. 

 

Pertanto per l'Arcidiocesi di Bologna si richiamano le seguenti disposizioni:

 

1 - Responsabile dell'uso delle campane è il parroco o rettore della chiesa.  L'accesso alle campane sia sempre protetto da una chiusura a chiave, la quale deve essere custodita dal Rettore della chiesa o da persona lui incaricata.

 

2 - Si conservi nei campanili dell'Arcidiocesi la possibilità del suono a «doppio bolognese». Pertanto prima di introdurre innovazioni tecniche per elettrificare il suono delle campane, si consulti l'ordinario (cfr.Boll.Arc.11/1990, pp.390-391).

 

3 - Il compito del campanaro, è ritenuto un vero e proprio «ministero», seppure nel senso lato di questo termine, in quanto è al servizio della liturgia e della vita della comunità cristiana. In questo spirito si auspica che nei campanari venga coltivato anche l'amore alla liturgia e la coerenza della vita cristiana.

 

4 - Anche le iniziative promosse dalle associazione dei campanari con lo scopo di perfezionare la loro arte ed educare il popolo cristiano alla bellezza del suono a doppio (come le Gare campanarie e le relative prove) rimangono nella competenza dell'Autorità Ecclesiastica.  

Per queste manifestazioni si ricorda di avere l'avvertenza di scegliere campanili non inseriti in contesti urbani, e quanto agli orari non si vada oltre alle ore ventuno (o ventidue con l'ora legale).

 

5 - Si conservi l'uso del suono dell'Ave Maria soprattutto a mezzogiorno, ma anche al mattino e alla sera, secondo l'usanza di tre brevi tratti, che nell'insieme non superino 120 secondi (soprattutto quando viene fatto con meccanismo elettrico o diffusore elettronico).

 

6 - Si conservino i segnali tradizionali per le funzioni liturgiche, adeguandosi al grado di solennità dei giorni e delle azioni liturgiche, secondo le usanze locali. 

Limitarsi ad un semplice suono per le Messe o azioni liturgiche celebrate in giorno feriale.

 

7 - Evitare di suonare le campane durante la celebrazione della Messa; anche cosiddetto «doppio dei Sanctus» non ha più alcuna motivazione liturgica.

 

8 - Per le mutate condizioni della vita moderna, e per evitare comprensibili disagi, soprattutto dove i campanili sono in zone urbane, è vietato l'uso delle campane dopo le ore ventuno (ventidue con l'ora legale).  Fanno eccezione la notte di Natale e la Veglia di Pasqua.

 

9 - E' possibile usare, per i segnali delle funzioni liturgiche, le apparecchiature elettroniche, con amplificazione sul campanile. Si abbia l'avvertenza di orientare i diffusori in modo che nella loro traiettoria non incontrino abitazioni troppo vicine, che sarebbero eccessivamente disturbate.

 

10 - Si conservi la tradizione di suonare i doppi in occasione delle maggiori feste liturgiche (Natale, Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, Tutti i Santi, ecc. e nelle principali Feste Mariane) e nelle ricorrenze di feste parrocchiali ( Patroni, anniversari, ecc.).  In tali festività si suoni qualche doppio prima della Messa principale del mattino, e prima della celebrazione pomeridiana. Durante le processioni, se si suonano i doppi, si alterni il suono delle campane con canti e preghiere. Per i morti, soprattutto in campagna, si mantenga l'usanza del suono della «passata» e dei rintocchi lenti durante il funerale. 

 

11 - Anche per i suoni di cui al n. 9 si possono usare registrazioni e amplificazioni elettroniche: non si ecceda però nella durata delle riproduzioni, che risultano sempre più fastidiose del suono prodotto dalle campane in movimento.

 

Bologna, 8 settembre 1999

 


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Bibliografia

Bib-TS-029 - Regolamento tratto da: http://www.unionecampanaribolognesi.it/burocrazia/

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