Normativa acustica
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.26
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N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane! La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo". Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane. |
LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 17 LUGLIO 2007
Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno e
nell’ambiente abitativo.
LEGGE
REGIONALE N. 23 DEL 17 LUGLIO 2007
Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno e
nell’ambiente abitativo.
BURA N. 42 DEL 25/07/2007
1. La presente legge detta norme per tutelare l’ambiente esterno e abitativo
dall’inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della salute
pubblica dei cittadini dall’esposizione al rumore, in attuazione della
legge 26 ottobre 1995, n. 447
(legge
quadro sull’inquinamento acustico), nonché del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194
(Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale) e della L.R. 12 agosto 1998, n. 72
(Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e
della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112:
Individuazione detivi agli
enti locali ed alle autonomie funzionali).
1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sentita la Commissione Consiliare competente, emana i criteri per la
classificazione acustica del territorio comunale secondo quanto previsto
dall’art.
4, comma 1, lett. a), c) e f), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I comuni, entro 12 mesi dall’approvazione dei criteri di cui al comma 1,
provvedono a suddividere il proprio territorio in zone acustiche omogenee
tenendo conto, sulla base di quanto previsto dal Piano Regolatore Generale
vigente, anche delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e
turistico.
3. In fase di classificazione acustica del territorio è vietato prevedere il
contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori
si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente,
misurato secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente.
4. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra comuni confinanti riguardo alla
classificazione acustica del territorio comunale, la Provincia territorialmente
competente provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati. Ove
il conflitto riguardi comuni appartenenti a province diverse, si provvede
d’intesa tra le province interessate.
5. L’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli
vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del
piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso, ai sensi
dell'art.
4, comma 1, lett. c), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
6. I Comuni, ai sensi
dell’art.
6, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, adeguano i regolamenti locali di
igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di
tutela contro l’inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e
regionale vigente.
2. Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione
all’albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni
in merito.
3. Il Comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la classificazione acustica del territorio.
4. I Comuni già in possesso della classificazione acustica alla data di entrata
in vigore della presente legge provvedono all’adeguamento della stessa ai
criteri stabiliti all’articolo 2, comma 1.
1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la
predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti
per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate
ll'art.
8, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la redazione della
valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli
insediamenti indicati
dall'art.
8, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei
criteri fissati dalla Regione, è allegata, ai sensi
dell'art.
8, comma 4, L 26 ottobre 1995, n. 447, alle domande per il rilascio:
a. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b. di altri provvedimenti comunali di abilitazione
all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a;
c. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata
all'esercizio di attività produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la
documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività
produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non
inducono significativi aumenti di flussi di traffico.
5. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e
4 qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed
emissione definiti dal
D.P.C.M. 14 novembre
1997, ai sensi
dell'art.
3, comma 1, lett. a), L. 26 ottobre 1995, n. 447, contiene l'indicazione
delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate
dall'attività o dagli impianti.
6. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio delle
concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5.
7. L’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del comma 3 stabilisce il
termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni
sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giornidall’inizio dell’attività
e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto “collaudo acustico”, redatta
da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il “collaudo acustico” tiene
conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni
sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.
8. La documentazione di cui
all’art.
8, commi 2, 3 e 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447 è redatta da un Tecnico
competente in acustica ambientale così come individuato e riconosciuto ai sensi
dell’art. 11 della presente legge.
9. Nelle more dell’emanazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2, la
documentazione di cui
all’art.
8, commi 2, 3 e 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447 è redatta nel rispetto di
quanto stabilito dalla normazione tecnica di settore.
10. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico,
e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti
dall’autorizzazione comunale o a valori limite inferiori prescritti dai Comuni,
la relazione di collaudo contiene la descrizione tecnica puntuale dei
provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le
emissioni sonore. 11. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di
bonifica acustica di cui al comma 10, il Comune provvede ad adeguare
l’autorizzazione a suo tempo rilasciata, ai nuovi valori di emissioni sonore.
12. In riferimento al
D.Lgs. 18.2.2005, n. 59, di recepimento della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento, per le aziende,
imprese ed impianti di cui all’allegato 1 del citato decreto, ai fini del
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, è necessaria la presentazione
di uno studio delle emissioni acustiche dei complessi IPPC (integrated pollution
prevention and control) redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale.
13. Entro 180 giorni, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare
competente, definisce le modalità di controllo del rispetto della normativa per
la tutela dall’inquinamento acustico, per quanto previsto
all’art.
4, comma 1, lett. d), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
a) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e
l’adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico ai sensi
b) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di
bonifica acustica del territorio ai sensi
2. Il Comune, entro 12 mesi dall’approvazione della classificazione acustica,
adotta il Piano di risanamento acustico qualora:
a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui
all’art. 2, comma 3, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti
3. Il Piano di risanamento acustico del territorio, redatto da un Tecnico
competente in acustica ambientale, tiene conto dei criteri regionali di cui al
comma 1 e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dalle
società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture di cui
4. Il Comune, entro 30 giorni dall’adozione, invia alla Provincia e alla Giunta
regionale il Piano di risanamento acustico di cui al comma 2, per l’acquisizione
del relativo parere di competenza.
5. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Giunta
comunale presenta al Consiglio comunale, per l’approvazione, una relazione
biennale sullo stato acustico del Comune, di cui
6. La relazione è inviata alla Regione e alla Provincia per le iniziative di
competenza.
7. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze territoriali:
a) approva i piani pluriennali di risanamento acustico degli enti gestori delle
infrastrutture di trasporto;
b) approva i piani di risanamento relativi alle infrastrutture aeroportuali non
utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.
8. La Regione è individuata come “Autorità“ competente per la elaborazione delle
mappe acustiche strategiche e dei piani d’azione di cui agli
artt. 3 e 4, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.
9. Il Comune, entro 60 giorni, tenendo conto delle indicazioni della Provincia e
della Giunta regionale, aggiorna il piano di risanamento acustico comunale.
10. In caso di inerzia dei Comuni e in presenza di gravi problemi di
inquinamento acustico, l’adozione dei piani di risanamento acustico è effettuata
dalla Giunta regionale, così come previsto
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e sulla
base dei piani di risanamento acustico approvati dai Comuni, in riferimento a
quanto disposto
a) del superamento dei limiti previsti dal
b) della presenza di ricettori sensibili in zone con elevata presenza di
sorgenti rumorose;
c) dell’entità della popolazione esposta a rumore;
d) dei contenuti delle mappature acustiche di cui
2. Nella redazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto
anche dei piani di risanamento predisposti, ai sensi
3. I Comuni, entro 6 mesi, adeguano il piano di risanamento acustico di cui
all’art. 5, comma 2, al piano regionale triennale di bonifica acustica.
2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono rilasciate dai
Comuni, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale di cui al comma 1.
3. Il Comune, ai sensi
4. Il provvedimento autorizzativo in ogni caso prescrive le misure necessarie
per ridurre al minimo le molestie ai terzi, salvo ragioni di inderogabili
urgenze autorizzate dal sindaco.
5. Nell’ambito dei regolamenti previsti all’art. 2, comma 6, i Comuni possono
prevedere norme che disciplinano lo svolgimento di attività temporanee sul
proprio territorio, tenendo conto dei criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo.
1. Le imprese, entro 6 mesi dall’approvazione del piano comunale di
classificazione acustica di cui all’art. 3, nel caso vi sia la incompatibilità
tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal piano comunale, ai
sensi
dell’art.
15, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, presentano ai Comuni un piano di
risanamento acustico delle emissioni sonore generate. 2. Il piano di risanamento
acustico è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai
sensi dell’art. 5.
3. Il termine temporale di cui al comma 1 è esteso a 12 mesi per quelle imprese
che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del
2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS)”.
4. I Comuni, entro 3 mesi dalla presentazione del piano di risanamento acustico
di cui al comma 1, verificano che il piano sia stato predisposto in conformità
ai criteri di cui al comma 2 e, se necessario, provvedono a richiedere le
eventuali integrazioni.
5. Il piano di risanamento dell’impresa è attuato entro 24 mesi
dall'approvazione da parte dei Comuni. Eventuali richieste di deroghe temporali,
sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine
e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un’ulteriore proroga per un
periodo massimo di 12 mesi.
6. I titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro 30 giorni
dall’ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al
Comune, inviando una relazione di “collaudo acustico” redatta da un Tecnico
competente in acustica ambientale, così come previsto dall’art. 4, comma 7 della
presente legge.
1. La Giunta regionale può promuovere e sostenere iniziative, attività di studio
di ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo dell’inquinamento acustico.
Le iniziative educative e di sensibilizzazione alle problematiche relative alla
salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente sono rivolte alla popolazione
e alle strutture scolastiche che risiedono in zone considerate a rischio rumore.
2. La Giunta regionale, al fine di elevare il grado di conoscenza, preparazione
e professionalità degli operatori in acustica ambientale di cui all’art. 10,
promuove attività di formazione professionale per l’abilitazione alla figura di
Tecnico competente in acustica ambientale, sia attraverso i propri uffici che
utilizzando strutture esterne pubbliche o private, secondo programmi definiti in
collaborazione tra le competenti strutture regionali.
1. La Giunta regionale, ai sensi
dell’art.
2, commi 6 e 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447, attraverso l’istituzione e il
mantenimento di un elenco, procede al riconoscimento della figura di Tecnico
competente in acustica ambientale.
2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per le
modalità di riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica
ambientale, definendo altresì la modulistica di riferimento e i costi a carico
dei richiedenti, per l’istruttoria della richiesta.
3. Il Tecnico in acustica ambientale è la figura professionale idonea ad
effettuare le attività previste
dall’art.
2, comma 6, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, disciplina corsi di
formazione ed aggiornamento di tecnici in acustica ambientale, individuando
modalità, tempi di espletamento, contenuti dei programmi dei corsi nonché enti
organizzatori e modalità di espletamento degli esami finali, definiti in
collaborazione tra le competenti strutture regionali.
5. Il riconoscimento di Tecnico in acustica ambientale rilasciato da altre
Regioni e Province è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Giunta
regionale dell'Abruzzo per tecnici residenti nel territorio regionale.
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente in
tutti i casi di accertata inadempienza da parte degli Enti Locali competenti, in
particolare per la mancata adozione degli atti previsti dalla presente legge o
da successivi provvedimenti regionali nonché in caso di conflitto tra gli enti
stessi.
2. I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono esercitati dal
Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine fissato
nell'atto di diffida stesso, e mediante la nomina di un commissario «ad acta».
3. Tutte le spese sono a carico dell’Amministrazione inadempiente.
1. Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente relativamente all’inquinamento acustico, si applica quanto
previsto
dall’art.
9, comma 1, L. 26 ottobre 1995, n. 447. Le istituzioni preposte, nell’ambito
delle rispettive competenze, possono ordinare, con provvedimento motivato, il
ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l’inibizione parziale o totale delle sorgenti di
inquinamento acustico.
1. Le attività di vigilanza e controllo, ai sensi
dell’art.
14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono affidati ai Comuni e alle Province,
nell’ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Le Province e i Comuni possono avvalersi delle strutture specialistiche dell’
Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente, di seguito ARTA, secondo quanto
stabilito dalla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia regionale
per la Tutela dell’Ambiente (ARTA)” che definisce l’istituzione e i compiti
assegnati all’Agenzia.
1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p. e dalle sanzioni
previste all’art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, la mancata osservanza delle
disposizioni in materia di tutela dell’inquinamento acustico prevista dalla
presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per la mancata presentazione
entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese di
cui all’art. 8, comma 1;
b) pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 15.493,00 per la mancata attuazione
entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese di
cui all’art. 8, comma 5;
c) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per lo svolgimento di
particolari attività senza l’autorizzazione comunale di cui all’art. 7.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione
previsti dalla presente legge e dalla legge 447/1995, il responsabile della
violazione è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00.
3. L’irrogazione delle sanzioni spetta al Comune o alla Provincia in relazione
all’attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.
4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell’art. 10, comma 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono acquisiti al patrimonio degli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni stesse e destinati al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 della presente legge.
1. Per effetto della presente legge, sono abrogati gli artt. 58, 59 e 60 della
L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112:
Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio
a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli
enti locali ed alle autonomie funzionali).
1. Le entrate derivanti dalla presente legge confluiscono sul capitolo di
entrata n. 35030 UPB 03.05.001, di nuova istituzione denominato “Entrate
derivanti dall’attuazione della legge “Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente
abitativo”.
2. E’ istituito il correlato capitolo di spesa n. 291540-UPB 05.01.011
denominato “Spese per le attività connesse all’attuazione della legge
“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico
nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”.
3. Per l’assunzione degli impegni relativi all’utilizzo delle risorse di cui ai
commi 1 e 2, si procede previo accertamento della relativa entrata.
4. Gli oneri derivanti alla Regione per l’attività di verifica effettuata ai
sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 sono posti a carico dei soggetti terzi
citati negli art. 3 e 4 del suddetto decreto legislativo.
5. I Comuni ai sensi degli art. 7 e 8, le Province e la Regione, ai sensi degli art. 5, 6, 9 e 10, ciascuno con proprio atto, provvedono a definire le somme necessarie alla istruttoria tecnica-amministrativa delle richieste presentate, nonché ad ogni attività conseguente, logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si renda necessaria.
6. I Comuni, le Province e la Regione, ciascuno con proprio atto, prevedono le
misure di compensazione e di riequilibrio ambientale da porre a carico degli
istanti al fine di garantire l’adeguato equilibrio territoriale nella
localizzazione delle infrastrutture.
1. All’art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della
L.R. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" così come
modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante
"Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività
sportive") le parole ”punto 6:” e il numero “6.” sono sostituite con le parole
“comma 2 bis:” e con il numero “2 bis”.
2. All’art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 le parole “a titolo non oneroso”
sono soppresse.
3. All’art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 il periodo “Dopo il terzo anno
l’assegnazione può essere fatta in maniera definitiva.” è soppresso.
Art. 18 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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Bib-TS-025 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/inqAcustNorm/LR_23_17_07_2007.pdf