Normativa acustica
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.24
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane! La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo". Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane. |
Artt. 3 / 6 - OMISSIS
Artt. 8 / 10 - OMISSIS
REGIONE VENETO
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 (B.U.R. 42/1999)
NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
1.
Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Regione Veneto detta norme di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.
1. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
Art. 3 - Piano di classificazione acustica dei comuni. - OMISSIS
Art. 4 - Disposizioni attuative. - OMISSIS
Art. 5 - Piani comunali di risanamento acustico. - OMISSIS
Art. 6 - Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico. - OMISSIS
1.
Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere prevista nei regolamenti comunali.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.
Art. 8 - Controllo e sanzioni amministrative. - OMISSIS
Art. 9 - Fondo comunale. - OMISSIS
Art. 10 - Norma finanziaria. - OMISSIS
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Bib-TS-549 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.acustica.it/docpdf/regioni/veneto/lr%20veneto%20%2010-5-99.pdf