Normativa acustica
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.20
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Deliberazione Regionale Toscana (Dlb. 77 22/02/2000)
N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane! La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo". Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane. |
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - (LR 89/1998, Art. 2, comma 2, lett. a, b, d)
- OMISSIS -
- OMISSIS -
2. Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto
3.3 Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti
Consiglio Regionale - Deliberazioni n 000077 del 22/02/2000
(Boll. n 12 del 22/03/2000, parte Seconda , SEZIONE I )
CONSIGLIO REGIONALE
Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico".
Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la
legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico";Visto il
DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";Visto la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico";
Considerato che tale legge regionale, in attuazione
dell’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l’esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti dalla legge stessa;Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge regionale 89/98 il Consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai sensi della stessa legge regionale costituiti da:
a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica disciplinati dall’art. 4, e del relativo quadro conoscitivo;
b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l’individuazione, nell’ambito dei piani comunali di cui alla lett. a) del presente comma, delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto;
c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall’art. 4, valori inferiori a quelli determinati dal
DPCM 14 novembre 1997, ai sensi della lett. a) del comma 1, art. 3 della l. 447/1995;e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’art. 8;
f) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;
g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell’art. 13 della LR 5/1995, per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale; come risultanti dal documento (allegato 1) "Criteri ed indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR 89/98" predisposto dalla competente struttura del Dipartimento delle Politiche territoriali e Ambientali della Giunta Regionale;
DELIBERA
1. di definire i criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 1.12.1998, n. 89, cosi’ come individuati nell’allegato 1 "Criteri ed indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR 89/98" facente parte integrante della presente deliberazione.
Il presente provvedimento e’ soggetto a pubblicità ai sensi della Legge Regionale 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, compreso l’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 2, comma 3, della LR 18/96.
IL CONSIGLIO APPROVA
Con la maggioranza prevista dall’art. 15 dello Statuto.
Il Presidente
Angelo Passaleva
Il Segretario
Tommaso Franci
- Criteri ed indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico"
Le classi di destinazione d’uso del territorio ed i relativi valori di qualità e di attenzione sono quelle di cui all’art. 1 del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio é essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso. Tuttavia é auspicabile che la zonizzazione acustica recepisca le proiezioni future previste di destinazione d’uso del territorio.
Quale criterio generale sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio. É altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare ingiustificatamente vaste aree del territorio nelle classi più elevate (IV e V). L’obiettivo é quello di identificare zone di dettaglio acusticamente omogenee all’interno del territorio comunale seguendo, in assenza di altri vincoli, i confini naturali generati da discontinuità morfologiche del territorio (argini, crinali, mura, linee continue di edifici).
In linea generale é opportuno procedere attraverso aggregazioni delle sezioni di censimento ISTAT, che possono costituire le unità elementari anche ai fini del calcolo della popolazione.
Secondo quanto disposto dall’art. 6 della LR é vietato l’accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB(A). Tuttavia é ammessa la possibilità di adiacenza fra zone appartenenti a classi non contigue quando esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore.
Nei casi in cui ciò sia reso necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso é lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento cosi’ come stabilito dagli artt. 6 e 8 della LR La classificazione fatta con contatto di aree di classi non contigue deve essere evidenziata e giustificata nella relazione di accompagnamento alla classificazione stessa.
Indicativamente, in normali condizioni di propagazione del rumore (quindi in assenza delle discontinuità morfologiche di cui sopra), la distanza tra due punti appartenenti a due classi non contigue non dovrebbe essere mai inferiore a 100 m.
Per quanto attiene la metodologia di definizione delle zone, si indica di procedere a partire dalla individuazione delle zone particolarmente protette di classe I e di quelle di classe più elevata (V e VI), in quanto più facilmente identificabili. Una volta individuate le classi estreme si proseguirà con l’assegnazione delle classi intermedie II, III e IV, fase che risulta in generale più delicata.
Più specificatamente la classificazione del territorio può essere ottenuta attraverso le fasi di seguito elencate:
1. analisi degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione e di tutte le varianti previste;
2. verifica sul territorio della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d’uso effettive;
3. individuazione di alcune localizzazioni particolari, quali le zone industriali, gli ospedali, le scuole, i parchi;
4. individuazione delle strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali, con tutti i vincoli di zonizzazione che comportano;
5. individuazione delle classi I, V e VI (aree particolarmente protette e aree industriali);
6. individuazione delle classi intermedie II, III e IV;
7. aggregazione delle aree omogenee e analisi critica dello schema di zonizzazione ottenuto attraverso anche indagini acustiche specifiche;
8. verifica della compatibilità acustica tra le diverse aree ed eventuale adozione dei piani di risanamento e miglioramento;
9. formulazione del progetto di zonizzazione definitivo.
Una volta realizzato il progetto di zonizzazione, il Comune avvierà la procedura di formazione della classificazione acustica del suo territorio secondo le modalità indicate dall’art. 5 della LR .
Si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il DPCM 14/11/97, riprendendo la tabella 1 del DPCM 1/3/91, indica le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici. Vista la grande difficoltà che solitamente si incontra nell’affrontare interventi di bonifica per riportare una zona ai livelli ammessi dalla classe I, tanto più in casi come quello degli ospedali o delle scuole, risultando essi stessi poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità, l’individuazione di zone di classe I va fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità.
La classificazione di scuole e ospedali in classe I verrà adottata in particolare soltanto ove questa sia effettivamente indispensabile al corretto utilizzo di queste strutture. I parchi e i giardini adiacenti a tali strutture, specialmente se integrati con la funzione terapeutica o educativa delle stesse, qualora siano difendibili dall’inquinamento acustico delle aree circostanti, potranno essere oggetto di una classificazione più protettiva rispetto a quella dell’immobile anche valutando la possibile adozione di opportuni piani di risanamento.
Quando solo un’ala o alcune facciate dell’immobile richiedano una particolare tutela é legittimo classificare l’area nella classe superiore purché si faccia menzione della necessità di maggiore tutela per le parti o le facciate sensibili.
Tra le varie aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenga che la quiete rappresenti un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione, con la conseguente limitazione delle attività ivi permesse. Le aree di particolare interesse ambientale, categorie di cui alla L.431/85, le aree di cui agli elenchi della L. 1497/39, le aree protette di cui all’elenco ufficiale nazionale, art. 5, comma 2 L.394/91, le aree protette di cui all’elenco ufficiale regionale, art. 4, comma 4, LR 49/95, verranno classificate in classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico. Occorre tenere conto che la presenza in tali aree di attività ricreative o sportive o di piccoli servizi (quali bar, posteggi, ecc ... ), non é compatibile con i limiti previsti per la classe I.
Per aree residenziali rurali si devono intendere i piccoli centri delle frazioni solo residenziali non appartenenti ad aree in cui vengono utilizzate macchine operatrici.
Per aree di particolare interesse urbanistico si devono intendere quelle aree di particolare interesse storico ed architettonico in cui la quiete sia ritenuta dall’Amministrazione Comunale un elemento essenziale per la loro fruizione.
Non é da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, cosi’ come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.
Per quanto attiene le aree di cui all’art. 6, comma 3 della L.447/95, ogni Comune della Toscana che abbia classificato parte del proprio territorio in classe I, secondo i criteri sopra esposti, può individuare all’interno di queste zone, aree di qualità, dove i valori di attenzione di cui all’art. 6 del DPCM 14.11.1997 coincidono con i valori di qualità relativi alla classe I, di cui allo stesso decreto.
Per tali zone i Comuni possono individuare anche dei valori di qualità inferiori a quelli di cui alla classe I della tabella D del DPCM 14 novembre 1997, fino al limite minimo di 35 dB(A) sia per il giorno che per la notte.
La scelta di valori di qualità più bassi di quelli di cui alla classe I del DPCM 14 novembre 1997, deve essere adeguatamente supportata da considerazioni di tipo acustico riportate nella relazione di accompagnamento alla zonizzazione.
Differisce dalla classe successiva, per quanto riguarda i limiti esterni, solo per l’abbassamento del limite notturno, ma la differenza sostanziale é che qui le abitazioni sono protette dal criterio differenziale. Nella classe VI - Aree esclusivamente industriali - rientrano le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Analogamente alla classificazione in classe I occorre fare molta attenzione alla individuazione delle classi V e VI in particolare, in considerazione del vincolo che tale classificazione costituisce soprattutto nei riguardi delle zone limitrofe.
La maggiore difficoltà nell’individuazione di queste classi deriva spesso dall’assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d’uso.
Da un punto di vista generale occorre ricordare che la classificazione non é mai una semplice fotografia della destinazione d’uso di fatto esistente nelle diverse zone, ma essa deve tendere alla salvaguardia del territorio e della popolazione dall’inquinamento acustico.
L’individuazione delle classi II, III e IV va fatta in ogni caso tenendo conto per ciascuna zona dei fattori quali la densità della popolazione, la presenza di attività commerciali ed uffici, la presenza di attività artigianali o di piccole industrie, il volume ed eventualmente la tipologia del traffico veicolare presente, l’esistenza di servizi e di attrezzature.
Questi fattori possono essere parametrizzati facendo riferimento alla sezione di censimento ISTAT, come unità minima territoriale. Per ciascun parametro vanno definite delle fasce di variabilità.
Quindi va fatta l’attribuzione di ciascun parametro, per ciascuna unità territoriale elementare, alla fascia di appartenenza. In base alla descrizione delle classi II, III e IV del DPCM 14/11/97 si ottiene la seguente tabella 1 riassuntiva in funzione dei parametri: traffico, infrastrutture, commercio e servizi, industria e artigianato, densità di popolazione.
Per ogni zona da classificare può essere utilizzata la tabella 1 attribuendo l’appartenenza per colonna, individuando poi la classe della zona per righe come indicato nell’ultima colonna. Per quanto concerne la definizione delle tre classi di variabilità (bassa, media, alta densità), si indicano delle soglie orientative per il parametro densità di popolazione, che sono le seguenti:
- bassa densità di popolazione quando questa é inferiore a 50 abitanti per ettaro;
- media densità di popolazione quando questa é compresa tra 50 e 200 abitanti per ettaro;
- alta densità di popolazione quando questa é superiore a 200 abitanti per ettaro.
Il metodo descritto é sostanzialmente di tipo quantitativo, che tende cioè ad oggettivare la classificazione secondo criteri generali, una volta stabilite le soglie delle classi di variabilità di tutti i parametri.
A tale proposito va osservato che la classificazione va comunque sottoposta ad un processo di ottimizzazione secondo quanto indicato successivamente nello specifico paragrafo.
Un metodo del genere é particolarmente utile per la discriminazione tra le varie classi nei Comuni il cui centro urbano risulti esteso e dove la compenetrazione tra le varie classi ne renda difficile l’identificazione. Anche tenendo presente il processo di ottimizzazione cui in ogni caso va sottoposta la zonizzazione, ci sono dei casi in cui il metodo descritto può non portare a buoni risultati oppure risulti di difficile applicazione. In tali casi può essere pertanto preferibile un metodo qualitativo.
Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto devono avere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione. Non deve essere creato disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, anche in relazione a tutti gli aspetti collegati alle manifestazioni (quali per es. il traffico indotto).
Dentro queste aree non é ammessa la presenza di edifici di civile abitazione.
Tali aree non potranno essere, in ogni caso, identificate all’interno delle classi I e II ed in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole può essere consentita a patto che nell’apposito regolamento comunale di gestione di tali aree venga espressamente negata la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l’orario scolastico.
La localizzazione di dette aree é parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali secondo quanto previsto dalla LR 89/98 e dalle presenti linee guida.
Il Comune dovrà elaborare un regolamento per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in queste aree, specifico per ciascuna area, in accordo con quanto stabilito dalle linee guida di cui alla LR 89/98, art. 2, comma 2, lett. c. Tale regolamento fissa anche i limiti sonori (in deroga a quelli della zonizzazione) eventualmente vigenti all’interno dell’area.
- OMISSIS -
Nelle presenti linee guida, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e, della LR 1 dicembre 1998, n. 89, sono definite le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valore limite dettati dal DPCM 14 dicembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
Le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, individuate specificatamente nella zonizzazione acustica del territorio comunale, devono svolgersi in accordo dello specifico regolamento del comune, se tali attività non comportano il superamento dei limiti di zona cui l’area appartiene o di quelli eventualmente indicati dal regolamento per l’area.
Il regolamento comunale fissa le modalità di presentazione delle domande per l’uso di tali aree e stabilisce altresì che lo svolgimento delle attività da esso previste non produca il superamento dei limiti di zona all’esterno di esse.
Se al contrario le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti di zona acustica all’interno dell’area o di quelli specifici dell’area eventualmente individuati dal regolamento, sono sottoposte a specifica autorizzazione come indicato al successivo punto 3.
a) Il Comune può, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla
legge 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.b) Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste dal successivo paragrafo 3.2, il Comune deve acquisire parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.
c) Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciata su ciascuna zona del territorio comunale.
d) Il Comune specifica con regolamento le modalità di presentazione delle domande di deroga.
e) Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Comune: il Comune può specificare con regolamento i requisiti e le disposizioni per le ditte o gli enti che sono abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità.
I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell’attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.
Il parametro di misura e di riferimento é il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.
Quando non altrimenti specificato é sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
Per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, possono essere rilasciate deroghe alle condizioni indicate, previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.
- OMISSIS -
Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell’Art. 16 LR 89/98 che contenga:
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’Intervento con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l’eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).
La relazione dovrà definire:
- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l’eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.
- OMISSIS -
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