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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.18

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Legge Regionale Puglia  (L.R. 3  12/2/2002)

  

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

INDICE:

 

Legge regionale 3 del 12 febbraio 2002

 

Bollettino Regionale n° 25, Pubblicato il 20 / 02 / 2002

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3

"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

la seguente legge:

INDICE

 

 

Art. 1 - (Finalità)

 

1. La presente legge detta norme di indirizzo per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale.

 

2. Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d'uso, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento.

 

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli ambienti di lavoro, le attività aeroportuali e quelle destinate alla difesa nazionale.

 

4. La classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione dello stesso in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, come di seguito riportato:

 

a) classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, le aree di parco;

b) classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

c) classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

d) classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;

e) classe V, aree prevalentemente industriali: aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi;

f) classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

 

INDICE

 

 

 

Art. 2 - (La zonizzazione acustica del territorio)

 

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale, vincolandone l'uso e le modalità di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va realizzata dai Comuni coordinando gli strumenti urbanistici già adottati con le linee guida di cui alla presente normativa.

 

2. La metodologia operativa per la classificazione e zonizzazione acustica è definita nell'Allegato Tecnico alla presente legge.

 

INDICE

 

 

 

Art. 3 - (Valori limite di rumorosità)

 

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, si fa riferimento a valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", LeqA[dB], parametro definito dall'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998.

 

2. Per ciascuna delle sei classi del territorio, riportate nell'articolo 1 della presente legge, non dovranno superarsi i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A", riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati:

________________________

Classi di destinazione d'uso LeqA[dB] LeqA[dB] del territorio Periodo diurno / notturno

________________________

I. aree particolarmente protette 50 40

II. aree prevalentemente residenziali 55 45

III. aree di tipo misto 60 50

IV. aree di intensa attività umana 65 55

V. aree prevalentemente industriali 70 60

VI. aree esclusivamente industriali 70 70

________________________

3. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

a) 5 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) [Leq (A)] durante II periodo diurno;

b) 3 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

 

INDICE

 

 

 

Art. 4 - (Competenze della Regione) - OMISSIS

Art. 5 - (Piano regionale di risanamento) - OMISSIS

Art. 6 - (Interventi di risanamento acustico: criteri di priorità) - OMISSIS

Art. 7 - (Competenze della Provincia) - OMISSIS

 

INDICE

 

 

Art.8 - (Competenze del Comune)

 

1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 14 della l.r. 17/2000, gli stessi provvedono, altresì, a:

a) procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;

b) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i piani di risanamento di cui al successivo articolo 9;

c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee;

d) approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento delle imprese di cui al successivo articolo 10;

e) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;

f) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

 

INDICE

 

 

 

Art. 9 - (Adempimenti e poteri sostitutivi) - OMISSIS

 

INDICE

 

 

Art. 10 - (Piani di risanamento comunali)

 

1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di cui all'articolo 4, i Comuni adottano piani di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

2. I piani devono specificare, previa rilevazione della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, effettuata tramite tecnici competenti, le zone da risanare, con l'indicazione degli interventi da effettuare, la stima della popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati tra i titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate, la stima degli oneri finanziari necessari, le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

 

3. I Comuni trasmettono i piani di risanamento alla Provincia per  l'approvazione e, successivamente, alla Regione per la redazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

 

INDICE

 

 

 

Art. 11 - (Piano di risanamento delle imprese) - OMISSIS

Art. 12 - (Nuove attività imprenditoriali) - OMISSIS

Art. 13 - (Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare) - OMISSIS

Art. 14 - (Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico) - OMISSIS

 

INDICE

 

 

 

Art. 15 - (Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici)

 

1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.

 

2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.

 

3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

 

INDICE

 

 

 

Art. 16 - (Attività all'aperto)

 

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.

 

2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. Le emissione sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 15.00 e 19.00 - 24.00.

 

3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente.

 

INDICE

 

 

 

Art. 17 - (Attività temporanee)

 

1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

 

2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

 

3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe

autorizzate dal Comune.

 

4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

 

INDICE

 

 

 

Art. 18 - (Sanzioni amministrative)

 

1. Per l'inosservanza delle disposizioni delle presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 500 Euro a 2.600 Euro per il superamento dei limiti previsti dall'articolo 3;

b) da 3 60 Euro a 1.100 Euro per il mancato deposito del piano di risanamento di cui all'articolo 11;

c) da 50 Euro a 310 Euro per la mancata presentazione alla Provincia della relazione tecnica di cui all'articolo 12;

d) da 260 Euro a 1.100 Euro per il superamento dei limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17;

e) da 1.100 Euro a 4.700 Euro per il mancato adeguamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall'articolo 8, lett. f);

f) da 1.600 Euro a 4.700 Euro per la mancata presentazione ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine esistente di cui all'articolo 14.

 

2. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.

 

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Art. 19 - (Norme transitorie) - OMISSIS

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 febbraio 2002

RAFFAELE FITTO

INDICE

 

 

 

ALLEGATO TECNICO

 

Modalità operativa per la classificazione e zonizzazione acustica del territorio

 

1. Individuazione delle classi

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1.1 Classe 1 - Aree particolarmente protette

 

1.1.1 Le aree appartenenti alla classe 1 godono di particolare protezione ambientale dal punto di vista acustico, in quanto la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione. Rientrano in queste aree quelle destinate ad ospedali, case di cura, scuole, al riposo e allo svago, alla residenza di tipo rurale, a parchi pubblici, nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, a riserve naturali, a verde in generale nonché, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storicoarcheologico.

 

1.1.2 Sono escluse dalla classe 1 le piccole aree verdi di quartiere e le aree destinate a verde sportivo, per le quali la quiete non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione, nonché le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione e ad uffici. Tali aree e strutture seguono la classificazione della zona di cui fanno parte ovvero della zona cui appartengono gli edifici che le inglobano.

 

1.1.3 Nell'ambito delle aree di classe 1, è effettuata una suddivisione in tre sottozone con differente coefficiente di priorità, da utilizzare in fase di predisposizione di eventuali piani di risanamento:

1a) aree ospedaliere;

1b) aree scolastiche;

1c) aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete.

 

1.1.4 Le aree ospedaliere e gli edifici scolastici, collocati in prossimità della viabilità principale, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto della viabilità

stessa, mantengono la propria classe e, trattandosi di aree da tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica acustica.

 

1.1.5 Nel caso di aree rurali, queste sono inserite nella classe 1, tranne che non risulti esservi un uso estremamente diffuso di macchine operatrici, nel qual caso sono incluse nella classe III. Diversamente, le aree rurali, in cui si svolgono attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o dalla trasformazione di prodotti agricoli, quali caseifici, cantine, zuccherifici ed altro, sono da ritenersi attività produttive di tipo artigianale o industriale, e classificate nelle relative classi.

 

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1.2 Classi II, III, IV.

 

1.2.1 Le classi II e III sono caratterizzate da una distribuzione molto varia delle sorgenti di rumore, da densità di abitazioni variabile e da differenti intensità di attività umane. Per la classificazione di tali zone si adotteranno criteri il più possibile oggettivi, basati sull'elaborazione di indici urbanistici e parametri insediativi.

 

1.2.2 Nella classe IV sono inserite le aree portuali e le aree circostanti gli aeroporti. Fanno eccezione i piccoli campi privati per il turismo, per l'attività sportiva, per il diporto e analoghe utilizzazioni, che assumono la classificazione del territorio che li comprende. Sono, altresì, inserite nella classe IV le zone del territorio con presenza quasi esclusiva di attività del terziario o commerciali, cioè aree caratterizzate da intensa attività umana. ma pressoché prive di presenza abitativa. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe IV.

 

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1.3 Classi V e VI.

 

1.3.1 Nelle classi V e VI sono comprese le aree interessate da insediamenti di tipo industriale.

 

1.3.2 Nella classe V è prevista la presenza di abitazioni e di attività di servizio, mentre nella classe VI sono inserite solo quelle aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale.

 

1.4 Rappresentazione cartografica

1.4.1 La zonizzazione deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in scala 1:10.000 e corredata da un'apposita relazione tecnico-illustrativa che ne giustifichi le scelte. Per i centri urbani la zonizzazione acustica deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in scala 1:5.000, con eventuali particolari in scala 1:2.000, se necessario.

1.4.2 Per le indicazioni cartografiche si considereranno le seguenti caratterizzazioni graficocromatiche derivate dalla UNI 9884:

 

- OMISSIS -

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Bibliografia

Bib-TS-543 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.acustica.it/docpdf/regioni/puglia/lr_puglia_%203_2002.pdf  

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