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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.16

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Legge Regionale Piemonte  (L.R. 60  13/4/1995)

  

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

 

 

INDICE:

 

Legge Regionale 60 del 13 aprile 1995

 

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 60. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. (B.U. 19 aprile 1995, suppl. al n. 16)

 

INDICE

 

 

Capo I. Finalità e oggetto della legge

 

Art. 1. - (Finalità e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale attraverso:

a) l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA);

b) il coordinamento delle attività nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modificazioni;

c) la definizione dei criteri per il riordino delle competenze amministrative in materia ambientale, ai sensi dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

INDICE

 

 

Capo II. Istituzione e ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)

Art. 2. (Istituzione dell'ARPA)

1. è istituita l'ARPA quale Ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale, contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta Regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.

 

2. L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica e altre attività utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli e associati, nonché alle Unità Sanitarie Locali (USL) per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

 

3. I soggetti pubblici sopra indicati si avvalgono dell'ARPA per le attività da essa svolte a norma dell'articolo 3; eventuali eccezioni sono ammesse previo parere favorevole del Comitato Regionale di indirizzo di cui all'articolo 14.

 

4. La vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sugli impegni di spesa pluriennali, sul rendiconto consuntivo, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, sulle convenzioni quadro e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità che con propria deliberazione sono fissate dalla Giunta.

 

5. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto dell'ARPA.

 

6. Il Presidente della Giunta Regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce l'ARPA con proprio decreto.

 

INDICE

 

Art. 3. - (Attività tecnico scientifiche dell'ARPA)

 

1. Ai sensi dell'articolo 03 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 e ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della presente legge, sono attribuite all'ARPA le attività inerenti:

a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;

b) alla organizzazione sistematica ed alla messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e Comunitari competenti in materia, nonché all'elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione;

c) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

d) all'assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza.

 

2. A tal fine l'ARPA ha il compito di:

a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco";

b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello Regionale e degli Enti locali; provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;

d) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

e) compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

f) procedere alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;

g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;

h) formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte;

i) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo Nazionale ed internazionale;

l) cooperare a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte in raccordo ed in reciproco interscambio con il Sistema informativo regionale, la cui componente ambientale, realizzata nell'ambito del Sistema informativo Nazionale ambientale e basata sul sistema informativo territoriale, è alimentata dai flussi informativi delle strutture regionali e degli altri Enti ed organismi competenti in materia. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla costituzione dell'ARPA, in attuazione della normativa vigente, disciplina le modalità e le forme di raccordo e di interscambio, nonché le modalità per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte.

 

4. L'ARPA fornisce prestazioni a favore di privati, purchè tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.

 

INDICE

 

Art. 4. - (Organi dell'ARPA) - OMISSIS

Art. 5. - (Direttore generale) - OMISSIS

Art. 6. - (Collegio dei revisori) - OMISSIS

Art. 7. - (Organizzazione) - OMISSIS

Art. 8. - (Regolamento) - OMISSIS

Art. 9. - (Articolazione centrale) - OMISSIS

Art. 10. - (Strutture periferiche) - OMISSIS

Art. 11. - (Consulenza e collaborazioni) - OMISSIS

 

Capo III. Rapporti istituzionali e consultivi dell'ARPA - OMISSIS

Art. 12. - (Rapporti con i Dipartimenti di prevenzione delle USL) - OMISSIS

Art. 13. - (Convenzioni tra Regione e Province) - OMISSIS

Art. 14. - (Comitato regionale di indirizzo) - OMISSIS

Art. 15. - (Comitati provinciali di coordinamento) - OMISSIS

Art. 16. - (Consultazioni e diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione) - OMISSIS

Capo IV. Dotazioni dell'ARPA e norme finanziarie - OMISSIS

Art. 17. - (Finanziamento) - OMISSIS

Art. 18. - (Finanza e contabilità) - OMISSIS

Art. 19. - (Personale) - OMISSIS

Art. 20. - (Trattamento giuridico ed economico del personale) - OMISSIS

Art. 21. - (Assegnazione di beni e trasferimento dei rapporti giuridici preesistenti) - OMISSIS

Capo V. Norme transitorie e finali - OMISSIS

Art. 22. - (Norma transitoria) - OMISSIS

Art. 23. - (Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale) - OMISSIS

Art. 24. - (Norme di rinvio) - OMISSIS

Art. 25. - (Urgenza) - OMISSIS

 

 


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Bibliografia

Bib-TS-541 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: https://www.arpa.piemonte.it/chi-siamo/normativa/legge-regionale-20-novembre-2002-n.-28 

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