Normativa acustica
AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)
Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.15
Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina
Legge Regionale Marche (L.R. 28 14/11/2001)
N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane! La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo". Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane. |
Art. 4 - (Procedura per lapprovazione della classificazione acustica)
Artt. 5 / 9 - OMISSIS
Artt. 12 / 15 - OMISSIS
Artt. 19 / 20 - OMISSIS
Art. 22 - OMISSIS
Art. 24 - OMISSIS
B.U.R. Marche n. 137 del 29/11/01 - LEGGI REGIONALI
Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28.
Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
1. La Regione Marche, nel recepire i contenuti e le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", detta norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e per migliorare la qualità della vita.
1. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e quelli con popolazione fino a 30.000 abitanti provvedono, rispettivamente entro un anno ed entro due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, alla classificazione dei proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
2. La classificazione del territorio può essere effettuata dai Comuni anche in forma associata.
3. Il territorio comunale è classificato in:
a) aree particolarmente protette (classe I): rientrano in questa classe le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse ambientale, aree di interesse storico-archeologico;
b) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (classe II): rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
c) aree di tipo misto (classe III): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
d) aree ad intensa attività umana (classe IV): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
e) aree prevalentemente industriali (classe V): rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di insediamenti abitativi;
f) aree esclusivamente industriali (classe VI): rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate ad attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
1. I Comuni devono delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore.
2. E' fatto divieto ai Comuni di classificare il territorio comunale prevedendo il contatto di aree quando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 447/1995 si discostino in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 447/1995; qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, devono essere adottati i piani di risanamento di cui all'articolo 10.
3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di aree ricadenti all'interno del territorio di comuni limitrofi i quali procedono alla classificazione previa intesa tra loro. In caso di mancato accordo provvede la Provincia di appartenenza, in caso di comuni appartenenti a diverse province, la classificazione viene, disposta, previa intesa, dalle Province.
4. Nell'indicazione delle aree da destinarsi a spettacoli o manifestazioni a carattere temporaneo, il Comune dovrà prevedere l'impatto acustico conseguente, sia per quanto riguarda l'attività principale, sia per quanto riguarda le attività collegate, tenendo conto, tra l'altro, della vicinanza di abitazioni o strutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della capienza della struttura, dell'ampiezza dell'area, degli spettacoli o delle manifestazioni, dell'uso dell'area.
1. L'atto di classificazione acustica, adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni.
2. Contestualmente al deposito l'atto di classificazione è trasmesso, unitamente agli elaborati tecnici, all'ARPAM ed ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.
3. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall'ARPAM e dai Comuni confinanti, approva l'atto di classificazione acustica e nei successivi trenta giorni lo trasmette alla Regione ed alla Provincia.
4. I Comuni già dotati di classificazione acustica la adeguano entro sei mesi alle prescrizioni della presente legge e secondo il procedimento di cui al presente articolo.
Art. 5 - (Competenze della Giunta regionale) - OMISSIS
Art. 6 - (Poteri sostitutivi della Regione) - OMISSIS
Art. 7 - (Relazione annuale al Consiglio regionale) - OMISSIS
Art. 8 - (Rilevanza della classificazione ai fini della pianificazione urbanistica) - OMISSIS
Art. 9 - (Nuovi impianti ed infrastrutture) - OMISSIS
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 447/1995, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, i Comuni adottano, entro un anno dalla classificazione acustica del proprio territorio, Piani di risanamento acustico comunali (PRAC), assicurando il coordinamento con il Piano urbano del traffico di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e con i piani previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale.
2. I PRAC devono contenere:
a) la tipologia ed entità dei rumori presenti, ivi compresi quelli derivanti da sorgenti mobili;
b) le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;
c) i soggetti tenuti all'intervento di risanamento individuati tra i titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora;
d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
e) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari per farvi fronte;
f) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. Per l'approvazione dei PRAC si applica il procedimento previsto dall'articolo 4.
4. In caso di inerzia del Comune e in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico rilevati dall'ARPAM, anche su richiesta di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, all'adozione del piano di risanamento acustico si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 447/1995 e affidandone la redazione all'ARPAM, addebitando le relative spese al Comune inadempiente.
5. Al fine di perseguire migliori valori di qualità urbana il PRAC può essere adottato anche da Comuni diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ed in quelli in cui si è registrato il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, il Sindaco presenta al Consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il Consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia per le azioni di competenza.
7. Per i Comuni che adottano il PRAC, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni la prima relazione deve essere adottata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le prescrizioni del PRAC hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano attività generatrici di inquinamento acustico.
1. Al fine del graduale raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla legge 447/1995, le imprese che ravvisino il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione fissata dal Comune, possono presentare, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione del territorio comunale, un piano di risanamento acustico volontario, di seguito denominato PRAV, di cui all'articolo 15 della legge 447/1995.
2. Il PRAV deve indicare le modalità di adeguamento e il tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla data della sua presentazione.
3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del PRAV, il Comune comunica al soggetto proponente le proprie determinazioni, sentita l'ARPAM.
4. Qualora nel corso dell'esame del PRAV emerga la necessità di integrare la documentazione o di apportare modifiche al progetto, ne viene data comunicazione ai soggetti proponenti entro il termine di cui al comma 3. In questo caso il predetto termine viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa o del nuovo progetto.
5. Decorso il predetto termine il PRAV si intende approvato a tutti gli effetti e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo i tempi indicati nello stesso.
6. Qualora il Comune abbia rilevato la necessità di apportare modifiche al PRAV, questo dovrà essere realizzato secondo le indicazioni prescrittive all'uopo impartite dal Comune.
7. Nel corso della realizzazione del PRAV i soggetti proponenti possono apportare modifiche al progetto originario, sulla base dell'evoluzione tecnologica. In questo caso le modifiche sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.
8. Dell'avvenuto adeguamento va data comunicazione entro trenta giorni al Comune e all'ARPAM.
9. Le imprese che non presentano il PRAV devono adeguarsi ai limiti fissati dalla zonizzazione del Comune entro sei mesi dalla sua approvazione.
Art. 12 - (Risanamento infrastrutture di trasporto) - OMISSIS
Art. 13 - (Piano regionale triennale di bonifica acustica) - OMISSIS
Art. 14 - (Competenze della Provincia) - OMISSIS
Art. 15 - (Servizio di controllo) - OMISSIS
1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati
dall'articolo 2 della legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.2. Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo.
3. Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento e raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i Comuni possono con apposito regolamento stabilire deroghe ai valori limite fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995. La deroga non è comunque applicabile ad impianti installati permanentemente.
4. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo 1, il Presidente della Giunta regionale può provvedere a stipulare convenzioni, con validità triennale, con enti di ricerca e università, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi volti a ridurre i livelli di inquinamento acustico degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico e sportivo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile e documentata.
2. In caso di esito negativo dell'accertamento, la Provincia informa la Regione che provvede all'imediata revoca, totale o parziale, dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate e i fondi residui vengono destinati agli interventi inevasi.
Art. 19 - (Contributi per il contenimento dei rumori prodotti da fonti fisse) - OMISSIS
Art. 20- (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti e infrastrutture) - OMISSIS
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme recate dagli articoli 18, 19 e 20 della presente legge anche in corso d'opera ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile o dal conduttore.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il Sindaco informa la Regione per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 23.
6. Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 23.
Art. 22 - (Pubblicità) - OMISSIS
1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni è punita con sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 20.000.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 447/1995.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della presente legge e della legge 447/1995, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti. Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.
3. Per l'erogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33.
Art. 24 - (Disposizioni finanziarie) - OMISSIS
Data ad Ancona, addì 20 novembre 2001
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
Portale "Ingegneria e
Campanologia" -
Autore -
Sommario
- Mappa del Sito -
Home
Bib-TS-540 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.acustica.it/docpdf/regioni/marche/lr%20marche%2028_01.pdf