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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.14

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Deliberazione Regionale Lombardia  (D.G.R. VII/8313  08/03/2002)

  

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

 

DGR VII/8313 del 08 marzo 2002 con allegato

 

Clic qui per scaricare il testo in formato PDF.

 

Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. VII/8313 dell’ 8 marzo 2002 Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”. Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”. in B.U.R.L: n. ___ del __-__-2.002

 

INDICE:

 

Allegato: Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO e di VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO MODALITÀ E CRITERI DI CARATTERE GENERALE
ARTICOLO 1 (Aeroporti, Aviosuperfici)
ARTICOLO 2 (Infrastrutture stradali)
ARTICOLO 3 (Infrastrutture ferroviarie)
ARTICOLO 4 (Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive).
ARTICOLO 5 (Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi)
ARTICOLO 6 (Valutazione previsionale di clima acustico).

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la quale dispone:
a) all'articolo 8, comma 2, l'obbligo per i soggetti titolari dei progetti o delle opere elencate allo stesso comma di predisporre una documentazione di previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica, o al potenziamento delle opere elencate;
b) all'articolo 8, comma 4, che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico;
c) all'articolo 8, comma 3, l'obbligo di produrre una valutazione revisionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di alcune tipologie di insediamenti elencati nel medesimo comma.
VISTO l'articolo 4, comma 1 lettera l), della sopracitata legge 447/95 nel quale è previsto che la Regione definisca i criteri da seguire per la redazione della documentazione di previsione dell'impatto acustico e per la redazione della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico.
VISTA la legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico".
RICHIAMATO in particolare l’articolo 5 della suddetta legge regionale n. 13/2001 in base al quale la Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, deve definire le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione:
a) di previsione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 447/95, tenendo conto che la medesima documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
b) di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 447/95, tenendo conto che la medesima documentazione deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.
RICHIAMATO inoltre l’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 13/2001 in base al quale il gestore di un'aviosuperfice o di un'area per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso, deve presentare la documentazione di previsione di impatto acustico.
DATO ATTO della necessità di dare attuazione alle suddette disposizioni.
CONSIDERATA la necessità di definire criteri ed indicazioni operative che riguardino la generalità delle opere, infrastrutture, attività soggette agli obblighi sopra richiamati ma che, tuttavia, si tenga conto nei suddetti criteri delle caratteristiche dimensionali e del prevedibile impatto sull'ambiente, sul territorio, sugli ambienti abitativi interessati, delle emissioni ed immissioni sonore della nuova opera, infrastruttura, attività.
RITENUTO pertanto che le modalità e i criteri di redazione della documentazione dettati dalla Regione debbano prevedere una diversificazione che tenga conto sia della tipologia di opera, infrastruttura, attività, che delle caratteristiche dimensionali delle stessa e che, in generale, si debba tener conto dei casi in cui vi sia un minore impatto acustico verso gli ambienti esterno e abitativo circostanti, anche al fine di consentire, ove possibile, una semplificazione degli adempimenti amministrativi.
DATO ATTO che sullo schema di regolamentazione predisposta dall'Unità Organizzativa "Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale" è stato acquisito dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, di cui alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, il parere tecnico pervenuto alla Regione con nota 10 gennaio 2002 Prot. n. 9 /AGF.
RICHIAMATA la l.r, 23 luglio 1996, n.16, come successivamente modificata ed integrata.
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.
AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

 



1. Di approvare, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, e articolo 6, comma 1 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico", l’allegato documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.


IL SEGRETARIO


Allegato: Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO e di VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO MODALITÀ E CRITERI DI CARATTERE GENERALE


1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:
a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2.
2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi di cui al successivo articolo 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.
3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:
- la programmazione, l’esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;
devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della L. 447/'95 articolo 2, commi 6 e 7.
4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.
I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei successivi articoli.

 

 

INDICE

 

 


1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera a), al DM 31 ottobre 1997, all'articolo della legge regionale 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
a) L’indicazione della Circoscrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore.
b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperfice, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausilii per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l’infrastruttura.
Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all’impatto acustico.
c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l’impatto acustico.
d) L’indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, on la descrizione di tali variazioni.
2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l’aeroporto o aviosuperfice in progetto:
a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l’entrata in esercizio;
b) i dati di traffico usati per le stime previsionali:
nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;
c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l’indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni entro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa revisti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell’impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
g) l’elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

 

INDICE

 

 

 

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera b), e all'articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e),f), g), e comma 2 del presente articolo.
a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.lgs. 285/92 e successe modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall’infrastruttura.
b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all’infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della
tabella A del DPCM 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi ell'articolo 6, comma 1, del DPCM 1/3/1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell’arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.).
c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all’infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall’infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal PRG.
Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all’interno delle eventuali fasce di pertinenza.
d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative.
e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio.
f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l’impatto acustico dell’opera, posti nell’ambiente esterno e da individuarsi prima dell’approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l’entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori.
g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell’entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall’infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell’infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall’infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l’entrata in esercizio dell’infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall’A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.
2. Per la stima previsionale dell’impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l’accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari revisionali riferiti ad uno e a cinque anni
dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l’affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

 

INDICE

 

 

 

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera f), e all'articolo 5 della legge regionale 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del DPR 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall’infrastruttura.
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all’articolo 2 comma 1, lettere b),c),e),f),g),h); e comma 2 del medesimo articolo 2 che precede.
c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell’infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell’entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni.
d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all’applicazione del d.p.r. n. 459 del 18 novembre 1998.

 

 

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1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 4, e articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
b) Indicazione, per l’area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale.
c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall’impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà.
Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente.
d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività.
e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell’ambiente esterno o abitativo Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l’indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:
a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al DM 11 dicembre 1996;
b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell’impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell’ordine dei 15 minuti);
f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell’entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l’ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l’accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.
3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell’impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l’indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.
4. La documentazione deve riportare l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell’attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell’ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell’avvio dell’impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

 

 

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1 - La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, articolo 8 comma 4, e articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell’ambiente esterno o abitativo.
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell’articolo 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione.
Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell’articolo 2 che precede.
c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente articolo 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell’ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.
2 - La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla
legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera c) e articolo 5 della legge regionale 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell’articolo 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione.
Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell’articolo 2 che precede.
c) Dati particolareggiati relativamente all’impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l’accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all’aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente articolo 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e) , nel comma 2 lettera
f), nei comma 3 e 4, del medesimo articolo 4.
e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
3 - La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi di cui alla
legge 447/95, articolo 8 comma 2 lettera e) e articolo 5 della legge regionale 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell’articolo 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione.
Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture.
Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell’articolo 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all’impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l’accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l’impianto sportivo, specificate al precedente articolo 4, commi 1, 3 e 4.
d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.
4- Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono  locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni

a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l’aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti  musicali;
i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, articolo 8, comma 2, lettera d), e dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001.
La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
4.1 - Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull’eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all’aperto) e di parcheggi per veicoli.
4.2 - La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
4.3 - L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.
4.4 - Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

 

 

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1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 447/95 e articolo 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato articolo 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:
a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l’edificio o l’area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati
all'articolo 8, comma 3, della legge 447/'95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell’area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell’insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell’insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l’ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell’area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

 

 

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Bibliografia

Bib-TS-539 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.prassicoop.it/norme/DGR(3)%20VII_8313_02.pdf

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