Privacy Policy Cookie Policy


Portale "Ingegneria e Campanologia" - Autore - Sommario - Mappa del Sito - Home


 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.12

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Deliberazione Regionale Liguria  (Dlb.R. 2510 18/12/1998)

  

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

INDICE:

 

 

 

Deliberazione regionale 2510 - 18 dicembre 1998

 

Estratto Deliberazione della Giunta Regionale n. 2510 del 18.12.1998 “Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all’aperto e di attività temporanee di cui all’art. 2, comma 2, lettera l), l.r. 12/1998 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

 

La Giunta regionale

OMISSIS

D E L I B E R A

- sono definiti gli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all’aperto e di attività temporanee di cui all’art. 2, comma2, lettera l), della l.r. 12/1998, nel documento allegato alla presente deliberazione della quale esso costituisce parte integrante;

- i Comuni che avessero già adottato regolamenti concernenti la materia, provvederanno ad adeguarli agli indirizzi qui definiti, contenuti nel precitato documento;

- è abrogato il Titolo X - art. 22 dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1977 del 16.6.1995 “Approvazione delle Prescrizioni Tecniche di cui al primo comma dell’articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 31 (Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico)”.

La presente deliberazione sarà pubblicata, con il documento allegato in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi della l.r. 28.12.1988, n.75.

 

DOCUMENTO: INDIRIZZI PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA’ ALL’APERTO E DI ATTIVITA’ TEMPORANEE NEI REGOLAMENTI COMUNALI Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

 

Articolo 1 - (Principi integrativi)

 

1. Per le attività rumorose svolte all’aperto di cui all’art. 12, comma 1, della l.r. n. 12/1998, devono essere  adottati adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni acustiche. La dislocazione, l’utilizzo e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature, degli attrezzi e delle macchine di ogni genere devono garantire la massima riduzione del disturbo. Il Comune può, nell’ambito delle deroghe previste all’art. 12, comma 2, della l.r. n. 12/1998, escludere l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

 

2. Per le attività sportive sia agonistiche che ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di cui all’art.12, comma 4, della l.r. n. 12/1998, qualora le stesse comportino il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della legge 447/95, il limite massimo di immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non dovrebbe nelle condizioni di massimo disturbo superare 70 dB(A) limitatamente all'intervallo dalle ore 09.00 alle ore 22.00. Il tempo di misura deve tener conto delle caratteristiche di variabilità del rumore in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno. Inoltre può essere esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

 

INDICE

 

Rumore prodotto da attività temporanee

 

Articolo 2 - (Principi integrativi - Istanze per attività temporanee: documentazione minima per ogni tipo di attività)

 

1. Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [LAeq] ad 1 metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dB(A).

 

2. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza al Comune competente, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell’attività, fornendo almeno la seguente documentazione:

a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;

b) descrizione sintetica dell'attività;

c) durata dell’attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;

d) clima acustico della zona prima dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l’utilizzo di dati esistenti ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi);

e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;

f) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;

g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

h) pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000); I dati di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dovranno essere contenuti in una apposita relazione, allegata all’istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art. 2 legge n° 447/1995).

3. I rilevamenti acustici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti verranno effettuati per un tempo di misura rappresentativo del periodo di massimo disturbo determinato dalla attività temporanea.

 

4. Nell’autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all’ubicazione dell’attività temporanea.

 

5. Dovranno essere rispettate inoltre le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte degli organi di controllo.

 

6. Copia dell’autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l’attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

 

7. La durata complessiva dell’attività rumorosa nonchè i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all’ingresso del cantiere o dell’area sede dell’attività stessa.

 

8. L’autorizzazione dovrebbe essere rilasciata in tempi contenuti, in considerazione della natura delle attività per le quali è richiesta. E’ stimato in tal senso ragionevole un tempo non superiore a giorni 30.

 

INDICE

 

Articolo 3 - (Attività temporanee di cantieri) - OMISSIS

Articolo 4 - (Attività temporanee di cantieri: procedure semplificate di cui all’art. 13, commi 3 e 4, L.R. 12/1998) - OMISSIS

 

 

1. Nell’ambito delle operazioni di classificazione acustica i Comuni indicano le aree dove saranno localizzate attività temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park, e simili.

 

2. Dette aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività sopra individuate nel rispetto dei limiti di immissione presso i recettori residenti.

 

3. Per la loro indicazione si deve tenere conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali alle attività e, in particolare, a quanto concerne il traffico veicolare ed il transito di persone.

 

4. Le aree in questione, che devono essere prive di insediamenti abitativi, non potranno essere identificate all'interno delle classi I e II nè in prossimità di ospedali, case di cura, edifici scolastici.

 

5. Nel Regolamento iI Comune stabilisce i limiti da rispettare all'interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona all’esterno delle aree medesime.

 

INDICE

 

Articolo 6 - (Attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi ecc. da svolgere al di fuori delle aree esplicitamente destinate a tali attività)

 

1. A seguito deIla classificazione acustica comunale, per le attività temporanee quali manifestazioni, spettacoli e simili, svolte al di fuori delle aree esplicitamente ad esse destinate, che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della legge 447/95, l'orario di svolgimento dovrebbe essere contenuto tra le ore 09.00 e le ore 22.00; il valore limite massimo di immissione misurato in prossimità dell'edificio più esposto non dovrebbe superare 70 dB(A) nell'intervallo dalle ore 9.00 alle ore 22.00. L’esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L’applicazione di detto criterio e dei fattori correttivi potrà essere imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

 

2. A seguito della classificazione acustica comunale, in una determinata area non ricompresa tra quelle esplicitamente destinate alle attività temporanee di che trattasi, definita dai confini spaziali di presumibile propagazione dei rumori prodotti dalle attività temporanee stesse, le autorizzazioni potranno essere concesse solamente quando, in un anno, la somma delle durate delle singole attività temporanee che in essa si svolgono non supera 30 giorni. Ogni singola autorizzazione per attività temporanea per manifestazioni e simili non potrà essere concessa per un periodo superiore a 15 giorni.

 

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/1998, il Comune può individuare nel Regolamento le tipologie di manifestazioni, di breve durata e di non rilevante impatto acustico, per le quali adottare procedure semplificate di autorizzazione in deroga senza necessità di specifica relazione redatta dal tecnico competente di cui all’art. 2 legge 447/95. Tali procedure semplificate potranno consistere in prescrizioni aventi carattere generale sulle modalità e sui tempi di esecuzione, tenendo debito conto della natura delle attività e delle caratteristiche del territorio.

 

INDICE

 

 


Portale "Ingegneria e Campanologia" - Autore - Sommario - Mappa del Sito - Home

Bibliografia

Bib-TS-538 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.comune.genova.it/sites/default/files/upload/commercio/delib.giunta_reg._ndeg2510_del_18-12-98_definizione_indirizzi_per_la_predisposizione_di_reg.comunali_in_materia_di_attivita_allaperto_e_.pdf

TOP