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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.11

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Legge Regionale Liguria  (L.R. 12 20/03/1998)

 

 

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

INDICE:

 

 

Legge Regionale 12   20 marzo 1998

 

Legge Regionale n° 12 del 20/03/1998 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico emanata da: Regione Liguria e pubblicata su: Bollettino. Uff. Regione n° 6 del 15/04/1998

 

TESTO

Il Consiglio regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

 

Capo 1 - FINALITA'

 

Art. 1 - Scopo della legge

 

1. La presente legge, in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

 

INDICE

 

 

 

Art. 2 - Competenze della Regione - OMISSIS

 

 

1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'articolo 2, comma 6 della L. 447/1995, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

2. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Liguria per i tecnici residenti nel proprio territorio.

 

3. Il tecnico competente in acustica ambientale redige e sottoscrive tutta la documentazione tecnica relativa ad atti connessi alla presente legge, da presentarsi agli Enti competenti.

 

4. Ai dipendenti regionali che partecipano alla Commissione istituita con deliberazione del Consiglio regionale 18 giugno 1996 n. 57 (disposizioni per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale di cui all'articolo 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447), qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli Enti strumentali della Regione), e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in Sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico), spettano i compensi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge.

 

INDICE

 

Art. 4 - Competenze della Provincia - OMISSIS

Art. 5 - Città metropolitana - OMISSIS

1. Spetta al Comune:

a) procedere alla classificazione acustica del territorio comunale in zone sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2, anche delegando tale funzione alla Comunità Montana di appartenenza, e provvedere alla trasmissione dei relativi atti alla Provincia per l'approvazione, nonché adottare regolamenti per l'attuazione delle discipline statali e regionali in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

b) curare il coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati e relative varianti con la classificazione di cui alla lettera a), anche tramite l'inserimento della classificazione acustica nello studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale);

c) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, il piano di risanamento di cui all'articolo lo;

d) approvare i piani di risanamento aziendali di cui all'articolo 11 ed i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della L. 447/1995, avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle strutture dell'ARPAL per la verifica della congruità e dell'efficacia tecnica degli interventi previsti;

e) adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L. 447/1995;

f) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'articolo 14, comma 2 della L. 447/1995 utilizzando, mediante apposita convenzione, il supporto tecnico delle strutture dell'ARPAL in caso di carenza di attrezzatura e di personale, nonché le funzioni volte a garantire l'osservanza dei regolamenti comunali di disciplina del rumore previsti dalla presente legge;

g) autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal Comune stesso.

h) controllare, secondo le modalità stabilite dalla Regione, il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico ed, in particolare, all'atto del rilascio di:

1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;

3) provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

2. I rapporti convenzionali con l'ARPAL sono da ricondurre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della L.R. 39/1995.

3. I Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/1995, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b).

4. I Comuni possono eseguire campagne di misura del rumore nel rispetto delle vigenti tecniche di rilevamento. In tal caso l'attività dei Comuni deve essere coordinata con l'attività della Provincia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

5. I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del proprio territorio, con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 7, comma 5 della L. 447/1995.

 

INDICE

 

 

1. La classificazione acustica è adottata dal Comune tenuto conto dell'assetto urbanistico del territorio, attraverso l'individuazione di zone acustiche omogenee all'interno delle singole zone urbanistiche ed è trasmessa alla Provincia che l'approva entro centoventi giorni.

 

2. E' fatto divieto di prevedere la contiguità di aree anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui limiti di accettabilità del rumore si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente.

 

3. La Provincia o, d'intesa, le Province competenti per territorio, sentiti i Comuni, provvedono, in caso di mancato accordo, alla redazione delle classificazioni acustiche tra Comuni confinanti.

 

4. Eventuali modificazioni alla classificazione acustica del territorio comunale sono trasmesse dal Comune, entro sessanta giorni dalla loro adozione, alla Provincia, che le approva entro novanta giorni.

 

5. Gli atti relativi alla classificazione acustica del territorio comunale ed alle modificazioni della stessa sono depositati, dopo l'approvazione della Provincia, presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico. Il Comune provvede a darne pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo.

 

INDICE

 

 

Art. 8 - Potere sostitutivo - OMISSIS

 

1. In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia interessata ed il Presidente della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

 

INDICE

 

 

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della L. 447/1995 o qualora, nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, che si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, i Comuni adottano i piani di risanamento acustico coordinandoli con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, con i piani regionali vigenti in materia di ambiente e con gli strumenti urbanistici vigenti.

 

2. I piani di risanamento sono adottati dal Consiglio comunale, entro dodici mesi dalla approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica di cui all'articolo 7. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della L. 447/1995 e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore presentati al Comune competente da società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della L. 447/1995.

3. I piani devono indicare:

a) la tipologia e l'entità dei rumori presenti, ivi compresi quelli derivanti da sorgenti mobili, preferibilmente individuate con apposita campagna di rilevamento;

b) le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;

c) i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore;

d) le priorità, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale;

e) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi economici necessari relativamente agli interventi di competenza comunale;

f) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. I Comuni trasmettono i piani di risanamento, entro sessanta giorni dalla adozione, alla Provincia che li approva entro centoventi giorni. Decorso tale termine, i piani si intendono, comunque, approvati. Successivamente alla approvazione, la Provincia trasmette entro sessanta giorni i piani alla Regione per gli adempimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

 

INDICE

 

Art. 11 - Piano di risanamento delle imprese - OMISSIS

 

 

1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia di spazi verdi privati, non possono superare i valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1 della L. 447/1995.

 

2. Qualora ne ravvisino l'opportunità, determinata dalle caratteristiche dei luoghi ovvero da esigenze locali, i Comuni possono, con apposito regolamento, stabilire deroghe ai predetti limiti e fissare orari e modalità di esecuzione di tali attività.

 

3. Le deroghe non sono ammissibili per impianti di compattamento di rifiuti solidi urbani installati in modo permanente.

 

4. Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della L. 447/1995, possono essere disciplinate con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

 

5. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 4, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo.

 

INDICE

 

 

 

1. Lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995 e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

 

2. Il Comune può concedere autorizzazioni in deroga, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo, comunque, che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre l'inquinamento acustico.

 

3. Il Comune può individuare ed autorizzare con procedure semplificate determinate attività il cui livello di emissioni sonore sia desumibile dal tipo di lavorazione e dai macchinari utilizzati.

 

4. Il Comune può esentare dall'obbligo di autorizzazione di cui al comma 1 particolari attività di natura occasionale o di limitata durata.

 

INDICE

 

 

Art. 14 - Unità Sanitarie Locali - OMISSIS

 

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3 della L. 447/1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei valori limite di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) o dei valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della L. 447/1995;

b) pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per il reiterato superamento dei valori limite di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) o dei valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della L. 447/1995;

c) pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per la mancata presentazione del piano di risanamento acustico di cui all'articolo 11 o per il mancato adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui all'articolo 11, comma 5;

d) pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000 per il superamento dei limiti dei regolamenti comunali adottati o adeguati in base agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l) salve le deroghe autorizzate dal Comune competente.

2. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni ed alle funzioni conseguenti il mancato pagamento in misura ridotta ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati) provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze: la Provincia per le infrazioni di cui alla lettera b), il Comune per le infrazioni di cui alle lettere b), c) e d).

 

3. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3 della L. 447/1995 e comma 1, lettera a) del presente articolo provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, la Provincia o il Comune che, in applicazione di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 10, trattengono il 30 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle relative sanzioni.

 

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazioni alla presente legge ed ai regolamenti attuativi comunali sono destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

 

INDICE

 

 

 

1 Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 0680 "Attività di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi e monitoraggio anche in relazione all'attuazione del progetto ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

 

INDICE

 

 

 

Art. 17 - Norma transitoria - OMISSIS

 

1. La legge regionale 4 luglio 1994 n. 31 (indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria

 

INDICE

 

 

ALLEGATO A - (Art. 2) Criteri di priorità da adottare nella stesura del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico. OMISSIS

 

 


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Bibliografia

Bib-TS-537 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-20;12 

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