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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.10

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Legge Regionale Lazio  (L.R. 18 03/08/2001)

 

 

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

INDICE:

 

 

 

Legge Regionale 18 -  3 agosto 2001

 

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 3-08-2001 REGIONE LAZIO

Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio — modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 22 del 10 agosto 2001

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 DEL 13 agosto 2001

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

INDICE

 

 

TITOLO I - Finalità e competenze

 

ARTICOLO 1 - (Finalità)

 

1. La presente legge stabilisce disposizioni per la determinazione della qualità acustica del territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive modifiche.

 

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ARTICOLO 2 - (Oggetto)

 

1. Costituiscono oggetto della presente legge:

a) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone acustiche previste dalle vigenti normative per l’applicazione dei valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della l.447/1995;

b) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni adottano i piani di risanamento acustico;

c) la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora vengano impiegati macchinari o impianti rumorosi;

d) la definizione dei criteri per la redazione della documentazione in materia di impatto acustico di cui all’articolo 8 della l. 447/1995;

e) l'individuazione delle competenze provinciali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), della l. 447/1995;

f) l'indicazione, ai sensi all’articolo 4, comma 1, lettera d) della l. 447/1995, delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione dei medesimi nonché dei provvedimenti di licenze o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;

g) la definizione dei criteri e condizioni per l’individuazione di valori inferiori, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della l. 447/1995;

h) l’organizzazione dei servizi di controllo di cui all’articolo 14 della l. 447/1995;

i) la disciplina del potere sostitutivo da adottarsi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;

l) la definizione delle modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di classificazione delle zone acustiche per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati.

 

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ARTICOLO 3 - (Competenze amministrative della Regione)- OMISSIS

ARTICOLO 4 - (Competenze delle province) - OMISSIS

 

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ARTICOLO 5 - (Competenze dei comuni)

 

1. Sono di competenza dei comuni:

   a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

   b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

   c) l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito denominati piani comunali;

   d) l’adozione di regolamenti locali ai fini dell’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico, prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall’inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l’uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose;

   e) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;

   f) le attività di controllo sull'osservanza:

     1) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

    2) della disciplina stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

     3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;

   g) il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa, secondo le modalità di cui all’articolo 17;

   h) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;

   i) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all’atto del rilascio:

     1) delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

     2) dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al numero 1);

     3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla osta di cui all’articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;

    l) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;

   m) l’adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;

   n) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell’ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed  abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995;

   o) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

 

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TITOLO II - Classificazione in zone acustiche del territorio comunale - OMISSIS

 

ARTICOLO 11 - (Classificazione della rete viaria) - OMISSIS

TITOLO III - Pianificazione regionale e comunale e delle imprese - OMISSIS

 

ARTICOLO 13  - OMISSIS

 

ARTICOLO 14  - OMISSIS

 

 

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1. I piani comunali prevedono:

a) l’individuazione della tipologia e dell’entità delle sorgenti sonore presenti nelle zone da risanare con indicazione dei livelli acustici da raggiungere;
b) i soggetti cui compete l’intervento;
c) le priorità, le modalità ed i tempi previsti per il risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
f) la stima dei benefici dell’intervento di risanamento nei confronti della popolazione esposta sulla base degli effetti dell’inquinamento acustico rilevato.

2. I comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) e dei piani di contenimento del rumore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n).

3. I piani comunali sono depositati presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni dopo la loro adozione. Del deposito è data notizia sull’albo pretorio dei comuni. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, gli interessati presentano le osservazioni.
Entro i successivi trenta giorni i comuni trasmettono alla provincia i piani comunali con allegate le relative osservazioni e controdeduzioni.

4. La provincia, valutati i contenuti dei piani comunali pervenuti entro il mese di marzo e le relative osservazioni e controdeduzioni, con riferimento all’entità del fenomeno acustico inquinante, all’entità della popolazione beneficiaria ed alla rilevanza economica della parte a carico della pubblica amministrazione, definisce l’ordine di priorità degli interventi nell’ambito provinciale e trasmette entro il 30 giugno di ogni anno la relativa proposta alla Regione, ai fini dell’adozione o dell’aggiornamento del piano regionale di cui all'articolo 13.

5. I comuni adeguano i piani comunali alle previsioni del piano regionale secondo i criteri ivi indicati. I piani comunali così adeguati sono inviati alla provincia, entro trenta giorni dalla data di adozione, ai fini della verifica dell’adeguamento al piano regionale. In caso di difformità del piano comunale rispetto al piano regionale, la provincia lo rinvia al comune, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale il comune deve provvedere all’adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, la provincia attiva il controllo sostitutivo della Regione ai sensi della normativa vigente.

 

 

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1. E’ definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori determinati dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla l. 447/1995 nonché dalla presente legge.
 
2. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico, l’elenco regionale dei tecnici competenti in cui sono iscritti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio richiesto dalla normativa statale vigente;
b) aver svolto attività professionale non occasionale nel campo dell’acustica ambientale nei tempi e nei modi previsti dalla normativa statale vigente.
 
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
 
4. L’attività di tecnico competente può essere svolta anche dai soggetti indicati
dall’articolo 2, comma 8, della l. 447/1995 e successive modifiche, purché iscritti nell’elenco di cui al comma 2.

5. Si considera, in via indicativa, attività nel campo dell’acustica ambientale, quella comprendente almeno una delle prestazioni di seguito elencate:
a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
b) proposte di classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
c) redazione di piani di risanamento.
 
6. Le altre attività in campo acustico, che non rientrino in quelle dell’acustica ambientale, quali le misurazioni acustiche effettuate ai sensi del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza esclusivamente integrativa.
 
7. I tecnici competenti riconosciuti dalle altre regioni possono svolgere la loro attività nel territorio della Regione. A tal fine è sufficiente il possesso dell’attestato di riconoscimento della regione di provenienza.
 
8. La Regione, nell’ambito del piano pluriennale delle attività di formazione professionale, definisce criteri, contenuti e metodologie per l’attivazione di specifici corsi di aggiornamento per i tecnici competenti.

 

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1. In caso di inadempimento, da parte degli enti locali, agli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresa l’adozione dei piani comunali in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico nonché in caso di conflitto tra gli enti stessi, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

 

 

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Bibliografia

Bib-TS-536 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: https://www.euroacustici.org/LR_Lazio.pdf

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