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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.05

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Disposizioni ambientali (L.179 31/07/2002)

 

 

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

INDICE:

 

 

Legge 179 del 31 luglio 2002

 

LEGGE 31 luglio 2002, n.179. Disposizioni in materia ambientale.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

 

ART. 1. (Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

 

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1: - Il comma 2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante: "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il seguente: "2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti segnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.".

 

INDICE

ART. 2. - (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente).

 

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.

 

2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.

 

3. Per la copertura dei conseguenti oneri e' autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

 

INDICE

ART. 3 - (Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).

 

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla rimozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

 

INDICE

ART. 4. - (Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato). OMISSIS

 

INDICE

 

ART. 5 - (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente).

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, e' autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

    a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonchè al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

    b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

    c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

    d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

Note all'art. 5:

 

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.

 

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante: regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988.

 

- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999.

 

- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante: attuazione della direttiva 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1giugno 2001.

 

- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante:attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993.

 

- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante: attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000.

 

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante: attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.

 

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997.

 

INDICE

 

ART. 6. - (Programma strategico di comunicazione ambientale).

 

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di  3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

 

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.

 

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

 

5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

INDICE

 

ART. 7. - (Norme in materia di inquinamento acustico).

 

1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: "e nei pubblici esercizi" sono soppresse.

 

Nota all'art. 7:

- L'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: legge quadro sull'inquinamento acustico, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello Stato: (omissis);

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.".

 

INDICE

 

 

ART. 8. - (Funzionamento delle aree marine protette). - OMISSIS

ART. 9. - (Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola). - OMISSIS

ART. 10. - (Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso). - OMISSIS

ART. 11. - (Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio). - OMISSIS

ART. 12. - (Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo) - OMISSIS

ART. 13. - (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria). - OMISSIS

ART. 14. - (Disposizioni in materia di siti inquinati). - OMISSIS

ART. 15. - (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive). - OMISSIS

ART. 16. - (Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico). - OMISSIS

ART. 17. - (Bonifica del sito di Portovesme). - OMISSIS

ART. 18. - (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare). - OMISSIS

ART. 19. - (Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati). - OMISSIS

ART. 21. - (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera). - OMISSIS

ART. 22. - (Siti minerari abbandonati). - OMISSIS

ART. 23. - (Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). - OMISSIS

ART. 24. - (Smaltimento dei rifiuti sanitari). - OMISSIS

ART. 25. -  (Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152). - OMISSIS

ART. 26. - (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia). - OMISSIS

ART. 27. - (Piano straordinario di telerilevamento). - OMISSIS

ART. 28. - (Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36). - OMISSIS

ART. 29. - (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183). - OMISSIS

ART. 30. - (Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - OMISSIS

ART. 31. - (Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali). - OMISSIS

ART. 32. - (Copertura finanziaria). - OMISSIS

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

INDICE

 

 


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Bibliografia

Bib-TS-531 - La Legge è desunta dal sito fonte originario: http://www.camera.it/parlam/leggi/02179l.htm

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