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 Normativa storica senza valore legale

AREA II - ARCHIVIO STORICO (ARS)

Cap. ARS-A01 - Normativa storica - Pag. ARS-A01.01

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2009 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

Regolamento Napoleonico sul Suono delle Campane (1809)

 

INDICE:

 

Testo della Legge

 

     1) Angelus aurora, del mezzogiorno e del vespro saranno annunziati col tintinnio di qualche colpo di una sola campana, indistintamente i giorni feriali e la domenica. L’angelus del mattino avrà il segnale d’apertura e quello della sera della chiusura della chiesa.

 

    2) Non ci sarà suono di campana nei giorni feriali che per annunziare la Benedizione col SS. Sacramento, la messa e il porto del viatico. Le Benedizioni comporteranno un suono d’una o più campane durante 5 minuti. Le Messe saranno annunziate con un tintinnio di 7 minuti continui di campana. Il porto del viatico ad un ammalato sarà annunciato dal tintinnìo di 9 colpi non continui. Nei giorni di Giovedì - Sabato della Settimana santa, al segnale che ne darà la chiesa metropolitana, nel capoluogo, e la chiesa parrocchiale al di fuori, ci sarà un suono di tutte le campane, ma che non potrà prolungarsi al di là dei 10 minuti; sarà egualmente lecito di suonare per i funerali nei giorni ordinari, ma riguardo a questo la famiglia del defunto dovrà intendersi con le fabbriche, le quali mediante il  prezzo concordato, accorderanno il suono di una o più campane e per una mezz’ora al più.

 

    3) Indipendentemente dall’Angelus nelle ore determinate dall’articolo 1, le Messe nei giorni di domenica saranno annunziate col suono delle campane egualmente che ognuna delle parti dell’uffizio del giorno, il tutto secondo gli usi locali.

 

    4) Le feste instituite, o che potranno averle, come è detto nell’art. 41 della Legge dei 26 messidoro anno IX, e ugualmente le feste conservate, ma che cadono nei giorni di domenica, come sarebbe Pasqua o Pentecoste, potranno essere annunziate da un suono generale di tutte le campane che avrà luogo la Vigilia, durante una mezz’ora. Le autorità locali potranno d’altronde prolungare il suono delle campane per le feste ordinate dal governo, o per cui sembrasse utile e convenevole di marcarne maggiormente la solennità.

 

    5) Il suono delle campane è proibito per tutt’altra cerimonia di chiesa e per tutt’altri casi, che quelli previsti agli articoli precedenti: la polizia locale ha solo il diritto di far suonare le campane durante la notte, salvo ad essa a rendere conto degli articoli sopra scritti e ancora per li segnali della Messa della Notte di Natale, che saranno annunziate durante la notte come sono gli Ufizi del giorno delle grandi feste.

 

    6) Le Parrocchie che sono succursali, hanno sole il diritto di chiamare i fedeli col suono della campana.

 

    7) Il presente regolamento non obliga punto la chiesa metropolitana la quale in ragione del suo capitolo deve seguire regole particolari.

 

    8) La visita di monsignor Vescovo alla chiesa parrocchiale della sua giurisdizione, sarà annunciata col suono generale delle campane; tutte le celebrazioni che egli presiederà saranno annunciate con lo stesso mezzo.

 

INDICE

 

 



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Bibliografia

Bib-ST-000 - Testo di Ing. Arch. Michele Cuzzoni

Bib-ST-001 - Il presente Regolamento è stato ritrovato presso l'Archivio Storico della Parrocchia di Sant'Antonino Martire - Torrazza Coste - (PV) - Doc. orig. Ms., APSAMTC, Comparto 5, Raccoglitore DOC. 2, Foglio 36, Cod. SA809d

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