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 Normativa acustica

AREA I - ARTE TECNICO-SCIENTIFICA (ATS)

Cap. ATS-C01 - Normativa - Pag. ATS-C01.29

Gli argomenti trattati sono stati inseriti da Ing. Arch. Michele Cuzzoni nel 2013 - © Copyright 2007- 2024 - e sono desunti dalla documentazione indicata in Bibliografia a fondo pagina


 

 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 05/12/97)

  

N.B.: Il presente Portale è a favore del suono delle campane!

La normativa acustica viene qui riportata come riferimento per quelle parrocchie che si trovassero in difficoltà a causa di "segnalazioni di disturbo".

Pertanto, oltre a rivolgersi al proprio Legale di fiducia, le parrocchie possono avvalersi dello strumento comunale di "Deroga ai Decibel", utilizzando anche il facsimile riprodotto a pag. C03.04 - Deroga ai decibel consentiti nel proprio Comune - per Campane.

 

 

INDICE:

 

 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 05 dicembre 1997

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art.3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;

Vista la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412;

Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

 

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

INDICE

 

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Sono componenti degli edifici le ripartizioni orizzontali e verticali.

3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.

INDICE

 

Art. 3. Valori limite

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

INDICE

 

Art. 4. Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo sessanta giorni.

INDICE

 

Roma, 5 dicembre 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI

p. Il Ministro dell'ambiente CALZOLAIO

p. Il Ministro della sanità BETTONI BRANDANI

Il Ministro dei lavori pubblici COSTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI

INDICE

 

Allegato A : Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:


1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382: 1975;
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5: 1996;
3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT), definito da:

D2m,nT = D2m + 10 log T/T0

dove:


D
2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello:
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;
L2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:

Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava.


Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;
T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente in secondi;
T0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto pari a 0,5 s;


4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6: 1996;
5. LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
6. LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:


a. indice del potere fonoisolante apparente di ripartizioni fra ambienti (RW) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7^, paragrafo 5.1;
b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,W) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,W) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7^, paragrafo 5.2.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici


La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici NON deve superare i seguenti limiti:
a) 35 dB(A) LASmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato.
Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

INDICE

 

Tabella A: CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)


 

categoria A:  edifici adibiti a residenza o assimilabili;

categoria B:  edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

categoria C:  edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

categoria D:  edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

categoria E:  edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

categoria F:  edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;

categoria G:  edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

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  Parametri

Categorie di cui alla Tab. A Rw(*) D2m,nT,w Ln,w LASmax LAeq

1. D

55 45 58 35 25

2. A, C

50 40 63 35 35

3. E

50 48 58 35 25

4. B, F, G

50 42 55 35 35

 

 
(*)  Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota:   con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

 

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Bibliografia

Bib-TS-089 - La Legge è desunta dal sito fonte originario:  http://www.anit.it/wp-content/uploads/2015/02/DPCM-5-dicembre-1997.pdf

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